Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5894 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a VIGNOLA avverso l’ordinanza in data 23/08/2023 del TRIBUNALE DI MODENA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME impugna l’ordinanza in data 23/08/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso: 1) il decreto di perquisizione e sequestro probatorio in data 03/07/2023 emesso dal Pubblico ministero, 2) il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria il 04/07/2023 e 3) il decreto di sequestro preventivo convalidato dal G.i.p. in data 06/07/2023.
Deduce:
Carenza di autonoma valutazione dei presupposti del sequestro; violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum e omessa motivazione sul punto.
Il ricorrente premette che con l’istanza di riesame aveva dedotto la mancanza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica in punto di sussistenza del fumus e del periculum, oltre che l’omessa motivazione in relazione al periculum.
Sostiene, dunque, che «la risposta che il provvedimento impugnato ha
offerto a tali rilievi è totalmente insufficiente, poiché incentrata, anch’essa acriticamente, sull’attività investigativa di osservazione eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE ».
Vengono dunque illustrati i contenuti dell’ordinanza impugnata e i risultati dell’attività di osservazione della RAGIONE_SOCIALE, al cui riguardo si assume l’inidoneità dimostrativa della sussistenza del fumus e del periculum.
Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per il difetto di proporzionalità tra le esigenze sottese al vincolo cautelare e il sacrificio economico imposto all’indagato oltre che mancanza assoluta di motivazione sul punto.
Il ricorrente premette il contenuto dell’ordinanza del tribunale, nella parte in cui esclude la violazione del principio di proporzionalità osservando che la privazione dei beni strumentali risultava essere l’unica misura utile a impedire la perpetuazione del disegno criminoso.
Si assume, dunque, che il tribunale sovrappone l’esigenza cautelare da assolvere rispetto all’impossibilità di presidiarle con misure meno invasive, quale potrebbe essere la misura interdittiva, con conseguente aggiramento del principio di proporzionalità.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati i principi di diritto affermati in tema di proporzionalità delle misure cautelari reali.
Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 1, 253, comma 1, 261, comma 1 e 253, comma 2, cod. proc. pen. con conseguente nullità del decreto di perquisizione e del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Violazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità della misura del sequestro preventivo rispetto alle esigenze cautelari di cui all’art. 353 cod. proc. pen. e dell’art. 262 cod. proc. pen. sulla durata della misura e mancanza assoluta di motivazione sul punto.
Il motivo si rivolge alla ritenuta legittimità del decreto di perquisizione e sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria avente a oggetto 7189 capi di abbigliamento asseritamente contraffatti.
A tale riguardo si assume che il pubblico ministero ha omesso «sia di guidare tale attività, con l’impartizione di criteri di selezione della merce da sottoporre a sequestro che di sottoporne a scrutinio la corretta esecuzione mediante convalida».
Aggiunge che nello stesso vizio è incorso il tribunale, che ha legittimato il sequestro su di una generica necessità di riscontro di carattere tecnico da parte delle case di produzione, su capi di abbigliamento neanche sommariamente descritti.
Anche in questo caso si denuncia la violazione del principio di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni sottoposte all’attenzione del tribunale e da questo affrontate e risolte.
In particolare: a) quanto al fumus commissi delicti, il tribunale ha rilevato la presenza di elementi a carico dell’indagato (dodici di servizi di o.c.p. attuati dalla polizia giudiziaria, le perizie tecniche “a campione” sui capi di abbigliamento sottoposti a sequestro, la verifica della falsità dei capi di abbigliamento da parte di tecnici delle ditte titolari dei marchi contraffatti) utili a giustificare financh sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e, perciò, idonei -oltre misura- a dimostrare la sussistenza del fumus richiesto in sede di misure reali. In ciò, peraltro, dando puntuale risposta a tutte le deduzioni difensive; b) quanto al periculum, con particolare riferimento al rapporto di pertinenzialità, il tribunale ha rimarcato come i furgoni fossero utilizzati per commettere i reati, in quanto strumenti logicistisci di montaggio e appoggio del banco di vendita, oltre che usati per il trasporto stesso della merce, così emergendo la loro stabilità strumentalità per la perpetrazione dei reato; c) quanto alla concretezza e all’attualità del pericolo, il tribunale ha evidenziato che era stato effettuato un sequestro massivo di merce contraffatta ancora il 14/10/2022 e che appena otto giorni più tardi l’odierno indagato (insieme alla moglie) era stato nuovamente osservato nel mentre continuava a vendere merce contraffatta nel mercato rionale (con l’appoggio dei furgoni), così emergendo la pervicace ricaduta nel delitto; d) quanto alla proporzionalità, il tribunale ha richiamato tutte le precedenti osservazioni, sottolineando come da esse discendesse che l’unica misura proporzionata e utile a impedire l’ulteriore protrarsi del reato risultava proprio il sequestro dei furgoni (e dei beni).
A fronte di ciò, i motivi esposti con il ricorso -ivi compresi quelli relativ all’asserita mancanza di autonoma valutazione- impingono la motivazione del provvedimento impugnato, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure reali.
La difesa, invero, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti del sequestro impeditivo, ha in realtà censurato la motivazione dell’ordinanza, tutt’altro che mancante o apparente sul punto, oltre che conforme ai principi consolidati affermati da questa Corte.
Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951
del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 05/12/2023
Il Consigliere est.
GLYPH Il President