Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40616 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale per il riesame di Pordenone lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ha concluso chiedendo l’annullamento
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale per il riesame di Pordenone ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME, confermando il decreto di convalida del sequestro del telefono cellulare e della SIM emesso dal pubblico ministero il 14/05/2024.
La vicenda trae origine da una perquisizione locale effettuata dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, presso l’abitazione di tale NOME COGNOME, ove si trovava anche il ricorrente che, alla vista degli operanti, si è recato di corsa in bagno per gettare nello scarico «verosimilmente diversi
, involucri contenuti in buste trasparenti», di cui una recuperata, contenente 3,1 gr. di sostanza stupefacente.
In sede di perquisizione locale è stato rinvenuto stupefacente, materiale per il suo confezionamento, un bilancino di precisione.
Sulla persona del ricorrente è stato rivenuto un telefono cellulare, sottoposto a sequestro.
Il pubblico ministero ha iscritto due procedimenti: il primo nei confronti di NOME COGNOME, nell’ambito del quale ha emesso il decreto di convalida della perquisizione, e il secondo a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in cui ha convalidato il sequestro del telefono del ricorrente.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico, articolato motivo di ricorso per violazione di legge con riferimento agli artt. 253, 355, 309 cod. proc. pen., di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rileva il difensore che il Tribunale del riesame ha integrato il provvedimento di convalida di sequestro del pubblico ministero, sopperendo al vizio di difetto assoluto di motivazione da cui era affetto e, quindi, andando al di là delle proprie attribuzioni.
Il provvedimento di convalida, infatti, si limita a rinviare al verbale d sequestro, senza alcuna valutazione del suo contenuto, non specifica il titolo di reato per cui si procede contro ignoti, né tantomeno le finalità probatorie sottese all’apposizione del vincolo. Per questo il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto e non integrarne la motivazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che questa Corte (v. Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Pm in proc. Botticelli, Rv. 273548) ha affermato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per
quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Il dato normativo dell’art. 253 cod. proc. pen. indica che il decreto di sequestro deve essere “motivato”. Tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all’art. 125, comma 1, cod. proc. pen., è espresso in termini assoluti nell’incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia n. 5876 del 28/01/2004, le Sezioni Unite hanno sottolineato che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspett del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).
La giurisprudenza successiva ha precisato che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui, in concreto, il fatto è ricondotto, alla relazion le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati debbono considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348. In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornir una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).
Nel caso di specie il decreto di convalida di sequestro non contiene alcuna motivazione, limitandosi a riportare le norme di legge violate (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e a rinviare all’attività di polizia giudiziaria sintetizzata nel verba di sequestro, ritenuta legittima.
L’ordinanza impugnata non ha dato risposta alla doglianza difensiva relativa al difetto di indicazione delle esigenze probatorie, sottese al vincolo ablatorio, e al difetto assoluto di motivazione, che rendeva nullo il provvedimento di sequestro.
Il Tribunale del riesame ha, piuttosto, sopperito al difetto di omessa motivazione, individuando le finalità probatorie sottese al vincolo.
Sul punto va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale. (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989).
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio.
Avendo il provvedimento di sequestro perso ogni efficacia, va infine disposta la restituzione dei beni all’avente diritto, fatte salve le ulteriori determinazioni c il pubblico ministero vorrà adottare in merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del cellulare in sequestro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 16/10/2024.