Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/2/2024 del Tribunale di Ancona udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L
137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 13/2/2024 confermava il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona il 22/1/2024 nei confronti di COGNOME.
L’indagata, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la assenza della motivazione in ordine alle ragioni per cui doveva essere disposto il sequestro. Rileva che il decreto di sequestro probatorio non specifica i beni da apprendere, il vincolo di pertinenzialità con la contestazione e la descrizione del fatto ascritto alla Hu, essendo indicate solo le norme violate; che il provvedimento impugnato, a fronte della doglianza difensiva, ha ritenuto che il Pubblico Ministero non potesse sapere a priori quali beni avrebbe potuto trovare nel corso della perquisizione,
per cui non avrebbe potuto determinarli in anticipo, così come non avreb potuto stabilire anticipatamente il nesso di pertinenzialità tra i reati cont i beni rinvenuti. Ritiene, dunque, la difesa che in tal modo è stata rimess polizia giudiziaria la concreta individuazione dei beni da sottoporre a seque con la conseguenza che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto convalidare i sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria nelle successive quarantott che in ogni caso il provvedimento ablativo è stato emesso in violazione principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c), cod. proc pen. con riferimento all’acquisizione massiva dei dati con nei dispositivi informatici in sequestro. Osserva che il provvedimento ablat non indica se i dispositivi fossero una cosa pertinente al resto, né se gli es indagini informatiche potessero essere utili ai fini dell’accertamento dei fat infine, se fosse possibile raggiungere la prova attraverso altri mezzi di ind che, a fronte di una specifica doglianza, il Tribunale si è trincerato die motivazione del tutto apparente, non dando conto della necessità di acquisizi nnassiva dei dati; che, in particolare, non è consentito acquisire in ma indiscriminata i dati contenuti nei supporti informatici se non in presen specifiche ragioni; che in ogni caso il decreto di sequestro è illegittimo perché non indica i criteri di selezione da utilizzare nella acquisizione d informatici presenti nei dispositivi o ancora il riferimento a qualsivogli temporale che consenta di restringere il campo della ricerca e selezione dei d
2.3. In data 12/6/2024 è pervenuta articolata memoria di replica a conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di “violazione di legge” cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorie l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giud legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cu lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Fera vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, NOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2 Vespoli, Rv. 242916 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 2481
– 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/20 COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sez. 6, n. 4857 del 14/11/201 COGNOME, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legitti provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risu ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errore procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti tali, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario log seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione del legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto, qu forma di manifestazione del vizio di motivazione.
1.2. Venendo al caso di specie, il primo motivo è manifestamente infondato atteso che, quanto alla indicazione della condotta ascritta alla ricorre decreto di sequestro richiama le informative di polizia giudiziaria versate i ed il decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dallo stesso Pubbl Ministero il 18/1/2024, contestualmente notificato all’indagata, nel quale vi specifica contestazione dell’accusa formulata nei confronti della Hu, per risultano precisati i contorni di fatto dell’imputazione provvisoria; risult enunciate, sia pure in forma sintetica, le finalità probatorie del vincolo essendo stato disposto il sequestro della documentazione amministrativa contabile e finanziaria relativa alle società cartiere, nonché dei disp informatici, al fine di dimostrare l’entità delle attività delittuose, di p «all’accertamento di riferimenti alle ditte individuate come cartie all’esistenza di «contatti con amministratori di fatto delle compagini individu Dunque, quanto sequestrato va ritenuto senz’altro pertinente ai fatti contest indispensabile per chiarire e cristallizzare il quadro probatorio, tenuto con la ricorrente è stata trovata in possesso di una mole considerevol documentazione relativa ad una pluralità di società, pur non rivestendo cari all’interno di esse.
In conclusione, il decreto impugnato innanzi al Tribunale del riesame h individuato i beni su cui doveva cadere il sequestro, nonché il vincol pertinenzialità tra i beni medesimi e le contestazioni.
1.3. Il secondo motivo è infondato. In tema di acquisizione della prova, giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, proprio con riferimen al sequestro di interi archivi informatici, che l’Autorità giudiziaria, al esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevan per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto est
provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalit adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà prese la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche medi rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/201 Amores, Rv. 268489 – 01; con riferimento al sequestro dell’intera contabilità un’impresa, Sez. 5, n. 16622 del 14/3/2017, Storari, Rv. 270018 – 01). In a termini, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informa o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua succe analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevan indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei princ proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessa all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare l ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dat ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti seques (Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023, Casale, Rv. 284393 – 01).
Tanto premesso in linea astratta, rileva il Collegio che nel caso di spec Tribunale del riesame abbia dato implicitamente atto che il Pubblico Minister pur non indicando specificamente i singoli dati da apprendere, ha comunque indicato i criteri da seguire nella estrapolazione dei dati dai supporti info in sequestro, ritenendo rilevanti quelli utili all’accertamento delle co delittuose ascritte alla ricorrente, nonché quelli finalizzati alla individ delle ditte “cartiere” e dei contatti con gli amministratori di fatto delle individuate. In proposito, è stato ritenuto che «in tema di sequestro proba ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necess specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l’oggetto, occ considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplifica quelli tributari e, più in AVV_NOTAIO, quelli, come la bancarotta fraudolent impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è semp possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo. tali casi, pertanto, non si può prescindere dal sequestro dell’intera cont relativa all’impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamen necessari all’accertamento del fatto: cosicché, in punto di motivazione provvedimento, è sufficiente indicare la tipologia dell’atto e del documento nesso con l’attività dell’impresa» (Sez. 2, n. 16544 del 23/1/2023, Verni, n.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.