Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/02/1965
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al decreto di sequestro probatorio di monili in oro, formulata ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza NOME COGNOME propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 II primo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali nella parte in cui il provvedimento impugnato ritiene evidente e probabile la provenienza illecita dei beni in sequestro.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omessa motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata rinvia a quella del Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il provvedimento impugnato contiene una motivazione sintetica ma adeguata sulla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, in considerazione della complessità dell’indagine e della assai probabile provenienza delittuosa dei beni, da sottoporre ancora al riconoscimento da parte della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato richiama anche il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, che ha confermato l’ordinanza genetica, affermando che vi è corrispondenza tipologica tra i beni rubati e i preziosi rinvenuti nella disponibilità dell’indagato.
Tale valutazione, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non si pone in contrasto con quella contenuta nell’ordinanza emessa 1’11 aprile 2024 dallo stesso Tribunale del riesame, che si fonda su argomentazioni specificamente riferibili al sequestro ex art. 240 bis cod. pen., richiesto dal Pubblico Ministero sui monili non oggetto di riconoscimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10/12/2024.