Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 922 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 922 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 13/06/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME insiste sull’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 13 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato il riesame proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 5 marzo 2022 per i reati ex artt. 515, 517, 483, 357 cod. pen. e 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 125, 354, 355 cod. proc. pen., nonché delle norme extrapenali di cui al par. 7.9.2 delle norme UNI EN 149:2009, avendo fornito una motivazione apparente in relazione al fumus commissi delícti.
Il Tribunale del Riesame avrebbe confermato il decreto di sequestro probatorio genetico affermando apoditticamente che il lotto di mascherine TARGA_VEICOLO oggetto di fornitura da parte della società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato non conforme alla prova di penetrazione di sostanze chimiche e che avrebbe ottenuto una certificazione di conformità non riscontrata nella banca dati NOME, richiamando per relationem il contenuto del NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE – da cui emergerebbe che le mascherine TARGA_VEICOLO sarebbero risultate non conformi ai criteri indicati dal par. 7.9.2 delle norme UNI EN 149:2009 – ed il verbale di sequestro ex art. 354 cod. proc. pen.
L’esito del rapporto di prova n. NUMERO_DOCUMENTO sarebbe inattendibile per la violazione del par. 7.9.2 delle norme Uni En relative alla «Penetrazione del materiale filtrante»; risulterebbero difformità metodologiche che inciderebbero sul risultato finale quanto al numero di campioni sottoposti ad esame e le prove eseguite sugli stessi campioni.
Nel ricorso si spiegano le metodologie che avrebbero dovuto essere adoperate e gli effetti sui valori analitici finali che sarebbero stati falsati, con conseguente insussistenza del fumus.
Del tutto incoerente sarebbe l’ulteriore argomentazione del Tribunale del riesame secondo cui l’attestazione proveniente dall’ente certificatore sarebbe falsa e sulla stessa andrebbero svolte le indagini; secondo il Tribunale del riesame non avrebbe rilevanza il successivo rilascio di una nuova certificazione, anche perché non utilizzabile, in quanto redatta in lingua straniera.
Non si tratterebbe, infatti, di un’ulteriore certificazione dei dispostivi, ma semplicemente di una ricodificazione di quella precedente, esibita sin dalla fase delle prime ispezioni nell’azienda.
Sarebbe, poi, stata erroneamente dichiarata l’inutilizzabilità dei documenti in lingua straniera perché tale inutilizzabilità non riguarda gli atti da acquisire al procedimento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 125, 354, 355 e 324 comma 7 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2,6, 8 CEDU e 1 Prot. I CEDU, per totale mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio sulla finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti.
Il AVV_NOTAIO Ministero, nel convalidare il sequestro probatorio, si sarebbe limitato ad apporre un timbro sul verbale di sequestro, omettendo di motivare sul nesso di pertinenzialità tra i dispostivi di protezione ed i capi di imputazione e sulle ragioni del vincolo, non essendo sufficiente sul punto quanto statuito dal Tribunale del Riesame in relazione alla non conformità delle mascherine alla normativa UNI EN 149:2009 quale elemento sintomatico della sussistenza del fumus.
Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che il AVV_NOTAIO ministero abbia integrato la motivazione del decreto genetico mediante una memoria integrativa che, però, non risulterebbe inserita nel fascicolo TIAP trasmesso dal AVV_NOTAIO ministero al Riesame. La motivazione del decreto genetico di sequestro probatorio non conterrebbe i requisiti minimi di idoneità, così come delineati dalla giurisprudenza. In relazione a tutti i dispositivi sequestrati non sarebbe stata fornita alcuna motivazione sulla loro strumentalità rispetto ai reati contestati.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 125, 355 e 275 cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sull’adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro probatorio, eseguito indiscriminatamente su tutti i dispositivi di protezione individuale presenti in magazzino. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, altresì, confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa da cui emergeva che la RAGIONE_SOCIALE operasse in un contesto di liceità e sarebbe stata in possesso della certificazione CE.
Il rigetto si fonderebbe esclusivamente sui risultati dei test di laboratorio, di cui si sostiene l’illegittimità, e sulla mancanza di certificazione di conformità che, invece, sarebbe stata correttamente esibita nell’imminenza delle fasi del sequestro e dinanzi al Tribunale del riesame.
Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con una serie di dati normativi, al fine di verificare la possibilità di un uso lecito delle mascherine oggetto di sequestro: a titolo esemplificativo si citano l’art. 8 della
Raccomandazione UE 2020/403 del 13 marzo 2020 e l’art. 16, comma 2, del di. n. 18 del 17 marzo 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere analizzata, preliminarmente, la questione di nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria.
L’eccezione di nullità è fondata.
1.1. Il AVV_NOTAIO ministero si è, infatti, limitato ad apporre, in calce al verbale di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, un timbro, che recita: «Ritenuto che quanto in sequestro corpo del reato e/o cosa pertinente al reato
Considerato che sono necessari accertamenti istruttori del tipo accertam. Contraffazioni CONVALIDA il sequestro».
1.2. Sull’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio si sono succedute nel tempo anche più sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; da ultimo, le sentenze COGNOME (n. 5876 del 28/01/2004 Rv. 226711), COGNOME (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789); la sentenza COGNOME (Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01) ha ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Un ulteriore rafforzamento dell’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall’entrata in vigore della legge n.47 del 2015 e dalle modifiche apportate ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla sentenza COGNOME delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa».
1.3. La giurisprudenza ha affermato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguarda il reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di
reato o cosa pertinente al reato e la concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale.
Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 – 01, per cui, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata. In motivazione, la Corte ha precisato che la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato.
Si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275688 – 01, secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l’individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto.
L’obbligo di motivazione concerne anche le eventuali argomentazioni difensive; per Sez. 3, n. 36926 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280819 – 01, il decreto del pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria deve contenere un’autonoma motivazione anche in ordine agli eventuali elementi forniti dalla difesa, purché specifici e tempestivamente sottoposti all’attenzione dell’organo dell’accusa in un tempo ragionevolmente congruo rispetto al momento entro il quale la decisione deve essere assunta.
1.4. Il timbro apposto dal AVV_NOTAIO ministero non reca nessuna tra le motivazioni richieste dalla giurisprudenza (indicate al punto 1.3.) ed è pertanto radicalmente nullo.
Il Tribunale del riesame, in applicazione dei principi della sentenza COGNOME, sopra riportati avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto del AVV_NOTAIO ministero per la radicale mancanza di motivazione.
Deve aggiungersi che il ricorrente ha prodotto il fascicolo del AVV_NOTAIO ministero da cui non risulta la memoria a cui ha fatto riferimento l’ordinanza impugnata per sostenere che il AVV_NOTAIO ministero avrebbe integrato la motivazione del decreto.
Pertanto, devono essere annullati senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del AVV_NOTAIO ministero del 05/03/2022 che ha convalidato il sequestro operato di iniziativa dalla PG il 03/03/2022; per l’effetto, si ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del AVV_NOTAIO ministero del 05/03/2022 che ha convalidato il sequestro operato di iniziativa dalla PG 03/03/2022 e, per l’effetto, ordina la restituzione all’avente diritto di qua sequestro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 25/10/2022.