Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40984 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40984 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO– di fiducia COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 maggio 2025, nei confronti, tra gli altri di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 640 cod. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati, deducendo un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del ne bis in idem cautelare e un vizio di motivazione con riferimento ai principi di diritto richiamati dal Tribunale in funzione di giudice del riesame.
Si deduce che, in data 16 aprile 2025, la polizia giudiziaria eseguiva nei confronti degli indagati il decreto di perquisizione del Pubblico ministero del 14 aprile 2025 e, all’esito della perquisizione, poneva in sequestro diversi dispositivi informatici e altro materiale ritenuto utile per le indagini e procedeva al sequestro di iniziativa di altri beni.
Gli indagati proponevano riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 14 aprile 2025 e avverso il decreto di convalida del 18 aprile 2024, con il quale il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro di iniziativa degli altri beni da parte della polizia giudiziaria. Il Tribunale, con ordinanza del 16 maggio 2025, annullava i decreti impugnati e ordinava la restituzione dei beni in sequestro.
SenonchØ il pubblico ministero emetteva un decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto i medesimi beni precedentemente sequestrati, dei quali il Tribunale aveva ordinato la restituzione a seguito dell’annullamento dei relativi decreti di sequestro probatorio.
Avverso tale nuovo decreto di sequestro probatorio, gli indagati proponevano richiesta di riesame e, con l’ordinanza impugnata del 30 luglio 2025, il Tribunale confermava l’impugnato provvedimento.
Deducono i ricorrenti che tale nuovo decreto di sequestro probatorio era stato emesso in violazione del principio del ne bis in idem cautelare in quanto fondato sui medesimi elementi già ritenuti insufficienti dal Tribunale con la precedente ordinanza di annullamento; il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il nuovo decreto di sequestro probatorio fosse stato emesso sulla base di elementi nuovi, sopravvenuti al precedente sequestro, costituiti dalle intercettazioni telefoniche; invero, sebbene gli esiti delle intercettazioni telefoniche erano stati compendiati solo nella informativa di polizia giudiziaria del 16 giugno 2025, le attività di intercettazione erano state autorizzate con decreto del Giudice per le indagini preliminari del 25 febbraio 2025, erano state prorogate in data 7 aprile 2025 ed erano cessate il 19 aprile 2025, dunque non erano elementi sopravvenuti, in quanto noti al Pubblico ministero già all’epoca del primo sequestro.
Inoltre, il Pubblico ministero, prima ancora che intervenisse la decisione di annullamento del riesame, avrebbe disposto, con consulenza tecnica, l’estrazione del contenuto dei dispositivi informatici mediante copia forense; a seguito dell’annullamento del decreto di sequestro da parte del Tribunale, il pubblico ministero avrebbe dovuto, invece, procedere alla restituzione dei dispositivi informatici nonchØ delle relative copie forensi perchØ si trattava di beni (i dispositivi) e di dati (copia forense del contenuto dei dispositivi) acquisiti in forza di un provvedimento ablativo illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono infondati, per i motivi qui illustrati.
2. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del ne bis in idem cautelare, il Tribunale ha risposto alle censure proposte in sede di riesame, affermando che il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero del 28 maggio 2025 si fondava su elementi di indagine inediti, rispetto a quelli valutati in occasione del riesame del precedente decreto oggetto di annullamento, rappresentati dalle intercettazioni telefoniche. In particolare, dalla lettura dei brogliacci di ascolto e delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, redatti dalla polizia giudiziaria, erano emersi elementi di cui il Tribunale non disponeva in occasione del riesame avente ad oggetto il precedente decreto di sequestro probatorio.
2.1. Questa Corte ha chiarito che la “preclusione processuale”, che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all’esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata (nella specie, la Corte ha precisato che il divieto di ” bis in idem ” comporta, in tema di sequestro probatorio, l’impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell’accusa) (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008 Pavan, Rv. 240703-01; nello stesso senso: Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022, COGNOME, Rv. 282776-01).
2.2. Deve, quindi, ribadirsi il principio secondo il quale il divieto del ‘ ne bis in idem ‘ in tema di misure cautelari reali comporta semplicemente l’impossibilità di disporre e di confermare un provvedimento in base agli stessi dati posti a fondamento di uno precedente (impositivo o di convalida) già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare e di ritenerla legittima alla luce di dati in precedenza non valutati, rimanendo indifferente la circostanza che questi già fossero a disposizione dell’organo dell’accusa, in quanto la preclusione del giudicato cautelare opera esclusivamente ‘ rebus sic stantibus ‘, e cioŁ solo in caso di sostanziale immutazione della situazione presupposta, e solo in riferimento alle questioni dedotte e non anche a quelle deducibili, ma non dedotte.
2.3. Ne consegue che, nel caso in esame, sebbene le intercettazioni telefoniche, essendo state autorizzate con decreto del Giudice per le indagini preliminari del 25 febbraio 2025 (come emerge dagli atti allegati al ricorso), fossero in corso all’epoca del primo decreto di sequestro probatorio del 14 aprile 2025, poi annullato a seguito di richiesta di riesame, si trattava di elementi sopravvenuti in quanto non valutati dal Tribunale nella precedente procedura incidentale, non rilevando che fossero già nella disponibilità del Pubblico ministero, operando la preclusione del giudicato cautelare solo in relazione alle questioni dedotte e non a quelle non deducibili ma non dedotte.
2.4. Sull’ulteriore censura, riguardante la questione dell’utilizzo di elementi probatori acquisiti dai beni di cui era stato disposto il dissequestro, il Tribunale si Ł espresso, con motivazione esaustiva e non illogica, affermando che il Pubblico ministero non ha certamente utilizzato gli elementi in tal modo acquisiti (non essendo peraltro certo che sia stata espletata un’attività di analisi dei dati informatici) per fondare in modo illegittimo il nuovo provvedimento ablatorio.
Peraltro, emerge dallo stesso ricorso che il nuovo decreto di sequestro probatorio veniva notificato in data 10 giugno 2025, contestualmente alla esecuzione dell’ordinanza che disponeva la restituzione dei beni sequestrati a seguito dell’ordinanza di annullamento del Tribunale del precedente decreto di sequestro, sicchØ formalmente non vi sono stati beni acquisiti in forza di un provvedimento ablativo illegittimo, non essendovi stata soluzione di continuità tra il primo e il secondo sequestro.
Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME