Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23403 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
Depositata in Cancelleria
SENTENZA
Oggi, GLYPH i G i U. 2024
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
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avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del Tribunale di Pesaro
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; uditi, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa e depositata il 31 ottobre 2023, il Tribunale di Pesaro, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal AVV_NOTAIO della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro, in esecuzione del quale è stato apposto il vincolo su documenti e dispositivi elettronici rinvenuti nella sede della “RAGIONE_SOCIALE“.
Il sequestro è stato disposto con riferimento ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzandosene la commissione con riferimento alle società “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253, comma 1, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2 d.lgs. n. 463 del 1983, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al fumus commissi delicti e al rapporto di pertinenzialità.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione di legge sia perché ha ritenuto legittimo un decreto di sequestro affetto da nullità per l’assenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate e i reati per cui è stato apposto il vincolo, sia perché, a sua volta, non ha risposto alle obiezioni della difesa.
Si premette che il decreto di perquisizione e sequestro impugnato in sede di riesame si è limitato ad indicare gli articoli di legge relativi ai reati per i qua procede e il luogo dei fatti (« persone sottoposte ad indagini preliminari in ordine alle seguenti imputazioni: a) reato p. e p. dagli artt. 2 e 8 D.Lvo 74/200; b) reato p. e p. dall’art. 2 D. L.vo 463/1983. In Pesaro e altrove dal 03/07/2019 fino ad oggi»), senza precisare, neppure concisamente, quali siano le condotte ipotizzate. Si rappresenta, poi, che questa lacuna motivazionale è stata denunciata nei motivi di riesame, nei quali, inoltre, si è anche evidenziato che l’informativa di polizia giudiziaria non ha fatto alcun cenno alle fattispecie evocate nel decreto di perquisizione e sequestro, ipotizzando invece la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 603-bis cod. pen. Si rileva, quindi, che l’ordinanza emessa in sede di riesame si è limitata a ritenere sufficiente la motivazione esposta nel decreto di perquisizione e sequestro sia con riferimento al fumus commissi delicti, sia in tema di rapporto di pertinenzialità, in relazione al quale era stata semplicemente ordinata l’apprensione delle fatture e dei documenti utili ad approfondire gli elementi già acquisiti dalla polizia giudiziaria, nonché di ogni «bene pertinente i fatti per cui si procede ed utile alle indagini in corso». Si osserva, ancora, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro probatorio deve contenere una descrizione, sia pur concisa, della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato, con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali, della natura dei beni da vincolare, e della loro relazione con tale ipotesi criminosa, e
che, in particolare, la descrizione della condotta criminosa è necessaria per consentire una verifica del nesso di pertinenza probatoria tra la stessa e la cosa sottoposta a vincolo, al fine di evitare un indebito utilizzo del mezzo di ricerca per finalità meramente esplorative (si cita, tra le altre, Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022). Si conclude, pertanto, che l’ordinanza del Tribunale del riesame non ha fornito alcuna effettiva indicazione né sulle condotte delittuose ipotizzate, né, di conseguenza, sul nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed i reati per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Fondate sono le censure che contestano la nullità del decreto di perquisizione e sequestro ed il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove non contengono alcuna indicazione, sia pur concisa, delle condotte di reato ipotizzate e per le quali si è proceduto alla ricerca e all’apprensione dei beni sottoposti a vincolo.
2.1. In proposito occorre innanzitutto richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio con specifico riferimento al fumus commissi delicti.
Secondo un’affermazione ormai costante, la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato e la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e, di conseguenza, la ragione per cui i beni sequestrati sono da sottoporre a vincolo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01, e Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061-01).
2.2. Nella specie, il decreto di perquisizione e sequestro, emesso il 29 settembre 2023 anche nei confronti dell’attuale ricorrente, si limita ad indicare i nomi delle persone indagate e le loro qualifiche in relazione alle società “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, e a precisare che le stesse sono «sottoposte ad indagini preliminari in ordine alle seguenti imputazioni: a) reato p. e p. dagli artt. 2 e 8 D.Lvo 74/200; b) reato p. e p. dall’art 2 D. L.vo 463/1983. In Pesaro e altrove dal 03/07/2019 fino ad oggi».
Né maggiori indicazioni sono rilevabili dall’indicazione delle cose ritenute pertinenti ai reati. Le stesse, infatti, sono così descritte: «documenti, appunti,
anche su supporti informatici, relativi ai fatti per cui si procede con particolar riferimento a documentazione contabile (fatture emesse e ricevute), bancaria e di qualsiasi altro genere compreso i contratti stipulati tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; telefoni, computer e dispositivi elettronici nei quali siano archiviati dati, notizie e informazioni attinenti i fatti di cui alle imputazioni; altro bene pertinente i fatti per cui si procede ed utile alle indagini in corso».
L’ordinanza del Tribunale del riesame, a sua volta, afferma che la fluidità della fase investigativa esclude ogni necessità «di formulare contestazioni specifiche con seppur succinta indicazione delle condotte contestate; nessuna ulteriore specificazione oltre all’indicazione delle norme di legge ritenute dallo stato violate è necessaria».
2.3. In considerazione dei fatti indicati, l’applicazione del principio di dirit richiamato implica di rilevare la nullità sia del decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dell’attuale ricorrente, sia dell’ordinanza successivamente emessa in sede di riesame, sempre nei confronti dell’attuale ricorrente, in entrambi i casi per il vizio di totale mancanza di motivazione, tempestivamente eccepito.
Il rilievo della nullità sia del decreto di perquisizione e sequestro emesso il 29 settembre 2023, sia dell’ordinanza successivamente emessa in sede di riesame, impone di annullare entrambi i provvedimenti senza rinvio.
L’annullamento, ovviamente, in ragione dei limiti derivanti dai principi in tema di legittimazione ad impugnare, si riferisce esclusivamente ai beni sequestrati personalmente all’attuale ricorrente, avendo la stessa proposto te impugnazioni in proprio e non anche quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“
L’annullamento, inoltre, siccome pronunciato senza rinvio e con eliminazione di qualunque titolo di vincolo sui precisati beni, comporta la restituzione dei medesimi alla ricorrente, quale avente diritto alla loro disponibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, limitatamente ai beni sequestrati a COGNOME NOME, l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del 29/09/2023 e ordina il dissequestro e la restituzione degli stessi all’avente diritto.
Così deciso il 14/03/2024