Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di: COGNOME Davide nato a Monza il 21/07/1980 avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del Tribunale della libertà di Monza; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, l’avvocato NOME COGNOME COGNOME, che chied l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza ha disposto, in data 27/9/2024, la perquisizione di abitazioni, sedi, uffici e altri luoghi riconducibili NOME COGNOME ai suoi collaboratori, NOME COGNOME e NOME COGNOME e alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rife all’Erba, nonché dello studio dei commercialisti incaricati di tenere le scritture contabili di dette società, nonché, infine, l’ispezione dei sistemi informatici e di telecomunicazione sempre riferibili ai predetti soggetti.
Lo stesso organo inquirente ha ordinato, altresì, il sequestro di quanto utile alle indagini per i reati di bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose (in particolare per l’omesso pagamento di tributi) e bancarotta fraudolenta distrattiva.
Il Tribunale del riesame di Monza, con tre distinte ordinanze (nn. 75-7677/2024), ha annullato il sequestro probatorio disposto per insussistenza del fumus commissi delicti, con particolare riferimento alla carenza di elementi attestanti lo stato di dissesto della Editoriale RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, il Pubblico Ministero – ipotizzando a carico di NOME COGNOME oltre al detto reato fallimentare, il delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000, per l’utilizzo di crediti inesistenti artificiosamente creati per compensare i debiti verso l’Erario – con provvedimento del 23/10/2024, ordinava un nuovo e autonomo sequestro sui medesimi beni oggetto del pregresso sequestro.
Il Tribunale di Monza ha annullato anche questo ulteriore decreto di sequestro.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame.
Contesta l’erronea applicazione degli artt. 253 e seguenti e 324 cod. proc. pen., nonché l’assenza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
La Procura sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato gli elementi a fondamento del decreto di sequestro, ritenendoli insufficienti.
In particolare, il Tribunale avrebbe riconosciuto l’astratta configurabilità del reato di indebita compensazione, ma avrebbe contraddittoriamente ritenuto non motivato il decreto di sequestro, omettendo di considerare le cospicue argomentazioni, di ben tre pagine, a sostegno della necessità di mantenere il sequestro della documentazione contabile e dei dispositivi elettronici, estrapolandone solo una frase ritenuta, a suo dire, decisiva (ovvero: “allo stato è necessario disporre un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro della documentazione e dei dispositivi portatili originariamente sequestrati al fine di acquisire indispensabili elementi di prova finalizzati a verificare la sussistenza del delitto di indebita compensazione”).
Ed ancora, il Tribunale non avrebbe considerato i riferimenti al primo decreto di perquisizione e sequestro del 27/9/2024, contenente la descrizione dell’ipotesi investigativa di bancarotta fraudolenta, ossia l’omissione sistematica del pagamento delle imposte, che aveva cagionato il dissesto della società.
Inoltre, era stata chiarita la correlazione tra l’indebita compensazione e l’azzeramento del debito tributario, tesa ad occultare la situazione di dissesto.
Per la Procura ricorrente, tutto il materiale sarebbe stato funzionale alla ricostruzione dei fatti e ad assumere le determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato, infine, contraddittorio, in quanto, pur asserendo che dal decreto di sequestro era possibile evincere la portata dell’addebito, aveva sostenuto che lo stesso risultava immotivato ed esplorativo.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo stato proposto per un vizio non deducibile, ovvero per manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.3. Il ricorso è inammissibile.
Anche a prescindere dalla litispendenza cautelare, in relazione al primo sequestro per reati fallimentari, che precludeva qualsivoglia ulteriore iniziativa cautelare per tali reati (si veda, ad esempio, Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Rv. 287142-01, la quale specifica che ciò vale anche in caso di allegazione di elementi nuovi, dovendo, anche in tal caso, il Pubblico Ministero scegliere se coltivare l’istanza cautelare impugnando l’originario diniego o intraprendendo una nuova procedura; si veda, in senso analogo, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249001-01), è pacifico che, in tema di sequestro preventivo o probatorio, il giudizio di legittimità (ammesso solo per violazione di legge dall’art. 325 cod. proc. pen.) sia circoscritto, quanto ai vizi di motivazione, a quelli così radicali da renderla del tutto mancante o apparente, di modo da impedire la comprensione dell’itinerario logico seguito dal giudice, integranti errores in iudicando o in procedendo tali da rendere la motivazione non rispettosa delle norme che la disciplinano (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 26965601): insomma, non può censurarsi anche la sua ipotetica illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01).
Nulla di tutto ciò, nel caso di specie, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, e neppure risulta lamentato in ricorso, con cui parte ricorrente chiede, semplicemente, di sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio a
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quella (del tutto chiara, ove pure ipoteticamente non condivisibile) sottesa al medesimo provvedimento, di cui in precedenza s’è dato atto.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che:
la contestazione relativa al reato di bancarotta fraudolenta era generica e priva degli elementi minimi necessari per la comprensione del fumus commissi delicti;
la GLYPH portata GLYPH della GLYPH contestazione GLYPH provvisoria GLYPH relativa GLYPH all’indebita compensazione, per utilizzazione di crediti inesistenti al fine di abbattere i debiti erariali, era invece ben desumibile dal provvedimento impugnato;
la motivazione addotta dal Pubblico Ministero a sostegno delle finalità probatorie perseguite era, però, generica, insufficiente e di natura esplorativa, data anche la mole e l’eterogeneità dei beni sequestrati.
Orbene, la motivazione addotta, al di là della sua condivisibilità o meno, non può definirsi meramente apparente, tale, cioè, da impedire la comprensione dell’itinerario logico seguito dal giudice, specificando le ragioni per le quali i sequestro è stato ritenuto meramente esplorativo.
Né può, questa Corte, se non debordando dai rigidi confini entro i quali la legge colloca il vaglio in materia, rilevare l’ipotizzata contraddittorietà o illogici della motivazione, dedotte dallo stesso Pubblico Ministero ricorrente (sino a chiudere, a pagina 5, il proprio ricorso, lamentando, appunto, che “l’ordinanza impugnata reca una motivazione del tutto illogica, contraddittoria”).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, essendo il ricorso stato proposto per vizi estranei a quelli ipoteticamente deducibili in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 25/02/2025