Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nei confronti di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA
NOME nato a MIRANO il 16/01/1969
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 15 novembre 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., convalidava il sequestro di 38 taniche di plastica contenenti prodotti petroliferi, operato dalla Guardia di Finanza di Venezia, in danno di NOME NOME, dipendente della “RAGIONE_SOCIALE“, con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di merci pericolose. I militari avevano sorpreso COGNOME NOME mentre, dopo aver parcheggiato l’autoarticolato da lui condotto, prelevava dalla cisterna
del veicolo del prodotto petrolifero per riversarlo all’interno di alcune taniche di plastica posizionate nel bagagliaio della propria autovettura. Ritenendo di aver sorpreso il COGNOME nell’atto di sottrarre il prodotto che gli era stato affidato pe trasporto, i militari decidevano di procedere anche alla perquisizione della sua abitazione, all’interno della quale rinvenivano numerose taniche di plastica contenenti diverse tipologie di prodotti petroliferi. All’esito della perquisizion sottoponevano tutto il materiale rinvenuto a sequestro.
Avverso il decreto del Pubblico ministero, l’indagato proponeva istanza di riesame, chiedendo l’annullamento del decreto e la restituzione dei beni.
Con ordinanza del 4 dicembre 2024, il Tribunale di Venezia – Sezione Riesame – annullava il decreto di convalida e disponeva la restituzione dei beni sequestrati.
Il Tribunale riteneva il decreto di convalida privo della descrizione dei fatti contestati e del nesso di pertinenzialità tra le cose sottoposte a sequestro e l’ipotesi di reato prospettata, evidenziando anche che non era possibile comprendere la finalità probatoria che giustificava la sottoposizione a vincolo dei beni. Secondo il Tribunale i prodotti petroliferi in sequestro sarebbero stati sottratti a soggetti al stato ancora ignoti e da tale circostanza si dovrebbe desumere che la finalità del sequestro sarebbe stata non quella di carattere probatorio, bensì quella di carattere preventivo. Sarebbe stata necessaria, pertanto, l’adozione del relativo provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione.
3.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge.
Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato, atteso che le cose sottoposte a vincolo costituirebbero corpo del reato e che gli elementi di cui il Tribunale lamenta la mancanza sarebbero presenti nel decreto, essendo stati quantomeno indicati per relationem, mediante rinvio al verbale di sequestro, che conterrebbe l’analitica descrizione dei fatti.
Quanto alle finalità probatorie, il ricorrente sostiene che esse sarebbero chiaramente desumibili dal provvedimento di convalida, nel quale sarebbe stata rappresentata la necessità di mantenere il vincolo, al fine di consentire i necessari accertamenti per stabilire le caratteristiche, la provenienza e il titolo di detenzione delle cose sequestrate.
Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha annullato il decreto, in quanto sarebbe privo della descrizione dei fatti contestati e del nesso di pertinenzialità tra le cose sottoposte a sequestro e l’ipotesi di reato prospettata. Ha poi sostenuto non sarebbe possibile comprendere la finalità probatoria che giustificava la sottoposizione a vincolo dei beni. Il provvedimento, anzi, avrebbe una finalità non probatoria, ma preventiva, come desumibile dalla circostanza che i prodotti petroliferi in sequestro sarebbero stati sottratti a soggetti allo stato ancora ignoti.
Ebbene, nel provvedimento di convalida del sequestro, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, espressamente veniva specificato che: le taniche contenenti i prodotti petroliferi costituivano il corpo del reato ipotizzato, ossia furto di quei medesimi prodotti petroliferi; il mantenimento del vincolo sui beni risultava necessario per stabilire le caratteristiche, la provenienza e il titolo di detenzione delle cose sequestrate.
Quanto alla descrizione dei fatti, il decreto richiamava il verbale di sequestro della Guardia di finanza del 15 novembre 2024 (già nella disponibilità della parte), che conteneva un’analitica ricostruzione dei fatti, che avevano portato i militari a sorprendere l’indagato in flagranza di reato. In ordine a tale profilo, il ricorso alla motivazione per relationem appare in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664). Nel decreto, invero, veniva fatto riferimento a un legittimo atto del procedimento, il cui contenuto risultava congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. Si trattava, inoltre, di un atto già nella disponibilità dell’indagato e chiaramente ponderato dal pubblico ministero, che proprio su di esso aveva fondato l’ipotesi di reato e la finalità probatoria del sequestro.
Va, poi, rilevato che l’ordinanza impugnata appare poco chiara nella parte in cui sostiene che, essendo ancora ignoti i titolari dei prodotti petroliferi sottratt si dovrebbe ritenere che la finalità del sequestro sarebbe stata non quella di carattere probatorio, bensì quella di carattere preventivo. Il Tribunale non chiarisce il percorso logico che l’induce a porre in relazione la mancata conoscenza dei proprietari dei prodotti con l’esigenza di prevenire la reiterazione del reato. L’esigenza di risalire alla proprietà dei beni che si ipotizzano illegittimamente sottratti, invece, sembra coerente a finalità investigative relative
all’accertamento del furto oggetto del presente procedimento, come, peraltro espressamente indicato nel decreto di convalida.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Venezia quale giudice del riesame.
Così deciso, il 21 febbraio 2025.