Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11596 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 434/2025
NOME
Relatore –
CC – 06/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 1893/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEGRANARO il 16/11/1952
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME udito il difensore
Trattazione cartolare.
COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE quale soggetto avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso lÕordinanza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata lÕistanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze, in data 29/11/2923, notificato in data 14/11/2024, avente ad oggetto il dipinto olio su tela, cm. 86×69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma NOME COGNOME nellÕambito di indagini svolte nei confronti di Lanza Michelangelo in ordine al reato di cui allÕart. 518 quaterdecies cod.pen., accertato in Firenze il 17/11/2023.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla omessa motivazione in relazione alla descrizione della condotta ascritta alla
persona indagata, con indicazione delle coordinate spazio-temporali non essendo sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge violati.
Con il secondo motivo deduce la violazione dellÕart. 253 cod.proc.pen. e art. 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione in relazione in relazione ai requisiti per la legittima adozione di un sequestro probatorio e segnatamente l’astratta configurabilitˆ di un’ipotesi di reato e degli elementi per far ritenere sussistente il rapporto di pertinenzialitˆ tra reato ipotizzato è la cosa da sequestrare e il fine probatorio.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso non è fondato.
Va, in primo luogo, evidenziato come il sequestro probatorio debba essere motivato e la motivazione del provvedimento debba necessariamente dare conto del “fumus commissi delicti” in relazione al quale si procede e ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalitˆ probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, la giurisprudenza di legittimitˆ.
Quanto al primo profilo, si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della corte di legittimitˆ che ci˜ che deve essere spiegato dall’autoritˆ giudiziaria procedente è l’astratta configurabilitˆ del reato ipotizzato in relazione alla congruitˆ degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bens’ con esclusivo riferimento alla idoneitˆ degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilitˆ dell’autoritˆ giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).
AncorchŽ non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ci˜ che deve essere verificata è la possibilitˆ concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.
L’Autoritˆ Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
Pur nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimitˆ, anche richiamate dal ricorrente, che ritengono che in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, sia sufficiente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del
fatto e le finalitˆ investigative per le quali il vincolo è disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265776), ritiene, il Collegio, che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullitˆ, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalitˆ probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchŽ alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, nŽ la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, nŽ la finalitˆ probatoria perseguita (cfr., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262898; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781).
Ci˜ posto, per il rilievo che assume nel caso concreto, ritiene, il Collegio, che l’obbligo di motivazione, che deve sorreggere a pena di nullitˆ il decreto di sequestro, debba essere apprezzato tenuto conto dellÕintero provvedimento e lˆ dove, nella motivazione complessiva di questo, vi siano enunciati gli elementi di fatto che sorreggono il fumus commissi delicti, descritta la fattispecie cui in concreto il fatto è ricondotto, la relazione che le cose presentano con il reato, nonchŽ la natura del bene che si intende sequestrare, deve ritenersi adempiuto lÕobbligo di motivazione.
Da cui la infondatezza della censura difensiva che deduce lÕassenza di motivazione non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, e ci˜ in quanto nel decreto di sequestro probatorio del P.M. erano enunciati, oltre gli articoli di legge violati, art. 518 cod.pen. accertato in Firenze il 17/11/2023, anche i beni (dipinto olio su tela, cm. 86×69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma NOME COGNOME), collegato alla fattispecie di reato e la finalitˆ probatoria derivante dalla necessitˆ di svolgere accertamenti tecnici, secondo il dictum della Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548).
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME