Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4137 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in Nigeria il 13/10/1990
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME che si riporta al ricorso, sollecitandone l’accoglimento;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 03/10/2024 respingeva l’istanza di dissequestro avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’abnormità del provvedimento impugnato. Evidenzia che, trattandosi di sequestro probatorio, eseguito in data 26/07/2024 in forza di decreto emesso dal Pubblico Ministero il 23/07/2024, la procedura per evadere la richiesta di dissequestro era quella prevista dall’art. 263 cod. proc. pen.; che, dunque, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza e non limitarsi ad esprimere il parere contrario con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari; che detto provvedimento avrebbe potuto essere oggetto di opposizione al giudice, facoltà questa preclusa all’indagato a seguito dell’omesso provvedimento da parte del Pubblico Ministero; che piø correttamente il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero ovvero procedere ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., ma non provvedere de plano ; che avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, emesso all’esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., il difensore avrebbe potuto proporre ricorso per
R.G.N. 35873/2024
Motivazione Semplificata
cassazione. Ritiene, in conclusione, la difesa che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e per inosservanza della procedura di cui all’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
2.1. In data 02/01/2025 sono pervenute conclusioni scritte.
3. Il ricorso Ł fondato.
3.1. Invero, emerge dagli atti che la carta Unicredit MyOn di cui il ricorrente chiede la restituzione Ł stata oggetto di sequestro all’esito della perquisizione eseguita in data 26/07/2024, in esecuzione del decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza del 23/07/2024 e non risulta che il sequestro probatorio sia poi stato convertito in preventivo, come pare ipotizzare il Procuratore generale nelle conclusioni scritte (i provvedimenti di sequestro preventivo presenti in atti hanno ad oggetto beni diversi). Dunque, errano sia il Pubblico ministero, che il Giudice per le indagini preliminari, quando ritengono che l’istanza abbia ad oggetto la revoca del sequestro preventivo. Allora, essendo il titolo genetico un sequestro probatorio, il Pubblico Ministero – invece di limitarsi ad esprimere il proprio parere con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, secondo quanto prevede l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al sequestro preventivo – avrebbe dovuto decidere sulla istanza di dissequestro correttamente avanzata dall’indagato ai sensi dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen. e, nel caso in cui la avesse respinta, contro il provvedimento di rigetto l’indagato avrebbe potuto proporre opposizione al Giudice per le indagini preliminari, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Quest’ultima norma impone al giudice investito dell’opposizione di provvedere ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., dunque, con la fissazione della camera di consiglio, mentre il Giudice per le indagini preliminari nel caso oggetto di scrutinio ha deciso de plano .
3.2. Resta a questo punto solo da evidenziare come correttamente il difensore abbia impugnato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non con l’appello innanzi al Tribunale del riesame, ma con il ricorso per cassazione. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua piø autorevole composizione, Ł costante nel ritenere che la decisione di rigetto dell’istanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., debba essere impugnata con il ricorso per cassazione e non con l’appello cautelare (Sez. U, n. 7946 del 30/01/2008, Eboli, Rv. 238507 – 01; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242290 – 01, seguite da Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 264833 – 01; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278881 – 01). Dunque, a maggior ragione, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, con cui si fa valere la violazione di legge sub specie di error in procedendo , in un caso – come quello che si sta scrutinando – nel quale Ł risultata violata tutta la sequenza procedimentale cristallizzata nei commi 4 e 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., dando luogo ad una ipotesi di incompetenza funzionale del giudice che ha deciso sulla istanza di dissequestro, tenuto conto che – come si Ł già evidenziato – avrebbe dovuto decidere il pubblico ministero e solo eventualmente in sede di opposizione il giudice per le indagini preliminari, peraltro, nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., dunque, previa fissazione della camera di consiglio. 3.3. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, cui il procedimento Ł stato nelle more trasmesso, per le determinazioni in ordine all’istanza di dissequestro della carta Unicredit MyOn .
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per quanto di competenza.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME