Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4643  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Battipaglia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/09/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero in data 4 agosto 2023, di un sistema di videosorveglianza, un registratore e due telecamere, sequestrate il 3 agosto 2023 dai Carabinieri di Battipaglia, per il reato di cui all’ar 337 cod. pen. commesso dal COGNOME per opporsi al controllo degli operanti del
suo stato detentivo agli arresti domiciliari, rillevando che i beni sequestrati erano indispensabili per trarre ulteriori elementi di prova in ordine al delitto ipotizzato
 Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’ art. 253 cod. proc. pen., in quanto il decreto di convalida del Pubblico ministero non conteneva una specifica motivazione né sul nesso di pertinenza tra i beni sequestrati ed il reato di cui all’arte 337 cod. pen.; né sulle finalità probatorie.
Inoltre, il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le finalità del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso fondato.
2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida’ alla luce del disposto dell’art. 253 cod. proc. pen., devono essere forniti di una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, al fine di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – circa il ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, cioè lo spossessamento del bene, e il fine perseguito, costituito dall’accertamento del fatto (sul tema si rinvia a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 22671112; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Rv. 273548; Corte EDU, 24 ottobre 1986, COGNOME contro U.K.).
Nel caso di specie il decreto di convalida del sequestro probatorio di un sistema di videosorveglianza, un registratore e due telecamere, emesso dal Pubblico ministero per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, risulta sfornito adeguata motivazione, tale non potendosi ritenere il mero ric:hiamo al fatto che sui beni sequestrati, che non costituiscono corpo del reato, «andranno compiuti accertamenti in relazione al reato per cui si procede».
A ciò si aggiunge che il Tribunale del riesame non può supplire con propri argomenti, come avvenuto nella specie a pag. 2 del provvedimento impugnato, attraverso una vera e propria integrazione del titolo cautelare sprovvisto di motivi, perché spetta esclusivamente al Pubblico ministero, quale dominus delle indagini
preliminari, individuare ed allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura, tanto più che, nel contraddittorio camerale instauratosi a seguito del ricorso di COGNOME, avrebbe potuto riempire l’omissione oggetto delle censure dalla difesa (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 Rv. 277989).
4.Alla luce degli argomenti che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del P.M. presso il Tribunale di Salerno e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso 1’11 gennaio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente