Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AFRAGOLA il 03/02/1954
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di SANTA MARIA COGNOME
VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il PG conclude chiedendo l’Inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’Avv. NOME COGNOME del foro di SANTA NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2024, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere accoglieva solo in parte, cioè con riferimento al materiale informatico, la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa dell’imputato NOME COGNOME e la rigettava con riguardo alla documentazione cartacea e alle armi, in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze probatorie.
La difesa dell’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento del provvedimento suddetto, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione di tutti i beni in sequestro, perché manca qualsiasi esigenza probatoria.
Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria conclusionale con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che esso è rivolto avverso atto non impugnabile, in quanto emesso nella fase dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata f né con l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506 – 01).
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento emesso in fase dibattimentale in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2024.