Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 26/08/1949
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di SabatoCOGNOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26/3/2024 il Tribunale di Trani, adito in sede di riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito su : “n. 2 autobus di proprietà di RAGIONE_SOCIALE resp. limitata e n. 2 autobus di proprietà del Comune di Andria risultati di fatto nella disponibilità in concessione con atto di comodato d’uso di RAGIONE_SOCIALE. resp. limitata”. La misura era stata adottata nel procedimento che vedeva quale indagato, per il reato di cui all’art. 256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/06, NOMECOGNOME nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE. limitata.
2. Avverso il suddetto provvedimento Sabato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 257 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione con riferimento alla legittimazione dell’indagato e del suo difensore a proporre riesame avverso il decreto di sequestro probatorio dì cose appartenenti a terzi. Si deduce che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il riesame sostenendo che l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di una società di capitali, non era legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame sui beni appartenenti all’ente, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica. Ad avviso della difesa, però, tale principio si attaglia all’impugnazione di un sequestro preventivo ma non anche nel caso del sequestro probatorio, avendo l’indagato diritto a richiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto del sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso rilevando che l’indagato non è titolare dei beni oggetto di sequestro e, pertanto, non è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare in quanto non vanta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa colpita dal sequestro.
Sennonché un tale principio è stato enunciato da questa Corte in relazione al sequestro preventivo mentre per il sequestro probatorio è stato costantemente predicato un diverso principio, ossia che l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, COGNOME, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233402). Come, infatti, recentemente osservato : “Il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l’interesse dell’indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all’impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che, come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione, ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito” ( Sez. 3, n.
18382 del 10/4/2024, COGNOME; conf. Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025,
Bastioli).
2. Il ricorrente, pertanto, nella qualità di indagato, aveva interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio, anche se il vincolo
era stato imposto su beni nella disponibilità della società di cui NOME è legale rappresentante, e ciò consente di configurare la sua legittimazione a coltivare
l’impugnazione.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’art. 324 co.5 c.p.p.
Così deciso il 2/7/2025