Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18594 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari in data 18/09/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gen NOME AVV_NOTAIO, che chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza emessa il 18 settembre 2023 (motivazion depositata il successivo 18 ottobre), ha annullato il decreto di sequestro probatorio, avent oggetto il telefono cellulare in uso a COGNOME NOMENOME emesso dal Pubblico ministero n confronti del predetto e di altri soggetti indagati in relazione ad episodi di corruzio provvedimento si dà atto che l’attività di indagine è stata espletata sulla base di una den presentata da un cittadino che, a seguito di un “monitoraggio esterno dell’amministrazione d Comune di Monopoli”, aveva segnalato l’esistenza di una “organizzazione criminale costituita da persone in servizio presso l’ufficio tecnico di Monopoli e da politici in carica, ciascuno proprie competenze che favorisce alcuni privati, siano essi costruttori o semplici imprendi
attraverso un’acclamata e palese riduzione degli oneri ed opere di urbanizzazione” rappresentando altresì alcune specifiche vicende.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto: a) che il decreto impugnato non contiene descrizione dei fatti contestati, ma solo l’indicazione delle norme violate e del luogo e del del fatto. Peraltro, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rit di procedere comunque all’esame del fumus essendo il decreto in astratto integrabile “in quanto, pur in mancanza di una contestazione in fatto, contiene la descrizione dei fatti oggetto procedimento, che è possibile ricondurre ragionevolmente almeno alle prime tre delle quattr ipotesi di reato prospettate in epigrafe con la sola indicazione delle norme violate”; comunque non era ravvisabile detto fumus non risultando i fatti rappresentati nel decreto d sequestro congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospettate. In particolare, ha ritenuto tre fatti oggetto di contestazione non risultano idonei a radicare una situazione di pla commissione di un reato (che dovrebbero consistere in una corruzione, una turbativa d’asta e una ulteriore corruzione); c) che risulta assorbito il pur sussistente profilo relativo alla del principio di proporzionalità del sequestro “per la mancata indicazione di un criterio se per l’estrazione e/o per la conservazione dei dati indiscriminatamente appresi dal disposi elettronico”.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo tre motivi.
3.1. Con il primo motivo censura il provvedimento del riesame per violazione di legge relazione alla ritenuta mancata indicazione dei fatti contestati che, al contrario, eran indicati dal PM nel decreto di sequestro (si precisa che alle pagine da 2 a 6 vi era “una cor ed articolata descrizione dei fatti, con specifica indicazione degli di tutti gli element emersi a carico degli indagati con riferimento ai reati di corruzione commessi a Monopol 30.08.2022 e il 14.12.2022 e al reato di turbativa d’asta commesso in Monopoli nel mese d dicembre 2022) rilevandosi che in base a tali elementi il Gip aveva autorizzato le intercetta ritenendo sussistenti “gravi indizi di reato”.
3.2. Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha condotto le proprie valutazioni n limitandosi a verificare la sussistenza del mero “fumus commissi delicti” dei reati, ma “ha operato un non consentito sindacato sulla concreta fondatezza delle ipotesi accusatorie poste fondamento del decreto annullato” (richiamando a tal fine una pronuncia sul punto di ques Corte).
Con il terzo motivo, infine, si duole dell’affermazione relativa alla violazi principio di proporzionalità in assenza di una qualsivoglia motivazione a sostegno di asserzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Preliminarmente, va rilevato che l’ordinanza impugnata ha dato atto che il decreto impugnato non contiene la descrizione dei fatti contestati. Secondo il Procuratore generale t deficit motivazionale non sarebbe rilevante in quanto «per la legittimità dei provvediment materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo rig cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazio che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferim esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giud (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 – 01).
2.1. Ritiene il Collegio che al contrario sia corretto il diverso orientamento, ribadito di da questa Sezione (Sez. 6, n. 29939 del 10/05/2023, COGNOME), in base al quale l’operazion integrativa effettuata dall’ordinanza impugnata che esaminando gli atti di indagine (non ovviamente, all’indagato al momento del sequestro probatorio) abbia “esplicitato” gli estremi fatto contestato, ha l’effetto di colmare la radicale carenza di motivazione del provvedim impugnato individuando, di propria iniziativa, gli estremi del fatto e le specifiche fin sequestro; operazione, questa, vietata perché invasiva della prerogativa esclusiva del pubbli ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assume determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (così, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Valle Rv. 277989 – 01). E già sotto questo profilo il ricorso del PM (che peraltro, nel contestar mancanza di indicazione dei fatti ascritti provvisoriamente all’indagato, ha genericame evocato il contenuto del decreto di sequestro, senza allegarlo) risulta inammissibile.
Per quanto concerne il secondo motivo, il Pubblico ministero ricorrente ha richiamato principio tratto da Sez. 2, n. 2530 del 5 giugno 2016, Bulgarella, Rv. 267007, che ha precis come «in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astra configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazio congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria».
3.1. Peraltro, nell’esaminare il profilo del fumus, l’ordinanza del riesame ha valutato i fatti (per come ricostruiti dal Tribunale) “non congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospe Non si tratta di valutazione estranea all’ambito di cognizione del riesame, dal momento che decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente
sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concr per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti dell’intervento penale sul terreno dell fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale è certamente i di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizion Convenzione europea dei diritti dell’uomo (così, Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriv Rv. 257537 – 01).
La motivazione sul punto non risulta dunque assente o meramente apparente e dunque non è sindacabile in questa sede. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali nella n di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norm dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; P.c. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua Rv. 226710 – 01). Pertanto, anche in riferimento a detto aspetto il ricorso del Pubblico minis è inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore nte