Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Napoli il 18/01/1965
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante Trapanese
NOME
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro probatorio emesso in data 14 febbraio 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto documentazione relativa ai corsi antincendio tenuti presso la sede della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in quanto corpo del reato di falso in atto pubblico, per il quale NOME COGNOME è indagato, e al fine di acquisire le prove del reato ipotizzato ed in particolare di verificare se i docenti avessero effettivamente sottoscritto i registri delle presenze e se le firme fossero originali.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale denuncia no la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. per avere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositato solo in occasione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame gli atti oggetto della misura cautelare impugnata.
All’udienza suddetta il difensore aveva eccepito la nullità o l’inefficacia del decreto di sequestro per avere il Pubblico ministero provveduto solo in udienza al deposito della ingente mole di documentazione sequestrata, con conseguente impossibilità per la difesa di analizzarla in tempi brevi e grave compromissione del diritto di difesa che cagionava nullità ai sensi della disposizione sopra citata, ma il Tribunale aveva rigettato l’eccezione.
Il difensore reitera, quindi, in questa sede l’eccezione , segnalando che gli è stato in tal modo impedito di avere piena conoscenza del materiale di indagine, che era stato utilizzato per l’adozione del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di riesame avverso misure cautelari reali, che integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura (Sez. 5, n. 7273 del 12/12/2024, dep. 2025, Lo Medico, Rv. 287534 -01; Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, COGNOME NOMECOGNOME Rv. 277644 -01; Sez. 3, n. 36531 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264871 – 01).
Tale principio opera, tuttavia, in relazione agli atti indicati dal comma 3 dell’art. 324 cod. proc. pen., ossia «gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame». Tali atti, in caso di sequestro probatorio, sono quelli che già si trovavano nella disponibilità del Pubblico ministero prima che questi emettesse il
decreto di sequestro e dai quali è stata desunta la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di sequestro, ossia il fumus commissi delicti e la concreta finalità probatoria che giustifica il ricorso al mezzo di ricerca della prova.
Questa Corte di cassazione ha più volte chiarito, in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, che il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, COGNOME Rv. 283141; Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Trani, Rv. 269497 -01).
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non si dolgono dell’omessa trasmissione degli atti sui quali si fondava il decreto di sequestro, ma dell’omesso deposito di copia della documentazione sequestrata, ossia di documenti che, essendo stati acquisiti in occasione dell’esecuzione del già emesso decreto di seq uestro, non ne potevano costituire il fondamento, cosicché, non sussistendo un obbligo per il pubblico ministero di depositare la documentazione sequestrata, non risulta applicabile il principio invocato dai ricorrenti e conseguentemente non è ravvisabile la denunciata nullità.
È pur vero che questa Corte di cassazione, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, ha affermato che il pubblico ministero può introdurre all’udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all’indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un’ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c) , cod. proc. pen. in relazione all’assistenza del medesimo (Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, COGNOME Rv. 263664 -01, che ha altresì specificato che la concessione del termine comporta eccezionalmente il rinvio della udienza ad altra data, essendo di regola sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni; Sez. 2, n. 36451 del 03/06/2015, COGNOME Rv. 264545 – 01).
Tuttavia, nel caso di specie, a fronte della produzione documentale operata dal pubblico ministero, il difensore non ha avanzato richiesta di assegnazione di un termine a difesa e neppure si è opposto alla produzione documentale, ma si è limitato ad eccepire la nullità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.