Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/02/1996
-111-‘5 ) 7k JA avverso l’ordinanza del 10/01/2025 del nergalérfa t A’ di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, il Tribunale del riesame di Crotone ha confermato il decreto emesso dal pubblico ministero in data 11 novembre 2024, avente a oggetto la convalida del sequestro probatorio dei documenti di bordo e di circolazione dell’autovettura a bordo della quale viaggiava l’odierno ricorrente, NOME COGNOME, cittadino di nazionalità rumena. Dagli accertamenti svolti dagli agenti di polizia giudiziaria, il veicolo in uso al COGNOME risultava sospeso, a opera del preposte autorità rumene, dalla circolazione; la carta di circolazione, benché di ottima fattura, risultava, a seguito di ulteriori accertamenti mediante “specimen uffidali rumeni”, falsa.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite dell’Aw. NOME COGNOME affidando le proprie censure ai motivi di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.- pen.
2.1 Col primo motivo, si eccepisce vizio di motivazione, sia in relazione al decreto del pubblico ministero, sia al provvedimento impugnato. Con riguardo al decreto di convalida del pubblico ministero, si rileva: 1) la totale assenza d motivazione dello stesso; 2) la mancata indicazione della norma violata 3) l’assenza di qualsivoglia riferimento a contenuti di fonti esterne. La motivazione meramente apparente del decreto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a non pronunciarne la conferma. Quanto al dedotto vizio motivazionale dell’impugnata ordinanza, il ricorrente osserva che il Collegio del riesame ha ritenuto adeguata la motivazione resa dal pubblico ministero, definendola incongruamente “per relationem”, laddove il provvedimento genetico consta unicamente dell’apposizione di un timbro (recante la dicitura: “si convalida il sequestro atti”).
2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame indebitamente sopperito alla carenza di motivazione del decreto di convalida, fornendo ragioni fondative del disposto sequestro, in tal modo integrando arbitrariamente il titolo cautelare.
Sono state trasmesse le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME. NOME COGNOME con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato, non confrontandosi, il ricorrente, con le ragioni rese del Collegio del riesame, segnatamente là dove si sottolinea il legittimo modularsi del dovere di motivazione in relazione alle diverse fasi del procedimento.
È, invero, decisivo, ai fini della tenuta della motivazione dell’impugnato provvedimento, il passaggio in cui si osserva come l’obbligo motivazionale sia da ritenersi “sufficientemente ottemperato dall’indicazione delle norme di legge violate, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo, e fatto” (v. p. 3 dell’impugnata ordinanza)
Tale puntualizzazione può dirsi correttamente ispirata al principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, di cui le dedotte eccezioni non tengono conto, secondo cui «in tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché, nella fase iniziale delle indagini, è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria, che si limiti indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultin compiutamente decritti nel verbale di sequestro» (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, COGNOME Hu, Rv. 265776 – 01, enfasi aggiunta).
Ora, nel verbale di sequestro del 16 novembre 2024, in calce al quale il pubblico ministero apponeva il visto di convalida e la propria firma, era esattamente indicato 1) il titolo di reato astrattamente e provvisoriamente ipotizzato (art. 489 cod. pen.); il fumus commissi delicti (atteso che, al momento del controllo dei documenti di bordo e di circolazione, essi apparivano non conformi agli “specimen ufficiali rumeni”; risultava inoltre che il veicolo era stato sospes dalla circolazione dalle autorità rumene, con contestuale ritiro della carta circolazione “originale”; malgrado l’ottima fattura, i documenti consegnati agli agenti dal ricorrente, apparivano idonei a ingannare la generalità delle persone); 3) l’esigenza del sequestro al fine di evitare la dispersione o l’alterazione de tracce dell’ipotizzato reato ai fini di successivi accertamenti.
Per quanto affermato dal principio di diritto sopra enunciato (Rv. 265776 01, cit.), tali indicazioni, seppure apposte soltanto nel verbale di sequest integrano sufficientemente la motivazione del decreto di convalida sottoscritto dal pubblico ministero, il cui contenuto risulta, quindi, idoneo a soddisfare le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della legittimità del sequest probatorio di cose pertinenti al reato (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, COGNOME, Rv. 271643 – 01: «in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del “fumus commissi delicti” e della necessità della “res” in sequestro ai fini dell’accertament
del fatto illecito»). Egualmente conforme ai canoni interpretativi fissati dall giurisprudenza di legittimità è la motivazione resta dal Collegio del riesame, ispirata al rispetto del principio di proporzionalità, che, in tema di sequest probatorio, esige il ponderato raffronto tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272538). Tanto risulta adeguatamente considerato nel provvedimento gravato, avendo il Collegio del riesame chiarito che l’apprensione della res oggetto di sequestro si è resa necessaria ai fini del proseguimento delle indagini (si tornerà sul punto, infra, par. 1.2).
1.2 Il secondo motivo è, del pari, infondato, posto che, secondo quanto pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, «la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e dell configurabilità del reato, può essere ben integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267329 – 01; Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 254900 -01: in tema di sequestro probatorio, l’eventuale incompletezza del provvedimento impugnato può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per la emissione e, in caso positivo, di procedere all’integrazione della motivazione carente. In tal senso, v. già Sez. 1, n. 25122 del 15/04/2003, COGNOME, Rv. 224696 -01).
In motivazione, dopo aver correttamente precisato i limiti della verifica spettante al giudice del riesame in caso di sequestro probatorio (cfr., ad es., Sez 3, n. 19141 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 260112 – 01: «in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma è circoscritto alla verifica dell’astratta possibilità sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo drca l qualificazione dell’oggetto sequestrato come “corpus delicti” e, quindi, all’esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l’illecito penale»), il Colleg del riesame ha chiarito che la documentazione di bordo oggetto di sequestro costituisce, essa stessa, corpo del reato, poiché è su quella documentazione che si è instillata la condotta di falso. Con la duplice conseguenza che la relati apprensione si è resa necessaria ai fini del proseguimento delle indagini (v. Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000, COGNOME, Rv. 217007 – 01) e che il mantenimento del sequestro è apparso giustificato alla luce del pericolo di aggravamento o
reiterazione legato alla libera disponibilità della documentazione sottoposta a vincolo.
2. Questo Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso vada rigettato. Alla dichiarazione di rigetto consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025
Il consigliere estensore