Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3765 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3765 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confer decreto del pubblico ministero presso lo stesso Tribunale che, in data 8/4/2025, congiu a decreto di perquisizione locale e personale, ha anche ordinato “il sequestro, a norm 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) caso ritenuto utile al fine delle indagini ed in particolare dei documenti che att commissione dei reati di truffa e falso, mail, messaggi di testo, messaggi con applica to peer, transazioni, codici, files, contenenti dati relativi alla contraffazione di di posta elettronica certificata (PEC) e relative autorizzazioni per i fini fraudolenti, dei cellulari e dispositivi informatici in cui siano custoditi i dati e documenti innanzi corrispondenza, estrapolando soltanto le partizioni o i files di interesse, assicurando con “copia forense” che permetta accertamenti ex artt. 359 e 360 cod. proc. pen.”
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cas NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 pen. per il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del sequestro “esplorativo”;
2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di nullità del decreto di sequestro p inquanto emesso dal pubblico ministero in luogo di un giudice indipendente, come eccepito difesa nell’udienza camerale evocando la pronuncia di questa Corte di cassazione n. 13585
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha chiesto di rimettere la questione in pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché questa sancisca che, ai sensi de e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Direttiva le norme degli artt. 253 e 257 cod proc. pen. non sono conformi al diritto comunitario ne in cui consentono che il decreto di sequestro sia emesso, in modo sproporzionato ed espl dal pubblico ministero dell’indagine in luogo di un giudice terzo ed indipendente.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento per l’infondatezza dei motivi addotti.
Va premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassa consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ri
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudic procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di c completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.189 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 2856 NUMERO_DOCUMENTO).
Con particolare riferimento al decreto di sequestro probatorio, le sezioni unite Corte di legittimità hanno evidenziato che questo, anche qualora abbia ad ogget costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, d specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. (Sez. U, n 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01), e tale finalità, però, n meramente esplorativa, sicché deve ritenersi illegittimo il sequestro probatorio volto ad la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuat qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 3, n. 24561 del Vicentini, Rv. 252767 – 01).
Conseguentemente, anche con riferimento al sequestro probatorio di dati conten dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di c adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestr omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione del perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale sele conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez. 6 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).
Il provvedimento impugnato risulta conforme a questi principi, non potendosi condivid censura difensiva secondo cui, invece, sarebbero stati violati i principi di ade proporzionalità e del divieto di sequestro “esplorativo”, censura fondata sul r “l’incolpazione provvisoria di cui al capo a) ipotizza la falsificazione solo di un c qualificazione professionale di acconciatore rilasciato dalla Regione Campania ad un so intestando invece il documento a NOME COGNOMECOGNOME e quella di cui capo b) il reato di cui ag n. 7 e 640 cod. pen. con riferimento agli artifici e raggiri posti in essere per indurr predetta COGNOME, che effettuava un esame per conseguire la predetta qualifica al ter quale le veniva inviato in copia il documento contraffatto di cui sopra.
Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato, a fronte di una truffa ipotizz ai danni della COGNOME, avrebbe violato il principio di proporzionalità laddove avev
legittima l’acquisizione non solo della conversazione tra questa ed il COGNOME (o quest’ultimo agli operanti), ma anche dei supporti telefonici ed informatici nella di dell’indagato, al fine della ricostruzione di una condotta falsificatoria e truffaldina p
La censura, però, è priva di fondamento, in quanto dal provvedimento impugnato eme l’ipotesi, non irragionevole, che i reati di cui ai capi a) e b) ai danni della COGNOME in un contesto organizzativo ben più ampio, per l’uso improprio di aule e di finte com esaminatrici sotto la supervisione del ricorrente COGNOME, sicché la maggiore ampiezz delega alla P.G. viene giustificata dal provvedimento impugnato in primo luogo dall’esig comprendere il contesto nel quale si sono svolti i fatti di reato già espressamente ipo anche le modalità con cui siano stati realizzati i falsi, i soggetti coinvolti ed anche i eventuali ulteriori bonifici: si tratta di motivazione tutt’altro che apparente, ed ido rendere conto delle specifiche finalità del provvedimento, in coerenza con la giurispru questa Corte di legittimità in tema di sequestro probatorio, alla quale occorre dar secondo cui deve escludersi che la misura sia illegittima, perché sorretta da finalità esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato suff delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori. (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/201 Rv. 262084 – 01).
2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento potendo questi trovare fondamento nell’interpretazione della sentenza della Corte di dell’Unione europea, Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, evocata dal ricorrente, nell’interpretare la normativa dell’Unione Europea, al fine della tutela dei diritti al vita privata e alla protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea), per valutare se la polizia possa accedere per finalità di indagine dati conservati in un telefono cellulare, ha esteso al trattamento dei dati personali al sequestro le disposizioni della Direttiva 2016/680, che prevede «norme relative alla pr delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esec di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pu
Secondo una pronuncia di questa Corte di Cassazione in tema di mezzi di ricerca della p nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal ministero, non è richiesta la convalida del giudice poiché il controllo preventivo, da e secondo il diritto dell’Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di G dell’Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in “autorità giudiziaria”, procede alle indagini, nell’esercizio delle sue funzioni pubblic le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell’i 5, n. 8376 del 28/01/2025, COGNOME, Rv. 287976 – 01).
Altro orientamento si fonda, invece, sulla considerazione che la Corte di giustizia posizione sull’argomento quando è si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 15, 1, della Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati perso tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modific Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009. In quell’occasione ìl quesito sottoposto alla era se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che può considera un’autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero. La Corte ha r negativamente, rilevando che il requisito di indipendenza che l’autorità incaricata di e il controllo preventivo deve soddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo a quella che chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare ta in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare penale, il requisito di indipendenza implica che l’autorità incaricata di t preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell’indagine penale di cui dall’altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed se del caso, l’azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirime indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice compe quanto parte nel processo che esercita l’azione penale» (CGUE, 2 marzo 2021, C-746 Prokuratuur; p. 54-57). Si deve, quindi, concludere nel senso che l’accesso ai dati co un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudi organo amministrativo indipendente, che – secondo la giurisprudenza della Corte di Giust devono essere terzi rispetto all’organo che richiede l’accesso. Ne consegue che tale fun controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte pr a prescindere dal suo statuto di autonomia (così Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Camp Rv. 287867-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di tale più rigoroso orientamento giurisprudenziale, pertanto, il sequestr contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/68 interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobr causa C-548/21, non comporta l’inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma l dell’atto. La stessa pronuncia ha, però, rilevato che questa non può essere dedotta qu sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimiz dell’acquisizione dei dati. (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 0
Ne consegue che, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa richiamata dal ricorrente, proprio la pronuncia del Tribunale del riesame in que impugnata rende inammissibile la censura di cui al secondo motivo di ricorso, ed in disattendere la richiesta di rimessione della questione interpretativa pregiudiziale Corte di Giustizia Europea, che si è già espressa con chiarezza sull’argomento con i p
dinanzi ricordati, espressi dalla sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, che offre strumenti interpretativi univoci in ordine ai requisiti di conformità al diritto comun
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
L’estensore GLYPH
La Presidente