Sequestro Probatorio: Quando la Motivazione Sintetica è Valida?
Il sequestro probatorio è uno strumento investigativo fondamentale nel procedimento penale, finalizzato a raccogliere prove per l’accertamento dei fatti. Tuttavia, la sua legittimità è strettamente legata alla presenza di una motivazione adeguata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di tale motivazione e sui limiti entro cui può essere contestata in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che una motivazione concisa è sufficiente, purché spieghi chiaramente la finalità investigativa del provvedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un decreto di convalida di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica e successivamente confermato dal Tribunale del Riesame. Il sequestro riguardava un documento di identità di un cittadino. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento era carente e non giustificava la necessità del sequestro, sottovalutando gli argomenti difensivi presentati.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Sequestro Probatorio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno innanzitutto ribadito un principio consolidato: in materia di misure cautelari reali, come il sequestro probatorio, il ricorso per cassazione può essere proposto per vizio di motivazione solo qualora questa sia completamente assente o meramente apparente. Non è invece ammissibile contestare la sua manifesta illogicità. Questo significa che il sindacato della Cassazione è limitato a verificare l’esistenza di una giustificazione, senza entrare nel merito della sua coerenza logica interna.
Limiti del Vizio di Motivazione
La Corte ha specificato che non si può denunciare un vizio di motivazione (mancante o apparente) quando gli argomenti difensivi sono stati, in realtà, presi in considerazione dal giudice o sono stati implicitamente superati dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In questo caso, il Tribunale del Riesame aveva fornito una spiegazione, seppur sintetica, per la sua decisione, rendendo il ricorso su questo punto infondato.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel merito, la Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse né una violazione di legge né un vizio di motivazione. Il Tribunale aveva infatti chiarito le ragioni del sequestro, individuandole nella discrepanza tra il luogo di nascita effettivo del ricorrente e quello indicato sul documento sequestrato. Questa anomalia, secondo i giudici, costituiva un fumus commissi delicti (ovvero un sospetto di reato) sufficiente a giustificare la necessità di ulteriori accertamenti tecnici sul documento, come l’analisi delle caratteristiche di stampa, per verificare un’eventuale falsificazione.
La motivazione, per quanto succinta, esponeva in modo chiaro le ragioni giustificatrici alla base del decreto di convalida. La Corte ha richiamato un suo precedente a Sezioni Unite (sent. Botticelli, 2018), secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto cose che costituiscono corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Il provvedimento impugnato rispettava pienamente tale requisito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma alcuni punti chiave di grande rilevanza pratica:
1. Non è necessaria una motivazione prolissa: Per la validità di un sequestro probatorio, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata. È sufficiente che il provvedimento indichi in modo chiaro e specifico lo scopo investigativo che si intende perseguire.
2. La finalità investigativa è cruciale: La motivazione deve far emergere il nesso tra il bene sequestrato e l’esigenza di accertare i fatti. Nel caso di specie, la discrepanza anagrafica era l’elemento che rendeva necessari gli accertamenti e, quindi, legittimava il sequestro.
3. Ricorso in Cassazione con limiti stringenti: Chi intende impugnare un sequestro per vizio di motivazione davanti alla Corte di Cassazione deve dimostrare che la motivazione è totalmente assente o puramente apparente, una condizione che si verifica raramente. Non basta sostenere che sia illogica o che non abbia considerato a fondo le tesi difensive.
È possibile contestare in Cassazione un sequestro probatorio per motivazione illogica?
No. In tema di misure cautelari reali come il sequestro probatorio, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è consentito solo quando la motivazione è totalmente assente o meramente apparente, non quando è ritenuta manifestamente illogica.
Qual è il requisito minimo per la motivazione di un decreto di sequestro probatorio?
Secondo la Corte, il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche se concisa, che dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Nel caso specifico, perché la motivazione del sequestro è stata ritenuta sufficiente?
La motivazione è stata considerata sufficiente perché ha chiarito la ragione del sequestro: la presenza sul documento di un luogo di nascita diverso da quello effettivo. Questa discrepanza ha reso necessari ulteriori accertamenti, giustificando così il provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAULONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che nell’interesse di NOME COGNOME è proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia, che ha confermato il decreto di convalida di sequestro ex art. 355, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità, poiché in tema di misure cautelari re costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesisten o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’ar 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv 269119-01); che non può essere proposto, sub specie di vizio di motivazione (mancante o apparente) la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati p in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv 260246);
Considerato che, nel caso di specie, non sussiste né violazione di legge né vizio di motivazion inesistente o apparente, avendo infatti il Tribunale chiarito le ragioni – fondate sull’indica nella patente oggetto di sequestro, di un luogo di nascita diverso da quello effettivo – per c è ritenuto necessario eseguire ulteriori accertamenti rispetto a quelli (limitati -ha aggiu Tribunale- ad aspetti tecnici del documento, quali le caratteristiche della stampa) operati RAGIONE_SOCIALE, così apprezzando il fumus commissi delictí in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, diversamente dall’assunto difensivo che insiste sulla carenza motivazional si osserva che la motivazione dell’impugnato provvedimento, per quanto succinta, ha comunque esposto le ragioni giustificatrici sottese al decreto di convalida, in ciò mostrandosi coerente le indicazioni fornite dalla Suprema corte sul tema in esame («il decreto di sequestro probator – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo d reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti: Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli 273548 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore