Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50009 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50009 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino con ordinanza in data 24/2/2023 ha confermato il decreto del 2/12/2022, con il quale il pubblico ministero aveva disposto il sequestro delle copie forensi materiale informatico appartenente a COGNOME NOME, già oggetto di precedente decreto di sequestro di documenti e “beni elettronici” nella sua disponibilità, disposto in relazione ai di concorso in corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, documentazione restituitagli in virtù di sentenza della VI sezione penale di questa Corte di Cassazione, che il 12/10/202 aveva annullato senza rinvio tale decreto di sequestro.
Con il provvedimento del 2/12/2022, eseguito in pari data rispetto alla formale restituzio del 7/12/2022, conseguente all’annullamento del precedente decreto del 01/12/2021, il sequestro era stato disposto in relazione ad ipotizzati reati di concorso in condotte ex art. comma 1 e 615 bis, commi 1 e 3 cod. pen., e di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti ex artt. 615 bis e 615 ter cod. pen.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino articolando quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., e viz motivazione in relazione all’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ed al fumus dei reati ipotizzati. Deduce il ricorrente che il provvedimento del Tribunale del riesame impugna ha rigettato il ricorso cautelare fondandosi su ipotesi di reato anche diverse da quelle in relaz alle quali era stato emesso il secondo decreto di sequestro – che si indicava verificatesi t gennaio e l’aprile 2021 – perché verificatesi, invece, nel periodo tra il gennaio ed il sette 2021, tanto che il Tribunale del riesame risultava aver valutato atti e documenti di un diver procedimento in relazione ai quali nulla era stato comunicato all’indagato per consentirgli estrarne copia.
2.2. “Violazione di legge per vizio di motivazione” in ordine ai principi di pertin adeguatezza e proporzionalità. Deduce il ricorrente che, anche a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione in data 12/10/2022, di annullamento del precedente sequestro disposto nei confronti del ricorrente in relazione alle diverse imputazioni di corruzione ed accesso abusivo sistemi informatici, il pubblico ministero avrebbe comunque proseguito una sorta di ricerca ” strascico” su tutti i documenti presenti sui device del COGNOME senza prescrivere alla P.G. selezionare solo i dati rilevanti ai fini dell’indagine sui reati di cui all’art. 615 bis esplicitare la correlazione tra l’apprensione ed i reati in accertamento e senza predispor adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel minor tempo possibile.
2.3. Violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al ness pertinenzialità del materiale sequestrato alle indagini in corso, e violazione degli artt.103 proc. pen. e 24 della Costituzione.
2.4. Violazione dell’art.253 cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine ai princi adeguatezza e proporzionalità ed al nesso di pertinenza, nonché ai principi del contraddittor
per omesso avviso all’interessato nel momento dell’acquisizione dei dati digitali sequestrati della loro selezione.
Con motivi aggiunti in data 18/9/2023 la difesa del ricorrente ha richiamato la plural di provvedimenti aventi ad oggetto sequestri probatori ai danni del ricorrente o di coindaga che sono stati annullati da diverse pronunce di questa Corte di Cassazione, evidenziando altresì che sono trascorsi 21 mesi dal primo sequestro e 10 mesi dal sequestro disposto il 2/12/2022 senza che sia stata mai rilasciata al ricorrente copia forense dei documenti informatici interesse.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso, in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo di ricorso, contenente censure in ordine al tema della pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del ricorso alle indagini incorso, da ritener assorbente rispetto agli altri motivi.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozion dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi dell motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudi (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. SU., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto). Le sezioni unite di questa Corte hanno altresì chiarito, con specifico riferiment decreto di sequestro probatorio, che questo – come anche come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento de fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. COGNOME e altri, Rv. 273548; Sez. U 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
E’ stato anche chiarito che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il cor del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita c l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, PMT C/ Macis, Rv. 274781).
3. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, pertanto, riconosce che l’a giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenut astratto, potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequ contenuti anche molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del pr proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sott vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accert e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Sto 6, n. 53168 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268489; ma Sez. 2, n. 16544 23/01/2013, COGNOME; Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, 07/07/2008, P.M. in Staffolani, Rv. 240254).
Anche con la sentenza che ha annullato il primo provvedimento di sequestro ai dan COGNOME, questa Corte di Cassazione ha ribadito che “intanto è possibile disporre un “esteso”, e magari totalizzante, in quanto si spieghi – caso per caso – p necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per e la finalità probatoria debba avere – in quella determinata fattispecie – una differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluid indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si p tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà nitidamente “ex ante” l’oggetto del sequestro, della natura del bene che s sequestrare (Sez. 6,n. 3318 del 12/10/2022, COGNOME; coni’. Sez. 6, n. 3 22/9/2020, COGNOME; Sez.5, n.13594 del 27/2/2015,COGNOME).
4. In quest’ottica è stato affrontato il tema dei dati digitali sequestrati e dell dei “contenitori” di tali dati, e si è chiarito che, creata la c.d. copia or contenuti nel contenitore sequestrato, questa non rileva in sé come cosa pert reato, in quanto contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispet nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di st tra res, reato ed esigenza probatoria.
La c.d. copia integrale, cioè, contiene l’insieme dei dati contenuti nel c (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa l’esigenza indifferibile di individ sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria (Sez. 6, n. 3 22/09/2020, COGNOME; richiamata anche da sez. 6 n. 3318 del 12/10/2 annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino pronunci relazione al primo sequestro disposto nei confronti del COGNOME).
Viene, pertanto, riconosciuto che la c.d. copia integrale costituisce solo un mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del
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COGNOME): si è osservato, così, che la copia integrale consente di f sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la ve quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al
In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che il Pubblico Minis può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente neces selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro; b) è predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in que nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stat a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le oper selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME e S 3318 del 12/10/2022, COGNOME).
Costituisce, pertanto, un principio ormai consolidato, in tema di sequestro prob dispositivi informatici o telematici, che l’estrazione di copia integrale dei dati in che consente la restituzione del dispositivo, non legittima il trattenimento della informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reat procede, sicché il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzaz compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, rv. 2 è, così, ripetutamente evidenziata la necessità di un accertamento in c caso per caso, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione de siano conformi all’esigenza di differimento temporaneo della valutazione de di pertinenzialità tra res e reato che si vuole accertare ovvero si tradu elusione delle garanzie dell’interessato, con conseguente violazione del proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Sez. 6, n 11/05/2021, COGNOME).
5. A tal riguardo, la motivazione del provvedimento impugnato deve rite meramente apparente, soprattutto ove si consideri che il sequestro ogge provvedimento impugnato seguiva l’annullamento di precedente sequestro, in virtù sentenza n. 3318 del 12/10/2022 di questa Corte di Cassazione, sicchè il Tribun riesame a maggior ragione avrebbe dovuto valutare la corretta applicazione del prin pertinenza e proporzionalità e – tenuto conto dell’ampiezza del materiale informatico e da sequestrare e sequestrato – avrebbe dovuto valutare non solo l’impossibilità di con medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, dovendo mod sequestro, quando ciò sia possibile, in maniera tale da non compromettere la funzion bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla es intende neutralizzare, ma anche tener conto in tale valutazione che il medesimo mater
già stato sequestrato in occasione del sequestro poi annullato. Viene, quindi, anche in riliev concetto di “sacrificio eccessivo” del diritto del singolo nei confronti della misura (Sez 18316 del 25/3/2019), rispetto al quale occorre un’analisi specifica, anche in merito trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezion quelle pertinenti al reato per cui si procede, essendo tenuto il pubblico ministero a predispo un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, provvedendo, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. del 22/09/2020 cit., Rv. 279949).
Si tratta di valutazioni che, all’evidenza, non risultano compiute dal provvediment impugnato, che si è limitato ad ipotizzare che “il P.M. a brevissimo restituirà tutte le copie fo dei materiali irrilevanti per l’indagine”, senza addurre alcuna spiegazione che possa giustific tale previsione.
In tale contesto, anche il rispetto dell’art. 103 cod. proc. pen. – in merito al q Tribunale ha avvalorato la scelta di autorizzare in prima battuta l’acquisizione di tu contenuto, fatta salva una successiva valutazione di inutilizzabilità del materiale coperto da norma, valutazione questa rinviata però ad un momento indeterminato- risulta di fatto vanificato alla luce del principio di legittimità, secondo cui la restituzione delle cose sottoposte a v deve avvenire immediatamente, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il provvedimento impugnato va annullat con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino – sezione per le misure cautelari reali – per nuovo esame.
Così deciso il 4/10/2023