Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14965 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Albania in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo del 15/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di .. Teramo, rigettando la richiesta di riesame proposta da NOME, ha «trazgoefithatp il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero di Teramo ha convalidato il sequestro probatorio effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nei confronti della odierna ricorrente, di un telefono samsung e di un dispositivo auricolare bluetooth per il reato di cui agii artt. 1 e 2 della legge 47 del 1925.
Il particolare, gli agenti della Sezione di polizia di Stato di Teramo, allert dalla segnalazione telefonica proveniente da una funzionaria del locale Dipartimento RAGIONE_SOCIALE Trasporti terrestri per anomalie riscontrate nella condotta della candidata NOME nel corso dello svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida categoria B, recatisi presso la sede d’esame, apprendevano dalla funzionaria ivi presente che la candidata aveva fatto uso, contra legem, nello svolgimento della prova di esame, di un’auricolare e di un telefonino cellulare.
Effettuato il sequestro d’iniziativa dem dispositivi elettronici, la poli giudiziaria trasmetteva il verbale di sequestro al pubblico ministero che lo convalidava con decreto sulla scorta della seguente motivazione “a seguito della commissione del reato di L. 475/1925… l’atto si è reso necessario poiché sussisteva il pericolo di alterazione, dispersione e modificazione delle cose, tracce e luoghi del reato…”
2.Avverso tale provvedimento, NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce la violazione degli artt. 125, 253, 354, 355 in relazione all’assenza e insufficienza di motivazione del verbale di sequestro e del decreto di convalida, essendo carente dell’indicazione del parametro fattuale minimo ascritto alla ricorrente, contenendo il decreto impugnato esclusivamente l’indicazione della norma asseritamente violata senza aggiungere alcun elemento informativo né di luogo, né di tempo, né di circostanze del fatto.
Rileva, COGNOME inoltre, COGNOME la COGNOME lacuna COGNOME motivazionale COGNOME anche COGNOME in COGNOME relazione COGNOME alla rappresentazione delle ragioni che avrebbero dovuto dar conto della sussistenza in astratto del reato, del nesso di pertinenzialità tra res ed incolpazione e della ritenuta strumentalità o indispensabilità del vincolo reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
Va preliminarmente rilevato che sull’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio si sono succedute nel tempo anche più sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; da ultimo, le sentenze COGNOME (n. 5876 del 28/01/2004 Rv. 226711), COGNOME (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789) e la più recente COGNOME (Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01) che ha ribadito che il decreto di sequestro (cos) come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti
corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Un ulteriore rafforzamento dell’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall’entrata in vigore della legge 47/2015 e dalle modifiche apportate ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla sentenza COGNOME delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa».
Pertanto, deve affermarsi che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguardi: 1) il reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus; 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; 3) la concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale.
Su tale ultimo profilo, si rimanda alla motivazione della sentenza COGNOME delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01.
Quanto al primo profilo, deve affermarsi che l’obbligo di motivazione ricomprenda anche, ai fini della specificazione del fumus, l’indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata.
Il fumus presuppone una contestazione, anche provvisoria, posto che il giudice deve verificare la «… compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione …» (così la sentenza COGNOME in motivazione).
Tale principio è stato condiviso anche dalla sentenza COGNOME che in motivazione afferma «esigere che il decreto dia conto dai reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso».
La sussistenza del reato è, infatti, il presupposto legittimante l’apposizione del vincolo reale, come affermato da Cass. Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, 262898 – 01: in applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha
ritenuto nullo – e come tale non sanabile dal Tribunale del riesame – il decreto di sequestro probatorio nel quale il pubblico ministero si era limitato ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall’enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti, senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi.
La descrizione anche sommaria del fatto è assolutamente necessaria perché altrimenti non sono realmente individuabili la relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e l’esigenza probatoria perseguibile nell’immediato solo attraverso il sequestro del bene. (Cfr. anche Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, COGNOME, che ha affermato che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti g estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare).
Dunque, il primo punto della motivazione è strettamente collegato al secondo: per poter definire un bene quale corpo del reato o cosa pertinente al reato è indispensabile descrivere, anche sinteticamente, il fatto.
Alla luce delle indicate coordinate ermeneutiche il ricorso è da reputarsi fondato perché la decisione del Tribunale del riesame non ha rilevato che il decreto del pubblico ministero, in violazione dell’obbligo di motivazione, è carente di ogni precisa indicazione relativa ai fatti che hanno integrato il delitt contestato; risulta solo essere stata indicata la norma violata, il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi.
Inoltre, il pubblico ministero ha sottoposto a sequestro probatorio i beni senza alcuna reale motivazione sul collegamento tra i fatti per cui si procede ed il rinvenimento dei dispositivi elettronici. La qualificazione degli stessi nel decreto di sequestro probatorio come “corpi del reato” è puramente enunciativa, del tutto apparente e svincolata dall’ipotesi di reato che, come precisato, non è neanche indicata nelle sue linee essenziali.
Il Tribunale del riesame, non rilevando l’assenza di motivazione sulla qualifica di corpo del reato, non ha assolto al suo compittfin base ai limiti normativi e non ha aderito agli obblighi imposti dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione COGNOME e COGNOME.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata senza rinvio come il decreto di convalida del sequestro del 23/05/2023 con la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida di sequestro in data 23/05/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente