Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49764 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che venga dichiarato inammissibile; il ricorso letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il rigetto dell’istanza di restituzione della somma sequestrata.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della suddett declaratoria di inammissibilità, fondata sulla considerazione che il procedimento
ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è riservato a ragioni attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, laddove invece, contestando la difesa il difetto di motivazione del decreto del Pubblico ministero in tema di sussistenza dei presupposti applicativi e di provenienza illecita dei beni, sarebbe stata esattamente censurata l’insussistenza di esigenze probatorie.
L’opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non può essere basata su motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (poiché la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame), ma solo su ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278994; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Famà, Rv. 249989).
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad indicare l’illegittimità originari del decreto del pubblico ministero per carenza di motivazione come ragione fondante la propria opposizione, senza indicare – né allora, né adesso – specifiche e ulteriori circostanze da cui desumere la non più perdurante necessità di mantenere il vincolo a fini di prova.
Il motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il COnsigliere estensore
.Il Presidente