Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il 05/10/1998
avverso l ‘ordinanza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TRANI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’a nnullame nto dell’ ordinanza impugnata limitatamente al trattore stradale marca Volvo e al semirimorchio marca Krone, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/04/2025 il Tribunale di Trani ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell ‘interesse di NOME avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio, emesso dal P.M. con decreto del 04/04/2025 , nell’ambito di un procedimento per ricettazione di una ma cchina agricola (marca New Holland -modello TM 190) di provenienza delittuosa e di altro materiale privo di documentazione attestante la legittima disponibilità.
Avverso l ‘ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del l’indagato , eccependo con un unico motivo il difetto di motivazione in ordine al trattore stradale marca Volvo e del relativo semirimorchio marca Krone, la cui
detenzione doveva ritenersi legittima alla stregua della documentazione in atti, con conseguente insussistenza della finalità probatoria del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che in tema di sequestro probatorio, la parte che, in sede di legittimità, deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a dar prova di aver, in precedenza, investito della relativa questione il tribunale del riesame (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287873 -01); nel caso in esame, il ricorrente aveva effettivamente eccepito in sede di riesame la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione al trattore stradale marca Volvo modello TARGA_VEICOLO, sottoposto a sequestro con relativo carico e semirimorchio marca COGNOME, affermandone la lecita provenienza, con riferimento anche all’attività svolta di autotrasportatore.
Va considerato, inoltre, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (di recente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 -01).
L’ ordinanza del Tribunale di Trani è del tutto priva di motivazione in ordine al trattore stradale marca Volvo e non contiene alcuna specifica menzione del semirimorchio marca Krone , così omettendo di pronunciarsi sull’unica questione sottoposta al suo esame , posto che l’istante non muoveva rilievi sul mezzo indicato nel capo di incolpazione provvisoria ossia sul sequestro della macchina agricola marca RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza fa altresì generico riferimento ad ‘altro materiale elencato nel decreto di sequestro -due rimorchi smontati, pneumatici, sponde in ferro per rimorchio, una carta di circolazione contraffatta e ulteriore documentazione -la cui disponibilità l’indagato non era in grado di giustificare’ (pag. 1); trattasi, all’evidenza , di argomentazione che non riscontra la specifica circostanza dedotta dalla difesa, concernente la titolarità dei suddetti mezzi da parte della società di cui il RAGIONE_SOCIALE è dipendente, con mansioni di autotrasportatore, in assenza di una denuncia di furto da parte del proprietario o di altri elementi da cui ravvisarne
l’illecita provenienza, sì da giustificare il mantenimento del sequestro con finalità probatoria.
Infine, nel l’ordinanza del riesame non risultano indicate circostanze da cui desumere un vincolo di pertinenzialità tra la macchina agricola marca New Holland (sul sequestro della quale non vi è contestazione) e i due beni oggetto di ricorso; lacuna che sussiste anche nell’originario decreto del P .M. ove la finalità probatoria del trattore stradale Volvo e del relativo semirimorchio è priva di una motivazione effettiva, ancorché sintetica, a fronte della sussistenza dei documenti giustificativi della detenzione (carta di circolazione, assicurazione -cfr. verbale di sequestro), della possibilità -rimasta inesplorata -dell’espletamento di una semplice indagine per verificare eventuali non corrispondenze nei registri dei beni mobili registrati, del l’uso di f ormule standardizzate contenuto nel modulo utilizzato dalla Procura, facente riferimento anche a capi di abbigliamento, beni del tutto estranei al sequestro in questione.
In definitiva, si impone l’ annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro in data 04/04/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; va disposto, di conseguenza, il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del trattore stradale marca Volvo e del semirimorchio marca Krone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 04/04/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; dispone il dissequestro e la restituzione a ll’avente diritto del trattore stradale marca Volvo e del semirimorchio marca Krone.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2025