Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria con cui è stata rigettata (con la seguente motivazione: “al fíne di consentíre al Giudíce delle fasi successive dí svolgere le proprie valutazioní in ordine alla delíberazione clí una perizia d’ufficio”) l’istanza di dissequestro, quale terzo avente diritto, dell’autovettura Suzuki Celerio TARGA_VEICOLO, sequestrata nell’ambito di un procedimento penale al fine di compiere una ricostruzione cinematica del sinistro stradale oggetto di indagini.
Il ricorrente articola due motivi di censura: i) violazione di legge, essendo il provvedimento impugnato sorretto da motivazione apparente in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita, legittimante la protrazione del sequestro; ii) mancanza di motivazione, non essendo stato spiegato sulla base di quali elementi si renda necessario il mantenimento in sequestro dell’autovettura.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Si deve premettere che la giurisprudenza della Corte regolatrice ha ripetutamente sostenuto (cfr., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 2, n. 29 del 16/11/2016 – dep. 2017, Rv. 268835 – 01) la necessità che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei modelli legali previsti (sequestro probatorio, preventivo e conservativo).
Con riferimento al sequestro probatorio che qui rileva, occorre che il provvedimento espliciti le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’art. 187 cod. proc. pen., in funzione cioè dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore.
Inoltre, dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell’art. 253 cod. proc. pen. con quella del primo comma dell’art. 262 cod. proc. pen. si evince che tale disciplina, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, “quando non è necessario
mantenere il sequestro a fini di prova”; in tal modo si riconosce, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l’esercizio (ed il mantenimento) del potere coercitivo sulla res, ta i fini devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte, senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non rivela alcuna specifica finalità probatoria per l’accertamento del reato, né, tantomeno, indica sulla base di quali concreti elementi si renda necessario il mantenimento del vincolo in parola in vista del dibattimento, al di là dell’ipotizzato ed eventuale espletamento di una perizia d’ufficio per ragioni che non vengono neanche esplicitate.
Consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente