Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Trentola Ducenta il 3/10/1961 1 COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 10/6/1990
avverso l’ordinanza dell’11/3/2025 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in peryma della Sostituta Procuratr generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigettà dei ricorsi; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME il quale conclude per l’accogliment
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza con la filiale è stato rigettato il r avverso il sequestro probatorio dei loro telefoni collulari, disposto dopo che,
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sentenza resa da questa Corte (Sez.6, n. 17479 del 4/2/2025, dep.8.5.2025), era stato annullato un precedente decreto di sequestro emesso sui medesimi dispositivi.
In particolare, nella citata sentenza si riteneva che il primo decreto di sequestro probatorio difettasse di un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura, essendo stata disposta l’indiscriffiinata acquisizione di tutto i contenuto della memoria dei dispositivi acquisiti.
La Procura della Repubblica disponeva nuovamente il sequestro probatorio questa volta dei soli cellulari – indicando la necessità di acquisire le conversazioni ritenute rilevanti ai fini dell’indagine per corruzione, delimitando il campo di indagine sia con l’indicazione specifica dei nominativi dei soggetti le cui conversazioni erano da ritenersi rilevanti, sia V periodo temporale oggetto di accertamento (giugno/novembre 2023).
Il ‘decreto di sequestro veniva ritenuto legittimo dal Tribunale del riesame, secondo cui l’annullamento senza rinvio del primo decreto non impediva la rinnovazione del sequestro e, al contempo, ritenendo che le specificazioni circa l’oggetto dell’accertamento, l’arco temporale e i soggetti le cui conversazioni erano ritenute rilevanti, consentivano di superare il profilo di illegittimità rilevato ne precedente sentenza di annullamento.
Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno’Proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendosi che l’annullamento senza rinvio disposto da Sez.6, n. 17479 del 4/2/2025 imponeva all’autorità procedente l’immediata restituzione dei dispositivi e delle copie forensi. Tale adempimento non veniva attuato, tant’è che la Procura della Repubblica, in data 11/2/2025, emetteva un nuovo decreto di sequestro, senza che vi fosse stata, medio tempore, alcun à restituzione. È pur vero che i dispositivi venivano successivamente restituiti, rra solo dopo che ne era stata estrapolata la copia integrale della memoria, acquisizione che doveva ritenersi preclusa per effetto del predetto annullamento senza rinvio del primo decreto di sequestro.
Sostiene la difesa che, per effetto del richiamato annullamento senza rinvio, l’autorità inquirente non aveva il potere di disporre il mantenimento del sequestro sulla copia integrale degli atti, essendo tenuta esclusivamente a disporre la restituzione di quanto, in precedenza, illegittimaMente sequestrato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sproporzionata e indistinta sottoposizione a vincolo della memoria informatica. Difetterebbe l’indicazione delle ragioni sottese al sequestro, anche in
relazione alla necessità di acquisire dati relativi a terzi estranei, come pure non verrebbe rispettato il requisito della ragionevoletza temporale e dell’indicazione della assoluta necessità di acquisire il dato informatico ai fini della prova.
Anche l’indicazione del criterio di ricerca degli elementi rilevanti ai fini di prova risulterebbe del tutto carente.
2.3. I ricorrenti hanno ulteriormente eccepito l’inutilizzabilità dell conversazioni intercorse con uno degli indagati (NOME COGNOME essendo questi un avvocato e, quindi, le relative conversazioni sarebbero tutelate dal segreto professionale.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima questione che pone il ricorso concerne la possibilità che, a seguito dell’annullamento del decreto di sequestro probatorio, il Pubblico ministero possa legittimamente emettere un nuovo decreto che, emendati i vizi di quello precedente, ne surroghi gli effetti.
Sostiene la difesa che il decreto di sequestro, tanto più quanto oggetto di annullamento senza rinvio all’esito del giudizio di cassazione, dovrebbe comportare necessariamente la restituzione dei beni.
A supporto di tale tesi si invoca il principio rgcentemente affermato da Sez.6, n. 31180 del 21/5/20024, COGNOME, Rv. 286773, secondo cui, è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato il venir meno del potere dell’organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene neppure soggetto a confisca obbligatoria.
Il ·principio sopra richiamato non è, invero, applicabile al caso di specie, nel quale non vi è stata l’acquisizione della “copia forense” in assenza di un provvedimento impositivo del vincolo cautelare, bensì è stato rinnovato il decreto di sequestro.
Del resto, è proprio la sentenza sopra richiama a chiarire che, in quell’ipotesi, il vizio si annidava proprio nel fatto che il Pubblico ministero avesse estrapolato i
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dati senza provvedere all’emissione di un ulteriore provvedimento di sequestro e, quindi, approfittando della materiale disponibilità del dispositivo in assenza di un valido titolo che ne legittimasse la mancata restituzione.
La fattispecie oggetto del presente procedimento è ben diversa, posto che il Pubblico ministero ha emesso un nuovo e autonomo decreto di sequestro probatorio, il che ha legittimato la conservazione della copia della memoria del dispositivo, imponendo un vincolo probatorio ex novo.
Sul tema, infatti, deve ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui l’annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez.3, n. 9972 del 5/11/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278422; Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282776).
Né rileva il fatto che il decreto di sequestro probatorio sia stato emesso prima ancora che fossero depositate le motivazioni della sentenza di annullamento senza rinvio.
Deve estendersi anche al sequestro probatorio il principio, già affermato in relazione al sequestro preventivo, secondo cui il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ncora depositate le motivazione dell’ordinanza di annullamento, in quanto, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. “giudicato cautelare” (Sez.3, n. 33988 del 16/6/2023, COGNOME, Rv. 285206; si veda anche Sez.3, n. 20245 del 14/2/2024, COGNOME, Rv. 286326).
Nel merito, il nuovo decreto di sequestro probatorio non è incorso nella violazione del principio di proporzionalità che avérva condotto all’annullamento del primo provvedimento, quanto meno in relazione all’individuazione delle comunicazioni rilevanti.
Sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici, si è stilato un vero e proprio percorso motivazionale e delle regole di acquisizione dei dati rilevanti cui il pubblico ministero deve attenersi nel motivare e nell’eseguire il decreto di sequestro probatorio.
La motivazione, in particolare, deve specificare:
le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e
onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensipilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 28635803).
Una volta individuati i requisiti della motivazione del sequestro probatorio, nell’ottica di garantire il principio di proporzionalità ed escludere il sequestro indiscriminato di interi archivi informatici, si pone )anche la necessità di individuare i limiti. relativi alla fase di selezione del materiale acquisito mediante la creazione della copia informatica.
Si è affermato che il pubblico ministero :
non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione;
è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al’ rato per cui si procede;
compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez.6, n. 34265 del 22/9/2020, COGNOME, Rv. 27994902).
3.1. Il nuovo provvedimento di sequestro si è sostanzialmente attenuto alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, posto che circoscrive le conversazioni destinate ad essere acquisite facerlo riferimento ai nominativi dei soggetti coinvolti e al ruolo che gli stessi avrebbero svolto in relazione ai fatti costittienti reato e delimita l’arco temporale di interesse.
Ne consegue che il provvedimento di sequestro non mira ad acquisire, in maniera indiscriminata e con finalità esplorativa, tutti i dati contenuti nei cellulari, bensì individua l’oggetto specifico del sequestro.
3.2. Pur avendo ottemperato a gran parte delle prescrizioni finalizzate a garantire la proporzionalità del vincolo, il decreto di sequestro risulta tuttora generico in relazione all’indicazione dei tempi entrP cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non acquisiti.
Il Tribunale del riesame ha superato tale aspetto affermando che, in caso di mancata restituzione, l’interessato potrà presentare istanza di restituzione e, in caso di diniego, attivare gli strumenti di controllo.
Si tratta di una soluzione non condivisibile, posto che la giurisprudenza ha chiarito come la durata temporanea del vincolo sulla copia informatica debba
indicata. È pur vero che si riconosce la possibilità che la durata essere
ab origine del sequestro dell’intera memoria sia diversamente modulabile a seconda della
difficoltà di estrazione dei dati (ove l’accesso agli stessi non sia agevole), come pure dalla mole dei dati da acquisire.
Ciò non impedisce, tuttavia, al Pubblico ,ministero di indicare il tempo presumibilmente necessario per lo svolgimento; dell’attività di selezione, salvo
.provvedimento avverso il quale restando l’eventuale proroga motivata, con
l’interessato potrà eventualmente proporre istanza di restituzione.
Quanto detto comporta che il nuovo decreto di sequestro risulta, sia pur con riguardo al solo aspetto della determinazione temporale del vincolo, non in linea
con i principi giurisprudenziali sopra indicati.
4. Alla luce di tali considerazioni, il riciprso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso in data 11.2.2025 dal PM presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ordina l’immediata restituzione di quanto in sequestro w ig p eventi itz diritto. Così deciso il 29 maggio 2025
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