Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 09-07-1984, avverso l’ordinanza del 26-11-2024 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro dell’08 -10-2024 nei confronti del ricorrente, con restituzione in suo favore di quanto sequestrato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 novembre 2024, il Tribunale del riesame di Firenze confermava il decreto emesso l ‘8 ottobre 2024 ed eseguito il 5 novembre 2024, con il quale, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare e di documentazione cartacea nei confronti di NOMECOGNOME indagato del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1bis e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo M).
Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 125, comma 3, 253, comma 1 e 275 cod. proc. pen., evidenziando come l’onere motivazionale incombente sul Tribunale sia stato assolto soltanto apparentemente, tramite l’utilizzo di formule tautologiche che nulla direbbero sia rispetto alle ragioni che avrebbero portato al sequestro del telefono cellulare e della restante documentazione, sia circa il nesso di strumentalità intercorrente tra i dati in essi contenuti e gli illeciti oggetto di indagine, avendo così il Tribunale omesso di rispondere alle specifiche censure sollevate dal difensore, anche in punto di violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, non essendosi considerato in tal senso, quanto al cellulare, che il trattenimento dei dati eterogenei contenuti in uno smartphone non può essere protratto a tempo indeterminato, mentre, quanto ai documenti, si rileva che gli stessi risultavano connessi all’attività lavorativa del ricorrente .
CONSIDERATO IN DIRITTO
In parziale accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al sequestro della documentazione cartacea, mentre le censure riferite al sequestro del telefonino risultano inammissibili.
Occorre premettere che il decreto di perquisizione è stato emesso dal P.M. nei confronti di 20 indagati, tra cui l’odierno ricorrente, all’indomani dell’emissione da parte del G.I.P. dell’ordinanza cautelare per i fatti di causa, essendovi dunque fondato motivo di ritenere che i destinatari delle misure occultassero sulla persona o presso le rispettive abitazioni stupefacenti, denaro contante provento dei traffici illeciti, materiale documentale e altro concernente i corrispettivi illecitamente conseguiti o i numeri di clienti e fornitori. Contestualmente, il P.M. autorizzava la nomina, da parte della P.G. procedente, di un consulente informatico al fine di procedere alla copia forense degli eventuali strumenti informatici rinvenuti.
Ora, tale motivazione, rispetto al momento genetico, può ritenersi congrua.
Sul punto deve infatti richiamarsi l ‘ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548, ripresa da Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348), secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti : una corretta lettura dell’ art. 253 comma 1 cod. proc. pen. non può consentire invero, nell’ambito dell’onere motivazionale espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall’altra, indicando la norma che il decreto di sequestro debba essere ‘motivato’, essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all’ art. 125 comma 1 cod. proc. pen., espresso in termini assoluti nell’incip it della disposizione, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. La motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo a esonerare dalla necessità di procedere al sequestro. Le Sezioni Unite, nel ribadire l’obbligo di motivazione del decreto, hanno tuttavia precisato come sia impossibile stabilire in astratto il grado o il ‘ quantum ‘ del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, limitandosi a ricordare tuttavia che è il legislatore a stabilire come idonea a integrare il requisito una ‘concisa’ esposizione dei motivi , profilo questo che appare ravvisabile nel caso di specie, stante il richiamo, da un lato, alle argomentazioni dell ‘ ordinanza cautelare del G.I.P. e, dall ‘ altro, alla necessità di acquisire oggetti e dati correlati ai gravi fatti oggetto di contestazione.
Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che altro requisito indefettibile del sequestro è la proporzionalità, essendosi chiarito in proposito, con particolare riferimento all ‘ apprensione dei dispositivi informatici e telematici, che il decreto del Pubblico Ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell ‘ eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (cfr. in termini Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358 – 03).
Ora, nella vicenda in esame, il requisito della proporzionalità risulta rispettato in ordine ai soli strumenti informatici rinvenuti, stante la nomina di un consulente informatico incaricato di procedere alla copia forense, mentre, rispetto alla documentazione cartacea, non è stato previsto alcun meccanismo idoneo a contenere la limitazione del bene in vista dell ‘ esclusivo perseguimento delle finalità probatorie sottese alla perquisizione e al successivo vincolo cautelare reale, per cui appare carente la motivazione del provvedimento in ordine alla fase esecutiva della misura, non essendo peraltro noto il contenuto dei documenti sequestrati, il che impedisce anche di valutare l ‘ eventuale possibilità di restituirli all ‘ interessato.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al sequestro della documentazione cartacea, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Firenze, mentre le censure riferite al sequestro del telefonino risultano inammissibili, in quanto le stesse ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità della motivazione, profilo questo che non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla documentazione cartacea e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 26.02.2025