Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17237 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a Sahab Jor (GIORDANIA) il
17/11/1982
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del Tribunale di Prato Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con provvedimento del 4/11/24, il Tribunale di Prato ha accolto il riesame proposto dal difensore dell’indagato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria, emesso il 9 ottobre 2024 dal Pubblico Ministero relativamente ad una patente di guida rinvenuta nelle disponibilità dell’indagato, ritenuta falsa. Il Tribunale ha rilevato un difetto di motivazione del suddetto decreto, per l’omessa indicazione delle esigenze probatorie sottese, disponendo la “revoca” del provvedimento; al contempo, ritenendo sussistenti sufficienti indizi in ordine all’ipotesi di reato prospettata, ha rigettato la richiesta di restituzione del medesimo documento.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Prato denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 324 – 354/355 cod.proc.pen.
Deduce che: nell’atto impugnato le esigenze istruttorie sottese al vincolo ablatorio non erano solo “facilmente ipotizzabili”, come prospettato dal Tribunale, ma anche chiaramente enunciate, avendo il Pubblico Ministero specificato che si procedeva per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod.pen. e chiarito che il bene in sequestro costituiva corpo del reato, disponendone l’invio “come da richiesta, al Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze per la verifica dell’autenticità”; inoltre, il Tribunale, una volta rilevato il vizio derivante dall’asserito difetto di motivazione del decreto di convalida, avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato e non revocarlo, disponendo, coerentemente, la restituzione all’indagato del bene in sequestro o, al limite, rigettare tale richiesta applicando l’art. 324, comma 7, cod.proc.pen.; il Tribunale, rigettando la richiesta di restituzione, rilevando una carenza di interesse concreto da parte dell’indagato nel rientrare in possesso di tale documento, senza alcun riferimento alla necessità di procedere alla confisca del bene, non avrebbe consentito di comprendere a che titolo il documento sia rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Ai sensi dell’art. 354 cod.proc.pen. alla polizia giudiziaria è riconosciuto il potere di preservare lo stato dei luoghi e di conservare le tracce del reato e delle cose ad esso pertinenti, oltre che di procedere di sua iniziativa al sequestro del corpo del reato e/o delle cose ad esso pertinenti.
L’art. 355 cod. proc.pen. stabilisce che la polizia giudiziaria, in tale ultima ipotesi, debba redigere un verbale nel quale sia esplicitato il motivo del provvedimento. Il verbale deve essere trasmesso, entro le ventiquattro ore, al pubblico ministero del luogo nel quale il sequestro è stato eseguito e quest’ultimo, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale, deve adottare decreto motivato con il quale convalida il sequestro, dando conto delle specifiche esigenze probatorie, oppure ordina la restituzione del bene alla persona.
Secondo l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite «il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti» (Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).
Le Sezioni Unite – dopo avere sottolineato la necessità che la motivazione del provvedimento sia «funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro» ( pag.16)- hanno, tuttavia, evidenziato l’impossibilità di definire a priori «quale sia il grado od il “quantum” del compendio argonnentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo» o la possibilità di stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con “formula sintetica” in luogo di altra più diffusa ((Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, cit.).
Anche la giurisprudenza successiva ha sottolineato, in punto di motivazione sufficiente, che «L’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare» ( Sez.6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781 – 01).
2. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato ha sostanzialmente censurato il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico ministero considerando che lo stesso, in quanto costituito da “un modulo prestampato” si fosse limitato ad “enunciare la legittimità del sequestro e a richiamare la normativa applicata, senza nulla dire in ordine ai presupposti di fatto di e di diritto”, così palesando un difetto di motivazione tale da inficiare il procedimento di convalida.
Tuttavia, dall’esame dell’atto risulta che l’organo requirente, dopo avere specificato che si procedeva per il reato di cui agli artt. 477,482 cod.pen.,
commesso dall’indagato in relazione all’utilizzo di una patente di guida ed avere chiarito che il bene in sequestro costituiva corpo del reato, disponeva che quanto
in sequestro, ovvero il documento sospettato di essere falso, fosse “inviato, come da richiesta, al Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze per la verifica
dell’autenticità”. Attraverso tale indicazione devono ritenersi esplicitate, in modo sintetico ma non meno efficace, le esigenze istruttorie sottese al vincolo ablatorio,
correlate alla necessità di verificare la genuinità della patente in sequestro;
inoltre, tale esigenza non è stata contestata neppure dal Tribunale del riesame che ha, invero, rigettato l’istanza di restituzione proposta dall’indagato. Le
esigenze motivazionali risultano, pertanto, rispettate in considerazione della estrema semplicità della vicenda, in ossequio ai principi ermeneutici sopra indicati
secondo i quali l’onere motivazionale va calibrato a seconda del tipo di illecito configurabile e sulla base della relazione che le cose presentano con il reato.
3.In conclusione, l’impugnazione deve essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 11/03/2025.