Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Rovigo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 9 aprile 2024 dal Tribunale di Arezzo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo che ha parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio avente ad oggetto denaro e un telefono cellulare I-Phone, disponendo la restituzione del denaro sequestrato al ricorrente.
Con due motivi di ricorso, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, censura il punto della decisione relativo alla conferma del sequestro probatorio del telefono cellulare, deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento genetico e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha integrato illegittimamente l’apparato motivazionale del decreto di convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2.Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Ciò premesso, con riferimento al decreto di sequestro probatorio ed al decreto di convalida di tale sequestro, gli artt. 253, comma 1, e 355, comnna 2, cod. proc. pen. prevedono espressamente un onere di motivazione, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.
La sussistenza di tale onere indifferenziato di motivazione è stata ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (con riferimento alle cose pertinenti al reato, tale obbligo di motivazione era stato già in precedenza affermato da Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226711).
Si è, infatti, affermato che tale soluzione è l’unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale ed il sacrifico del diritto d singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1, Prot. n. 1 CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al
permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – ed il fine endoprocessuale perseguito (cfr. Sez. U., COGNOME, in motivazione).
L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve, dunque, riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso “collegata”, configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale.
3.1. Sul “quantum” di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima opzione ermeneutica, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, COGNOME, Rv. 265776).
Altro orientamento, al quale sembrerebbe aderire l’ordinanza impugnata, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla legittimità della motivazione per relationem (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera Rv. 216664), ritiene soddisfatto l’onere di motivazione anche nell’ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l’indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727) che possono anche allegati al provvedimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595).
Altro orientamento, ritiene, infine, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Nell’ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase iniziale delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, COGNOME, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, COGNOME, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, COGNOME, Rv. 274781).
3, Collegio intende dare continuità a tale ultimo orientamento. Va, dunque, ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura
dell’indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa.
Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il mero generico richiamo nel decreto di sequestro di specifici atti di polizia giudiziaria da cui sarebbero desumibili i connotati specifici della condotta al cui accertamento è strumentale il mezzo di ricerca della prova. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione. (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).
Ai fini della legittimità del decreto di sequestro probatorio motivato “per relationem” occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell’atto o degli atti cui rinvia, non potendosi lo stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova. È, inoltre, necessario che vengano pienamente soddisfatte le garanzie difensive e che, dunque, l’interessato sia posto in condizione di conoscere, unitamente al decreto, anche il contenuto dell’atto che ne integra il contenuto in modo da poter esercitare compiutamente il proprio diritto di critica. A tal fine, rileva il Collegio che, qualor tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell’art. 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame (art. 324, comma 6, cod. proc. pen.). In tal caso, infatti, l’interessato sarebbe costretto ad una sorta di impugnazione al buio del provvedimento, consumando, così, inutilmente il termine di dieci giorni previsto per la
presentazione della richiesta di riesame, mentre avrebbe a disposizione il ristretto termine previsto fino alla celebrazione dell’udienza per l’esame dell’atto o degli atti di polizia giudiziaria richiamati e per la formulazione dei motivi di doglianza (si veda, al riguardo, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252).
3.2. Tale connotazione dell’onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio assume rilievo ai fini del controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguitekdall’Autorità inquirente.
Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, i principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva rispetto all’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979 ;Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, COGNOME, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, COGNOME, RV. 254712).
Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità – impeditiva o probatoria – perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.
3.3 Nel caso in cui il decreto di sequestro probatorio non si conformi a tale onere motivazionale, deve, inoltre, escludersi che il tribunale del riesame, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, possa integrare la carenza di motivazione, individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, COGNOME, Rv. 277989). Inoltre, Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, COGNOME, Rv. 271579, ha chiarito che in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di
cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.
3.4 Ritornando alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che né il decreto di convalida del sequestro probatorio né l’ordinanza impugnata hanno fatto buon governo dei principi sopra esposti.
Il decreto di convalida del sequestro probatorio presenta, infatti, una motivazione meramente apparente in quanto, sulla base di un generico ed acritico riferimento agli “atti di indagine”: i) si limita alla mera enunciazione delle norme di legge che si assumono violate; ii) non contiene alcuna argomentazione sulla natura del bene in sequestro, qualificato genericamente e in via alternativa come corpo del reato o cosa ad esso pertinente; iii) non contiene alcuna motivazione sulle esigenze probatorie. A fronte di tale evidente mancanza della motivazione del provvedimento genetico, l’ordinanza impugnata ha illegittimamente tentato di integrarne il contenuto, ricostruendo dagli “atti di indagine” la condotta ascrivibile al ricorrente e qualificando, peraltro genericamente, in termini di “autoevidenza” il vincolo apposto sul bene in sequestro, senza, peraltro, specificarne la natura (di corpo del reato o di cosa ad esso pertinente) che è rimasta ignota.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro emesso il 21 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, con la conseguente restituzione del bene in sequestro in favore dell’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro emesso il 21 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, disponendo la restituzione del bene in sequestro in favore dell’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente