Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32508 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 27/06/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di Macerata vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 7 aprile 2025 il Tribunale di Macerata ha confermato – nei confronti di NOME – il provvedimento di sequestro convalidato dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025.
In motivazione si compie riferimento alla necessità di mantenere in essere il provvedimento di sequestro – a fini di prova – di un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del COGNOME, pur se l’apparecchio non Ł quello avente il codice IMEI che ricollega la persona dell’indagato ai fatti per cui si procede (tentato furto e violazione della legge sulle armi). Si ritiene congrua la motivazione espressa dal Pubblico Ministero, in ragione della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti da eseguirsi mediante estrazione dei dati comunicativi dall’apparecchio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME. Al ricorso ha fatto seguito una memoria depositata il 12 giugno 2025.
Il ricorrente deduce la mera apparenza di motivazione.
In particolare si evidenzia che la motivazione del provvedimento emesso dal PM era assolutamente inidonea a rappresentare le ragioni di utilità della acquisizione del cellulare per lo sviluppo delle indagini, nØ il Tribunale ha introdotto argomenti ulteriori circa la esistenza di obiettive ragioni di collegamento tra l’oggetto del sequestro ed il fatto per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
In premessa va ricordato che il provvedimento di sequestro a fini di prova (v. Sez. U
sent. n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548) deve contenere specifica motivazione, che dia conto in modo esaustivo della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, finanche quando abbia ad oggetto il corpo del reato.
Nel caso in esame si tratta del sequestro di un cellulare che – come esposto in motivazione – Ł diverso da quello già censito come pertinente alla attività di indagine. Dunque al fine di rispettare il principio di diritto prima ricordato, Ł necessaria una specifica motivazione che nel caso in esame non Ł dato rinvenire, essendo stato compiuto riferimento alla mera possibilità dell’avvenuto trasferimento dei dati da un apparecchio ad un altro e non essendo stata esplicitata la specifica finalità del provvedimento di sequestro, atto che non può avere finalità meramente esplorative in rapporto a fatti diversi da quello per cui si procede (v. sul tema, in rapporto al principio di proporzione, Sez. VI n. 1286 del 20.11.2024, dep.2025, rv 287421).
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. .
Così Ł deciso, 27/06/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME