Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 122 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 122 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO
ucita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del difensore
lAVV_NOTAIO chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano del 29 giugno 2022 con la quale – in accoglimento dell’opposizione avanzata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Pubblico ministero del 9 dicembre 2021 di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro probatorio – è stato disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto della melassa di tabacco e dei materiali in sequestro. La revoca del sequestro probatorio sarebbe stata emessa in violazione di legge perché la melassa, già sottoposta a sequestro probatorio, costituirebbe tabacco lavorato e sarebbe sottoposta, pertanto, ad accisa. Farebbe parte della categoria degli altri tabacchi di fumo di cui all’art. 39-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.504 del 1995, e dei tabacchi lavorati di cui alla tabella e), «altri tabacchi lavorati».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento di dissequestro che si fonda, in primo luogo, sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze probatorie che avevano legittimato il sequestro, tenuto conto della chiusura delle indagini preliminari, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale e della fissazione dell’udienza preliminare. Il ricorso motiva solo sulla sussistenza del fumus d l reato contestato. Non risulta poi che sia stata proposta richiesta di sequestro preventivo, al fine di poter mantenere il sequestro ex art. 262, comma 3, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/11/2022.