Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8331  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME= che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il Tribunale del riesame di Trani, in accoglimento dell’istanza presentata da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani del 19/09/2023, ha annullato il titolo impugnato con immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge e di norme processuali, oltre che contraddittorietà della motivazione in relazione agli art. 247 e 253 cod. proc. pen.; ricorre una erronea sovrapposizione dei piani della motivazione, della imputazione e del vaglio astratto quanto alla presenza di indizi in relazione all’istituto del sequestro probatorio, mentre nel caso in esame, trattandosi di sequestro probatorio, occorre esclusivamente richiamare le esigenze probatorie, mentre la sussumibilità del fatto in una fattispecie incriminatrice può essere compiuta in qualunque modo anche per relationem.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781-01). Il Tribunale del riesame ha motivatamente ritenuto che non siano stati rispettati i presupposti per la valida apposizione del vincolo del sequestro probatorio, con particolare riferimento carente “indicazione di precisi elementi in forza dei quali dedurre l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, avendo il Pubblico ministero richiamato esclusivamente la rubrica del reato, in assenza di qualsiasi descrizione degli elementi costitutivi del reato”.
 Il ricorrente, nell’avversare le conclusioni del provvedimento impugnato, non solo ha omesso un confronto effettivo con la motivazione del Tribunale, ma si è limitato alla enunciazione di astratti principi di diritto senza evidenziare eventuali elementi concreti volti a connotare in senso diverso il
sequestro probatorio che è stato disposto, precisandone contenuto e portata effettiva in relazione agli elementi di fatto allo stato valutabili, non apparendo a tal fine sufficiente, anche in questa sede, il mero richiamo ad un atto di Polizia giudiziaria. Dalla argomentazione proposta non è dato evincere quali gli elementi effettivamente sottoposti al Tribunale del riesame per smentire le conclusioni alle quali è giunto il predetto Tribunale nei termini sopra evidenziati. In tal senso, si appalesa una genericità ed aspecificità della doglianza proposta, a prescindere dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema dei presupposti e delle caratteristiche del sequestro probatorio. Non appare, dunque, sufficiente la mera citazione delle norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppure sommaria, della fattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità della doglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01). 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 2 febbraio 2024.