Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32847 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pesaro avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di L’Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha
concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025 avente ad oggetto l’immobile di proprietà di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo con un unico articolato motivo:
violazione di legge, sia in punto di assenza delle esigenze probatorie, posto che lo stato dei luoghi era cristallizzato nel verbale di ispezione e nell’allegato carteggio fotografico, sia in ordine alla mancanza di proporzionalità della misura per indebita compressione del diritto di proprietà.
Il sequestro probatorio comportava una intollerabile compressione delle facoltà dominicali viepiù in considerazione della omessa apposizione di un termine finale di efficacia e della omessa calendarizzazione dell’esperimento giudiziale in funzione del quale era stata disposta la misura cautelare.
Il ricorrente ha depositato, altresì, memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen. con cui si è diffusamente soffermato sul tema della non adeguatezza e della sproporzione del sequestro probatorio, ribadendo che il provvedimento era stato eseguito nel corso del marzo del 2025 senza che si fosse provveduto alla fissazione di una data per lo svolgimento dell’esperimento giudiziale.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma orale- il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con l’impugnato provvedimento è stato confermato il decreto di sequestro probatorio dell’immobile di proprietà del ricorrente disposto al fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi in funzione dell’esperimento giudiziale.
Il ricorrente censura la decisione di conferma del vincolo reale assunta in sede di riesame sotto il duplice profilo della mancanza delle esigenze probatorie e del difetto di proporzionalità.
Non è deducibile il motivo nella parte in cui si lamenta l’assenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sul relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte
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adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME Maggio, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553).
3.1. Nel caso specifico sia dalla lettura del provvedimento impugnato che dall’atto di riesame non risulta che il ricorrente abbia investito della questione i Tribunale sicché egli non può dolersi, in sede di legittimità, della mancanza delle esigenze probatorie e/o della omessa motivazione sul punto.
Fondata è, invece, la seconda delle questioni poste con cui si introduce il tema della “proporzionalità” delle misure impositive di vincoli reali su beniinteresse di rango costituzionale.
In subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità, anche traendo spunto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che ha positivizzato tale principio in relazione alle misure cautelari personali, ha affermato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto di propri riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Con specifico riferimento al sequestro probatorio – per sua vocazione inteso a comprimere le facoltà dominicali – la necessità di un congruo bilanciamento fra interessi contrapposti, ma ugualmente meritevoli di tutela, è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza “COGNOME” (n 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711 – 01). Successivamente con la sentenza “COGNOME” (n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548) è stata ribadita, nel solco tracciato dalla prima, l’ineludibile necessità di un’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. che tenga conto del requisito della necessaria proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.
Si è infatti precisato che «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé
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l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”».( Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01)
4.1. Su tale linea si è sviluppata la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che il principio di proporzionalità ( ma anche di adeguatezza e gradualità) deve costituire oggetto di ineludibile valutazione anche da parte del giudice della cautela reale, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata ( ex multis, Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509).
Peraltro, la valorizzazione del principio di proporzionalità è un aspetto che traspare nelle più recenti pronunce della Consulta e che è stato considerato dalla Corte di Strasburgo quale necessario presupposto di legittimità di tutti gli atti che incidano – limitandoli – sui diritti fondamentali della persona. Nell’ambito della disciplina unionale tale principio è stato codificato ai parr. 3 e 4 dell’art. 5 d Trattato dell’Unione europea; analoga indicazione proviene anche dall’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Il necessario bilanciamento tra i diversi interessi in gioco impone, dunque, di “scongiurare” l’indebita compressione, lesione delle libertà fondamentali e il sacrificio “eccessivo” del diritto di proprietà, soprattutto se i beni appresi sono di proprietà della stessa vittima e/o di persone estranee al reato. Il sequestro dei beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve pertanto eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve essere realizzato in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costitu meritevoli di protezione.
4.2. Al fine di garantire che la misura si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati, le Sezioni Unite “COGNOME” hanno precisato come la motivazione del provvedimento diventi requisito indispensabile per la verifica della ragionevolezza della misura e quindi della sua legalità: «… le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato (v. Corte eur. dir.
uomo, DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.)» (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 COGNOME, Rv. 226711 – 01).
La motivazione del provvedimento di sequestro probatorio dovrà, dunque, essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto possano essere perseguite se non limitando al minimo il diritto di disporre bene.
4.3. Nel caso in esame, né il Pubblico ministero – in sede di adozione provvedimento genetico – né il Tribunale, in sede di controllo, si sono atten tale esegesi.
La motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero non è stata ab origine configurata in modo da rispettare il canone di proporzionalità. Ed infat l’attività investigativa (i.e. l’esperimento giudiziale) – cui il sequestro i era funzionale – poteva essere calendarizzata, in modo tale da conoscere a pri i tempi, e poteva essere portata a compimento in un breve arco di tempo Pertanto, la omessa indicazione nel provvedimento genetico della durata de sequestro con mancata indicazione di un termine finale di efficacia si è tradott una evidente violazione del canone della necessaria proporzione tra le final probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessa
Analogamente il Tribunale, investito della legalità della misura sotto lo speci profilo della proporzionalità, si è discostato dai principi enunciati.
Nel ribadire la legittimità del provvedimento e della misura ha nondimeno fatt ricorso per un verso a motivazioni poco pertinenti rispetto al devolutum, là dove ha osservato che le modifiche dello stato dei luoghi avrebbero pregiudicato svolgimento delle indagini, e per altro verso a motivazioni assertive, là dov ritenuto che la locazione dell’immobile in sequestro a terze persone avreb escluso la paventata ingiustificata lesione del diritto di proprietà.
In forza di tali premesse si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinan impugnata e del decreto di sequestro probatorio con conseguente restituzion all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone l’immediata restituzio dell’immobile in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni al pubblico ministero procedente. Così deciso, 10/07/2025