Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Borgo Valsugana il 29/07/1961
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvi l’ordinanza impugnata e disporre la restituzione all’avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminar Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME n confronti del decreto dell’8 maggio 2024 del Pubblico ministero del medesim Tribunale, con cui era stata rigettata la richiesta di restituzione dei do sequestrati allo stesso COGNOME, tra cui le copie dei dati informatici estr tablet, dal telefono cellulare e dal personal computer del medesimo COGNOME.
Nel disattendere l’opposizione il Giudice per le indagini preliminar evidenziato la necessità di mantenere il sequestro, a fini di indagine, di
documenti sequestrati, in quanto relativi agli edifici presso i quali avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori di ristrutturazione da parte della RAGIONE_SOCIALE oggetto delle contestazioni mosse all’indagato di violazione dell’art. 316 ter cod.pen., 479 e 416 cod.pen., esponendo che dal telefono cellulare di quest’ultimo non erano ancora stati estratti i dati da esaminare, con la conseguente necessità di mantenervi il vincolo fino all’estrazione di copia di tali dati.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 355, secondo comma, cod. proc. pen., a causa della mancata convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione disposta dal Pubblico ministero, in quanto il decreto di perquisizione non conteneva l’indicazione specifica delle cose da sequestrare, cosicché l’apposizione del vincolo doveva ritenersi essere avvenuta di iniziativa della polizia giudiziaria, stante la generici della indicazione contenuta su tale punto nel decreto di perquisizione, con la conseguente necessità della convalida, che, però, era stata omessa.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253, 262 e 263 cod. proc. pen., e la mancanza della motivazione, per non essere state evidenziate le ragioni del mantenimento del sequestro anche sulle copie forensi integrali, in quanto il giudice per le indagini preliminari, travisando e trascurando i motivi posti a fondamento dell’opposizione, si era limitato a evidenziare la legittimità e l’opportunità della misura, senza illustrare le ragioni d mantenimento della misura stessa, come invece richiesto con l’atto di opposizione.
Ha evidenziato, in proposito, la violazione dell’obbligo di restituzione dei supporti informatici sequestrati e anche della copia integrale dei dati negli stessi contenuti, relativi anche a fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, in quanto mantenimento del vincolo su tale copia integrale è consentito solamente per il tempo strettamente necessario a estrapolare da essa i dati rilevanti a fini di prova, sottolineando come tale obbligo non fosse stato considerato né dal pubblico ministero né dal giudice dell’opposizione, che non aveva illustrato le ragioni del mantenimento del sequestro sui dispositivi elettronici e sulla copia integrale dei dati da essi estratti.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria dell’8 novembre 2024 il ricorrente aveva replicato alle richieste del Procuratore Generale rassegnate all’udienza del 19/11/2024, ribadendo la fondatezza delle doglianze in ordine alla mancata convalida del sequestro probatorio e la specificità di quelle relative alla mancata indicazione delle ragioni giustificatrici del mantenimento del vincolo del sequestro sui dispositivi informatici e sui dati dagli stessi estratti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Va rilevato che all’udienza del 19 novembre 2024, il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa del deposito della sentenza relativa al ricorso n. 19489/2024, proposto dal medesimo ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trento che aveva lo aveva rigettato.
Nella sentenza n. 47309/2024, nelle more depositata, la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso del COGNOME sul rilievo che non era esperibile il rimedio proposto, ha richiamato l’orientamento di questa Corte, assolutamente prevalente, in tema di sequestro probatorio, secondo cui il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell’ipotesi di diniego (Sez.2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 – 01; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240; Sez.6, n. 39040 del 02/05/2013, Rv.256327 – 01; Sez.3, n. 45534 del 2023, non mass.; Sez.4, n. 954 del 2023, non mass.; Sez. 2, n. 898 del 2023, non mass.; Sez.2, n. 45275 del 2022, non mass.
Nel caso in esame, il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio della “documentazione tecnica, commerciale, bancaria giuridica, fiscale, amministrativa societaria ed ogni altro documento, anche contenuto su supporto informatico, ivi compresi apparati mobili, comunque denominata (di proprietà o comunque nella disponibilità dell’indagato) che comprovi le condotte delittuose degli indagati”, rimettendo, in sostanza, attesa la evidente genericità ed ampiezza dell’espressione utilizzata, alla polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, la specifica individuazione delle res da sottoporre a vincolo reale e, non essendo intervenuto decreto di convalida dell’attività di p.g., non era ammissibile il riesame, essendo, invece, proponibile istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, cod.proc.pen.
3. Il ricorrente ha proposto l’istanza di restituzione al P.M. che l’ha rigettata e poi ha proposto l’opposizione al G.I.P. avverso il rigetto della richiesta di
restituzione.
Il ricorrente impugna ora il provvedimento del G.I.P. con il quale è stata rigettata l’opposizione.
4. Ciò premesso, fermo il principio secondo cui in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose
sequestrate, prevista dall’art. 263, quinto comma, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono
alla legittimità del provvedimento genetico – stante la competenza riservata in via esclusiva al tribunale del riesame – ma solo per ragioni che attengono alla
necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del
12/02/2020, COGNOME Rv. 278994 – 01; Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile,
Rv. 265413 – 01), nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento non risulta chiara la sequenza procedimentale degli atti, come indicata a pag. 2 del
provvedimento impugnato.
In particolare, non risulta chiarito, non evincendosi dalla lettura di pag. 2, se vi sia stato un provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, all’esito della trasmissione degli atti di PG, che non richiederebbe alcuna convalida, ovvero se all’esito dell’attività di perquisizione della p.g. e all’individuazione dei b sequestrati, vi sia stata una successiva convalida.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento che dovrà chiarire se via sia un decreto di sequestro probatorio del P.M., ovvero un decreto di convalida del sequestro disposto dalla p.g. e trarre le conseguenze di legge in relazione ai successivi rilievi difensivi, significando che l’annullamento non riguarda gli eventuali provvedimenti successivamente adottati sui beni allo stato in sequestro rispetto al momento in cui è intervenuto il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento. Così deciso il 11/03/2025