Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46003 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA
avverso l’ordinanza del 12/6/2024 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvi udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ric
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/6/2024, il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. dall’Associazione RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 20/5/2024 Procuratore europeo con riguardo agli illeciti amministrativi indicati in rub sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231.
Propone ricorso per cassazione l’Associazione, deducendo i seguenti motivi
oggi, GLYPH 16 D , r 2624
violazione degli artt. 309, comma 9-bis, 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, con ordinanza interlocutoria del 6/6/2024, avrebbe rigettato la rich di differimento dell’udienza presentata nell’interesse dell’indagata, e motiva la necessità di esaminare e contestualizzare le intercettazioni telefonic ambientali trasmesse per la prima volta dalla Procura EPPO; tale rigetto, tutta sarebbe sorretto da motivazione apparente, e non terrebbe conto del fatto ch Tribunale avrebbe dovuto verificare soltanto la non pretestuosità dei mot dell’istanza e la loro attinenza ad esigenze di difesa sostanziale (come confer dalla lettera dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen., per il quale il tribunale “differisce” e non “può differire”). Nessun apprezzamento nel merito, dunqu sarebbe consentito al tribunale del riesame, in quanto la norma coinvolgereb l’esercizio in concreto del diritto di difesa, e dunque soltanto al destinata misura verrebbe riconosciuto il diritto ad una breve dilazione dell’udienza, che lui solo potrebbe presentare la domanda; al tribunale, invece, sarebbe rime soltanto l’indicazione del termine di rinvio, tra 5 e 10 giorni. Ancora, si c che tale ordinanza sarebbe stata poi integrata dal provvedimento qui impugnat non solo in modo irrituale (stante la necessità di un’immediata deliberaz sull’istanza di differimento, e sua comunicazione), ma anche con motivazion apparente;
violazione degli artt. 309, comma 5, 125, comma 3, cod. proc. pen L’ordinanza impugnata risulterebbe viziata anche con riguardo alla mancat integrazione degli atti con i decreti autorizzativi di cui all’art. 267 cod. pr con evidente travisamento del contenuto e della finalità della richiesta, inf Tribunale avrebbe negato che questa fosse stata avanzata per accertare legittimità delle autorizzazioni (e, dunque, prospettare le conseguenze di eventuale inutilizzabilità), sostenendo – non sarebbe dato comprendere in forz quale fonte – che la stessa fosse invece volta a valutare il fumus del reato e la pertinenzialità delle acquisizioni. Proprio il Tribunale, peraltro, a riconosciuto che le captazioni costituirebbero il fondamento giustificativo del n provvedimento, così da rendere irrinunciabile la verifica della effettiva utilizz – ai sensi degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. – dei contenuti probato intercettazioni;
violazione degli artt. 309, 591, 125, comma 3, cod. proc. pen.; vizi motivazione. Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di ries al di fuori dei limiti di cui all’art. 591 cod. proc. pen.: la difesa, infatti, mai contestato le modalità del sequestro probatorio (emesso dal Pubblico Ministe EPPO a seguito di precedente annullamento in sede di riesame), ma i provvedimento in sé, denunciandone carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Dalla lettura dell’ordinanza, inol
ricaverebbe che – in esecuzione del formale dissequestro e della nuova esecuzion di sequestro – la copia forense dei dispositivi informatici, eseguita il 15/5 sarebbe stata trattenuta dall’Autorità giudiziaria, con “integrale mantenime nella sua disponibilità del copioso ed indistinto carico di dati straordinaria sensibili”; anche sul punto, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto sanzion il gravame con la dichiarazione di inammissibilità. Con specifico riguardo a posizione dell’Associazione, peraltro, il ricorso evidenzia che questa non si sar mai accreditata alla Regione Puglia in qualità di ente formativo, non avrebbe m gestito fondi regionali né sarebbe stata destinataria di contributi comuni operando per la formazione soltanto di dipendenti di aziende private;
la violazione di legge, infine, è dedotta quanto all’assenza o alla apparenza della motivazione in ordine ai presupposti e alle modalità esecutive d sequestro su dispositivi informatici. L’ordinanza avrebbe risposto con argoment viziato alle censure mosse con il gravame, evidentemente ammissibili, con le qual si evidenziava che né dagli atti, né dalla motivazione del decreto, sarebbe eme la riferibilità di presunte irregolarità amministrative e contabili a c formazione oggetto di finanziamento pubblico. Il Tribunale, peraltro, non avrebb svolto il richiesto confronto, già sul piano astratto, tra quanto prosp dall’accusa e quanto emergente dalle censure difensive; l’idoneità degli eleme a fondamento della contestazione provvisoria, dunque, sarebbe stata del tut pretermessa. La motivazione dell’ordinanza risulterebbe apodittica anche in ordi alla motivazione del decreto, che non darebbe conto di alcun bilanciamento degl interessi coinvolti, si esprimerebbe in termini generici ed indicherebbe “pa chiave” (oggetto, peraltro, di un elenco aperto) di amplissima portata ed incap di evitare un complessivo “trascinamento” di dati del tutto diversi da qu ricercati. Il provvedimento, per come interpretato dal Tribunale, tradire dunque i principi fissati dalla giurisprudenza, con i quali – proprio in ragio citato bilanciamento di interessi – si vieterebbe il sequestro probatorio quand valenza meramente esplorativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Il primo motivo deve essere rigettato.
4.1. Questa Corte, già con la sentenza n. 51932 del 29/5/2018, ha affermat che il tenore dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (“Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo dieci giorni se vi siano giustificati motivi”) comporta che il tribunale non ha il
di sindacare la qualità delle ragioni addotte dalla difesa a fondamento de richiesta di differimento, ma deve solo considerare se le ragioni addotte rient nei “giustificati motivi”. Di qui discende che, a fronte di una istanza di differi della udienza, il tribunale dovrà accertare: a) se siano stati indicate le ragion a fondamento della richiesta di differimento della udienza, b) se queste si collegabili ad esigenze di difesa sostanziale, c) se le suddette ragioni non meramente pretestuose.
4.1.1. D’altronde, la ragione dell’indicazione generica dei “giustificati mot è il fatto che si deve solo dare atto della loro esistenza e della lo pretestuosità. La disposizione, infatti, costituisce un’eccezionale ipotesi di dil di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzi processuale solo e soltanto nell’interesse del soggetto destinatario della mi cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione pe realizzazione e la tutela concreta delle sue esigenze difensive, mentre l’u ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nel valutazione della durata della dilazione dell’udienza dai 5 ai 10 giorni, ten conto delle ragioni addotte dall’istante e delle esigenze organizzative dell’u giudiziario.
4.2. Tanto premesso in termini generali, il Tribunale del riesame di Roma investito della richiesta di differimento dell’udienza formulata ai sensi dell’ar comma 9-bis, cod. proc. pen., ha provveduto con ordinanza del 6/6/2024, con la quale ha evidenziato che gli atti di indagine trasmessi dal Procuratore euro “appaiono analizzabili entro il termine di fissazione dell’udienza”, precis peraltro che “trattasi di documentazione almeno in parte già esaminata relazione all’analogo procedimento già definito con ordinanza di annullamento (n 284/2024 T.L.)”. In forza di ciò, il Collegio ha concluso per l’insussistenz giustificati motivi che costituiscono il presupposto della domanda.
4.3. Ebbene, tale motivazione non appare viziata negli unici termini proponibi in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ossia di radicale assen mera apparenza, in quanto dà conto – con effettivo argomento – di una richiest di differimento non sostenuta dalla necessità di soddisfare concrete esigen difensive, e dunque, di fatto, pretestuosa.
4.4. Con riguardo, poi, alla “integrazione” dell’ordinanza del 6/6/20 contenuta nella successiva del 12/6/2024, qui impugnata, contestata nel ricor in termini sia formali (per tardività) che sostanziali (per apparenz motivazione), il Collegio rileva che la richiesta di differimento è stata ogget decisione soltanto con il primo provvedimento, tempestivamente adottato, mentre il secondo ne contiene soltanto una specificazione a seguito di “accertamen
effettuati all’ufficio copie”, che non modifica il contenuto dell’ordinanz 6/6/2024 e non introduce vizi nella stessa.
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso, che concerne l’omessa trasmissione dei decret autorizzativi delle intercettazioni, risulta del pari infondato.
5.1. La difesa della ricorrente, all’udienza del 10/6/2024, aveva richi l’integrazione degli atti mediante il deposito dei decreti autorizzativi captazioni indicate negli atti già trasmessi. Il Tribunale – con ordinanza ripro nel provvedimento qui impugnato – si era espresso in termini contrar sottolineando che la richiesta era volta “non al fine di verificare la legittimi intercettazioni, ma ai diversi fini di valutare il fumus del reato, la pertinenzialità delle acquisizioni e di contestualizzare le conversazioni”; così da concludere tali esigenze difensive potevano “essere soddisfatte attraverso la lettur passaggi di conversazioni che il PM ha inteso richiamare, non essendo tenut all’integrale trasmissione degli atti ma solo di quelli che pone a fondamento sequestro”.
5.2. Ebbene, questa motivazione non pare invero censurabile, in quanto logicamente consequenziale al tenore della domanda, per come esplicitata nell richiesta scritta depositata alla stessa udienza. In particolare, la difes segnalato “l’assoluta necessità” di acquisire i decreti autorizzativi (non tra al Tribunale) inerenti alle conversazioni intercettate e poste a base del n decreto di sequestro, “la cui rilevanza si riflette sia sulla valutazione de fumus delicti che sui criteri di pertinenzialità della prova documentale oggetto del va ed indiscriminato sequestro”.
5.3. Ne consegue, dunque, che era stata la stessa difesa a sostenere richiesta di acquisizione dei decreti con espresso riferimento a profili di mer punto di fumus, e soltanto a questi (la necessità di accertare la legittimità d autorizzazioni è riportata soltanto nel ricorso in esame), così che la motivaz dell’ordinanza non appare “estranea” al contenuto della domanda e, pertant censurabile sul punto.
Il terzo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di inammissibi della richiesta di riesame, risulta infondato.
6.1. Come peraltro emerge dalla stessa doglianza, il Tribunale ha censurat in questi termini l’impugnazione alla luce della carenza di interesse riscontr capo all’indagata, dunque con motivazione tutt’altro che assente.
6.2. In particolare, dopo aver chiarito che il precedente decreto del 3/4/2 era stato annullato dal Tribunale del riesame (attesa l’insufficiente motiva quanto ai criteri della pertinenzialità e delle concrete finalità probatorie per alla luce dell’estrema “latitudine dell’oggetto del sequestro”), con ord
restituzione dei dispositivi sequestrati, inclusa la copia forense, il Tribun quindi sottolineato che tale dissequestro era stato eseguito il 20/5/2 nell’occasione, tuttavia, non si era proceduto alla restituzione documentazione e della copia forense dei dispositivi informatici, in quanto provvedimento di dissequestro era stato emesso contestualmente ad un nuovo decreto di sequestro. Come affermato dal Tribunale nell’ordinanza qui impugnata, peraltro, il risultato concreto dell’esecuzione “è stato il mantenimento del vin su beni difformi rispetto a quelli indicati nel decreto” del 20/5/2024, che a specificato, quanto ai dispositivi, le modalità di esecuzione al fine di forma copia forense, indicando anche la tipologia di documentazione da ricercare i ragione delle ipotesi di reato formulate. Un risultato diverso da quello riportat decreto, dunque, come peraltro sostenuto anche nel ricorso, ma privo di effetti provvedimento impugnato (come su quello genetico): il Tribunale, infatti, h congruamente riscontrato non un vizio del decreto, ma “un agire di iniziativa del P.G. non impugnabile mediante riesame”, ma solo con richiesta di restituzione a pubblico ministero, eventuale opposizione al G.i.p. e ricorso per cassazione.
6.4. Pur riscontrando, dunque, un profilo di inammissibilità della richiest riesame nei termini appena richiamati, il Tribunale si è peraltro poi espresso, motivazione non certo assente od apparente, anche sul merito del provvedimento allora gravato, alla luce delle censure che erano state sollevate, ravvisand necessari requisiti motivazionali; in forza di ciò, pertanto, deve essere rig anche il quarto motivo di ricorso, concernente, per l’appunto, il merito del dec del 20/5/2024.
In particolare, è stata innanzitutto accertata l’adeguata indicazione d elementi indiziari raccolti in relazione ai reati ipotizzati, quali l’emissione di per operazioni inesistenti e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazi pubbliche nel settore della formazione professionale. A tale riguardo, il ric contesta “come non emerga affatto, né dagli atti né dalla motivazione del decret la riferibilità delle presunte irregolarità amministrative e contabili a c formazione oggetto di finanziamento pubblico”; in tal modo, tuttavia, è introdot un argomento di merito non consentito nel riesame del decreto di sequestro probatorio, nel quale il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’a configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudiz merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità d elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletame ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altr acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, COGNOME 278542. Tra le molte non massimate, Sez. 5, n. 33204 del 15/4/2024, COGNOME;
Sez. 3, n. 31809 del 7/6/2024, Passerin D’Entreves). Alla luce di questo principio, dunque, l’ordinanza non risulta viziata neppure nella parte in cui, pur richiamando le produzioni difensive di cui la Guardia di Finanza sembrerebbe non aver tenuto conto (Certificazioni uniche di dipendenti e professionisti), ha sostenuto di non poterne compiere una valutazione in fatto che, di certo, non si sarebbe potuta esaurire in un “confronto sul piano astratto fra quanto prospettato dall’accusa e quanto emergente dalle censure difensive”, come invece affermato nel ricorso. Parimenti di merito, dunque inammissibile, è, infine sul punto, anche la parte del ricorso nella quale si afferma che l’Associazione non sarebbe mai stata oggetto di accreditamento alla Regione Puglia quale ente di formazione (essendo accreditata al solo fondo interprofessionale nazionale “Fonditalia”), non avrebbe mai gestito fondi regionali, né mai sarebbe stata destinataria di contributi comunitari erogati nell’ambito di programmi di formazione: ebbene, tutte queste considerazioni possono essere valutate esclusivamente dal giudice del merito.
7.1. L’ordinanza ha poi sottolineato che il decreto conteneva, quanto ai dispositivi, plurime ed ampie indicazioni sulle modalità esecutive del sequestro, al fine di formare la cd. “copia fine” senza lesione dei diritti personali degli indagati e senza compiere alcuna attività investigativa meramente esplorativa. Quanto alla “indicazione del tempo di effettuazione” delle analisi, il Tribunale ne ha riconosciuto l’assenza, ma ha anche precisato che il dato poteva ricavarsi dal numero di ore occorse per effettuare la copia forense di tutti i dispositivi, eseguita nell’arco di due giorni; questa motivazione è contestata nel ricorso nei termini dell’arbitrarietà, ma in forza di un argomento di merito, non consentito in questa sede, ossia che “la selezione prevede un intervento umano ed un’applicazione di criteri selettivi del tutto differenti dell’automatico trasferimento di dati da un memoria all’altra che implicano la ripetizione delle operazioni in base alle diverse parole chiave individuate.”
7.2. Ancora, è stato sottolineato che il decreto conteneva l’indicazione proprio di queste parole chiave con le quali selezionare il materiale da apprendere: a tale riguardo, il ricorso contesta la genericità di queste indicazioni e la loro amplissima portata, così però ponendo il sindacato sul decreto di sequestro probatorio oltre i limiti consentiti, ossia coinvolgendo il merito del provvedimento e la sua natura “meramente esplorativa”, non la sua motivazione eventualmente assente o apparente.
7.3. Di seguito, è stato evidenziato che il decreto dava conto della tipologia di documentazione da ricercare, specificando che l’oggetto doveva sempre vertere sulla “ideazione, progettazione ed esecuzione dei corsi di formazione” finanziati con fondi pubblici, mentre la documentazione bancaria (corpo del reato o,
comunque, cosa pertinente al reato) doveva consistere in pagamenti effettuati con modello F24.
7.4. In forza di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi concluso che la motivazione del decreto, pur “di ampia latitudine”, non poteva ritenersi apparente, in quanto improntata “al criterio selettivo della strumentalità di quanto debba essere ricercato e sequestrato rispetto alla prova accusatoria da fornirsi nel procedimento, laddove la strumentalità costituisce un criterio più restrittivo della pertinenzialità e vale a circoscrivere e delimitare la portata dell’art. 253 cod. proc. pen.”
7.5. Ancora con riguardo alle censure difensive, l’ordinanza ha quindi riconosciuto nel decreto il rispetto dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza, evidenziando un contenuto del provvedimento tale da bilanciare gli interessi coinvolti e, in particolare, l’esigenza di individuare concreti elementi a fondamento dei reati oggetto di indagine ed i diritti dell’indagato (sul punto, peraltro, il ricor pone una censura del tutto generica). Con adeguato rispetto, dunque, del principio, costantemente affermato in sede di legittimità, per il quale l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondo alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (tra le altre, Sez. 2, n. 46130 del 4/10/2023, Santandrea, Rv. 285348; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, PM/Macis, Rv. 274781). 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
Il Gonsigliere estensore
Il Presidente