Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Bari il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso e nella memoria trasmessa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 28/11/2023 ed eseguito il 7/12/2023.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME deducendo:
2.1 Violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 21 cod.proc.pen. e 18 decret legislativo 74/2000 poiché la competenza territoriale dell’organo requirente va stabilita relazione al domicilio fiscale e cioè la residenza dell’indagato NOME COGNOME che risulta ad Ostun
Rileva il ricorrente che la Procura di Roma è stata ritenuta competente per tutti i reati avrebbero dovuto invece essere indagati da parte della Procura presso il Tribunale di Brindisi considerato peraltro che proprio il tribunale nell’ordinanza relativa alla coindagata NOME ha ritenuto l’incompetenza del pubblico ministero. Osserva il ricorrente che il criteri determinazione della competenza territoriale nei procedimenti per i reati tributari richia l’articolo 8 cod.proc.pen. Se però il luogo non è individuabile con certezza, trova applicazio il criterio del luogo di accertamento del reato. Nel caso in esame i bonifici per le fattura contestate e l’omesso versamento del dovuto è avvenuto presso la filiale di Latina. Ma è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in quanto COGNOME è residente ad Ostuni dove ha il domicilio fiscale, il luogo di consumazione dei reati è Brind con conseguente competenza territoriale della Procura della Repubblica di quel tribunale.
2.2 Violazione degli artt. 406 e 407 cod.proc.pen. per inutilizzabilità degli atti di ind successivi alle proroghe e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione, poich tribunale ha ritenuto che la dedotta illegittimità del sequestro disposto dopo la scadenza del indagini non può comportare l’invalidità dell’atto di indagine, ma soltanto l’inutilizzabilità prova acquisita, e tale verifica è riservata al giudice e deve essere effettuata nel momento cui l’atto di indagine compiuto fuori termine sia concretamente utilizzato in sede cautelare come prova. Questa motivazione si pone in contrasto con l’ordinanza relativa al procedimento riguardante la coindagata NOME COGNOME. Osserva inoltre il ricorrente che le proroghe devono ritenersi totalmente invalide in quanto non sono state notificate regolarmente all’indagato e suo difensore di fiducia e pertanto non sono idonee a prorogare il termine ordinario dell indagini, sicché tutti gli atti successivi al 20 novembre 2021 devono ritenersi inutilizzabi articolo 407 cod.proc.pen., ivi compresa la consulenza tecnica di parte del pubblico ministero. Ma anche a volere ritenere le proroghe valide sono comunque inutilizzabili tutti gli atti success al 20 novembre 2022, compresi i sequestri e le produzioni documentali, nonché i tabulati telefonici acquisiti con decreto del 5 dicembre 2023.
2.3 Violazione dell’art.355 cod.proc.pen. e nullità del sequestro probatorio effettuato da Polizia Giudiziaria per omessa convalida e omessa motivazione da parte del pubblico ministero in ordine ai documenti professionali dei fascicoli dell’indagato non ricompresi nella descrizio del decreto. Osserva preliminarmente il ricorrente che questa eccezione era stata formulata con la memoria depositata ex articolo 121 codice procedura e non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del tribunale.
2.4 Violazione degli articoli 16 e 27 cod.proc.pen. e dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. poiché nell’ordinanza relativa alla coindagata NOME COGNOME il Tribunale del riesame disponeva la trasmissione degli atti al PM procedente, ferma restando la efficacia temporanea del titolo cautelare emesso dal giudice incompetente, ai sensi dell’articolo 27 cod.proc.pen.
Alla luce dell’ordinanza del Tribunale di riesame di Roma, che sanciva la incompetenza territoriale per la COGNOME indagata per il reato di riciclaggio, la competenza deve radicarsi an per l’altro indagato NOME COGNOME da reati meno gravi e cioè quelli previsti dall’art
bis codice penaJe e articolo 11 d. Igs, 74/2000. In sostanza il Tribunale ha ritenuto che competenza si radichi a Roma nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per connessione.
2.5 Violazione di legge e in particolare dell’art. 103 cod.proc.pen. e totale inutilizzabil sequestro probatorio poiché le acquisizioni documentali, ivi compreso l’importo di 71.000 C, non potevano essere sottoposte a sequestro; il sequestro è stato effettuato in uno dei luoghi non autorizzati dal decreto del GIP e fuori dallo studio professionale dell’indagato poichè perquisizione è stata estesa all’abitazione, è stata effettuata in assenza del pubblico minist e del rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, sicchè il sequestro risulta del tutto illegi poiché è avvenuto in violazione della garanzia costituzionale sancita dall’articolo 103 comma quattro cod,proc.pen. che prevede l’inutilizzabilità delle acquisizioni effettuate negli uff difensori.
Il sequestro inoltre si palesa illegittimo per la completa carenza dei presupposti normativi sanc dall’articolo 253 cod.proc.pen. in quanto si pone come sequestro a strascico ben al di là dell necessità di accertamento del procedimento, considerato che vi è stato un precedente sequestro preventivo che avrebbe dovuto presupporre l’acquisito fumus del reato commesso.
2.6 Insussistenza di natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni in seques e nullità del sequestro per motivazione apparente in violazione dell’art. 125 comma tre cod.proc.pen. Il ricorrente richiama quella giurisprudenza secondo cui il decreto di sequestr probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una motivazione che dia conto della finalità probatoria perseguita per l’accertamento dei fatt Mentre nel caso in esame il sequestro manca del tutto di motivazione o presenta una motivazione apparente considerato che è stato emesso successivamente ad altro sequestro preventivo.
Osserva in altri termini il ricorrente che l’art. 512 bis cod.pen. attribuisce rilevanza penal titolarità fittizia di beni o di altre utilità al fine di eludere le misure di preve commettere un delitto di riciclaggio in forza di disposizione inserita con decorrenza dal 6 Apri 2018. Nel caso in esame le condotte sono tutte antecedenti all’entrata in vigore di questa nuova normativa.
Dopo avere riportato numerose massime in tema, il ricorrente ha affermato l’insussistenza degli elementi costitutivi e strutturali del reato di intestazione fittizia ex art. 512 bis c
Osserva inoltre che la prospettazione accusatoria si basa sulle dichiarazioni inattendibili e sul denunce sporte da NOME COGNOME, già rinviata a giudizio per alcuni gravi reati contro il NOME e i capi di imputazione, basandosi sulle calunniose dichiarazioni della COGNOME, si riferiscon inesistenti truffe consumate nella veste di avvocato da parte dell’indagato in danno di numerosi clienti, mentre mancano le sentenze che hanno accertato tali circostanze.
2.7 Violazione dell’articolo 13 d. Igs. 74/2000 per estinzione dei reati tributari presupposti e motivazione apparente poiché il Tribunale ha affermato che la definizione agevolata riferita a debito fiscale accertato è irrilevante ai fini dell’esclusione del reato di riciclaggio.
Tale motivazione è apparente poiché tutta la situazione di debito tributario è stata risolta NOME con la definizione agevolata delle controversie tributarie, in relazione alle quali ha provveduto a pagare le due prime rate previste sicché i reati tributari non esistono più. Con memoria trasmessa il 6/5/2024 l’AVV_NOTAIO ha proposto motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché in presenza di un provvedimento munito di adeguata e esaustiva motivazione si limita a reiterare le medesime censure già sollevate in sede di riesame, senza rispettare i limiti che la legge impone al ricorso per Cassazione avverso misure cautelari reali.
1.1La prima censura è manifestamente infondata .
La giurisprudenza ritiene non configurabili “conflitti” nel corso delle indagini preliminari a quando due diversi pubblici ministeri appartenenti ad uffici distinti svolgono investigazioni un medesimo fatto di reato, pur se vi sia un intervento incidentale del Giudice delle indagi preliminari, ad esempio perché chiamato a provvedere su una richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione, e ha più volte osservato che, nel vigente ordinamento processuale, un “conflitto” è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, e che «la possibilità di porre rimed duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l’uni possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli art. 54, 5 e 54-ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nell procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano perciò del tutto estranei alla proced giurisdizionale dei conflitti» (così, esattamente, Sez. 1, n. 472 del 27/01/1998, COGNOME, Rv. n. 210007; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 1555 del 06/04/1994, COGNOME, R 197658).
In termini del tutto coerenti con questa impostazione, il tribunale ha correttamente escluso che con riferimento al sequestro probatorio, possa farsi valere l’incompetenza del pubblico ministero che ha disposto o convalidato tale attività di ricerca della prova, in quanto nella fase d indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro Questa Corte con decisione risalente ( v. Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499) ha osservato che “nella fase delle indagini preliminari la “competenza” costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rappo tra gli uffici del pubblico ministero (artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.). Nei confronti de parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui è promossa l’azione penale, allorché la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal pubblico ministero siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del reato.
Dette conclusioni debbono essere confermate anche in considerazione dell’attuale sistema normativo e trovano ulteriore conforto nella disciplina recata dall’art. 54-quater cod. proc. pe
La censura è anche generica poiché, a prescindere da ogni considerazione, il ricorrente non allega documenti o fatti concreti che consentano di agganciare la residenza dell’imputato a Bari o a Brindisi, come si limita a sostenere verbalmente. Per analoghe ragioni è manifestamente infondata anche la quarta censura.
Giova infine ricordare che il sequestro probatorio non è una misura cautelare ma uno strumento di ricerca della prova e non si applica l’articolo 27 cod.proc.pen. .
1.2 La seconda censura è generica e reiterativa in quanto il Tribunale fornisce corretta rispost a pagina 8 dell’ordinanza impugnata evidenziando che il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non comporta l’invalidità dell’atto di indagine, ma al p inutilizzabilità dell’elemento di prova acquisito.
1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha reso adeguata risposta a pagina 9 dell’ordinanza impugnata, evidenziando che l’istanza di riesame era comunque inammissibile per quei documenti o per quegli elementi che non erano indicati nel provvedimento di sequestro, in quanto al riguardo occorreva presentare istanza di restituzione e poi eventuale opposizione al GIP.
1.4 La quinta censura è manifestamente infondata poiché a pagina 9 il tribunale spiega che le guarentigie non sono applicabili nei confronti degli avvocati che siano anche indagati e nel cas in esame è comunque intervenuta autorizzazione del gip necessaria per la perquisizione degli studi legali; il tribunale ha inoltre evidenziato che neppure si può prospettare il problema de guarentigie nei confronti del COGNOME in qualità di legale della madre poiché la nomin dell’indagato quale difensore della COGNOME è stata effettuata lo stesso giorno del sequestro.
La questione che in precedenza vi sia stato un sequestro preventivo è spiegata preliminarmente nel provvedimento impugnato poiché alla luce del materiale acquisito il PM ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione necessaria per dimostrare l’attribuzione dei rapporti finanziari in capo all’odierno indagato e non alla madre.
1.5 Il sesto motivo non è consentito poiché propone censure di merito ed invoca una diversa valutazione degli elementi probatori posti a sostegno del sequestro, mentre non vi è dubbio che ricorrono gli elementi necessari per il fumus del reato, che sono stati esposti con congrua e corretta motivazione a sostegno del sequestro preventivo.
Per le ragioni sin qui espresse si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricors conseguentemente anche dei motivi nuovi. Va oltretutto osservato che i motivi nuovi sono stati depositati il 6 maggio 2024, neppure 24 ore prima dell’udienza e anche alla stregua delle più recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità ( v. S.U. n. n. 21132 /2023) non è possibi tenere conto di tali memorie, considerato che il termine stabilito dall’articolo 127 cod.proc.p per il loro deposito è di 5 giorni liberi prima dell’udienza.
3.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 7 MAGGIO 2024
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Imperiali