Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale dei riesame di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria, con relailvi allegati, della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1, Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio dal Tribunale del riesame di Torino il 25 gennaio 2024 di annullamento del decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 2 dicembre 2022 ed eseguito in data 7 dicembre 2022 a carico di COGNOME NOME.
Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza in data 24 febbraio 2023, confermava il decreto del 2 dicembre 2022, con il quale il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro delle copie forensi del materiale informatico appartenente a COGNOME NOME, già oggetto di precedente decretò di sequestro di documenti e “beni elettronici” nella sua disponibilità (telefono I phone e computer marca Asus), disposto in relazione ai reati di concorso in corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, beni restituitigli in virtù di sentenza di questa Sezione della Corte di cassazione, che il 12 ottobre 2022 aveva annullato senza rinvio tale decreto di sequestro, evidenziando che, se non era chiaro, a distanza di mesi, quali res fossero state “trovate”, non era possibile stabilire quale fosse il nesso di pertinenza non occasionale tra ciò che era stato sequestrato e i reati per cui si procedeva, quale la finalità probatoria tra le cose sequestrate.- di cui non si sapeva nulla- e gli ipotizzati fatti corruttivi.
Con provvedimento del 2 dicembre 2022 – eseguito in pari data rispetto alla formale restituzione del 7 dicembre 2022, conseguente all’annullamento del precedente decreto del i dicembre 2021 – il sequestro della copia forense del materiale informatico appartenente a COGNOME NOME, era stato disposto in relazione agli ipotizzati reati di concorso in condotte ex art. 348, primo comma, e 615-bis, primo e terzo comma, cod. pen., e di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti ex artt. 615-bis e 615-ter cod. pen. e, come detto sopra, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro.
La Corte di cassazione, adita nuovamente da COGNOME, con sentenza della Sezione Seconda, n. 50009/2023, ha ritenuto la motivazione del Provvedimento del Tribunale del Riesame del 24 febbraio 2023 meramente apparente, stante l’omessa valutazione della corretta applicazione del principio di pertinenza e proporzionalità. In particolare, si è evidenziato che «il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare non solo l’impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo modulare il sequestro, e meno invasivi strumenti cauteari, dovendo quando ciò sia possibile, in maniera tale da non ad altri compromettere la funzionalità dei bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare, ma anche tener conto in tale valutazione che il medesimo materiale già stato sequestrato
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in occasione del sequestro poi annullato. Viene, quindi, anche in rilievo il concetto di “sacrificio eccessivo” del diritto del singolo nei confronti della misura rispetto al quale occorre un’analisi specifica, anche in merito al trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, essendo tenuto il Pubblico ministero a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, provvedendo, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto. Si tratta di valutazioni che, all’evidenza, non risult compiute dal provvedimento impugnato, che si è limitato ad ipotizzare che “il P.M. a brevissimo restituirà tutte le copie forensi dei materiali irrilevanti p l’indagine”, senza addurre alcuna spiegazione che possa giustificare tale previsione»,
Il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, nel provvedimento impugnato dal Pubblico Ministero, ha evidenziato che:
il vaglio in ordine al nesso pertinenziale e alla proporzione ablatoria era stato effettuato solo in termini di ritenuta valenza prognostica positiva derivante dalla delega del 1 dicembre 2022 redatta dal Pubblico ministero contestualmente al decreto di sequestro, e dalle annotazioni parziali via via depositate;
-la annotazione conclusiva della polizia giudiziaria, indicata dal Pubblico ministero, era successiva all’udienza innanzi al Tribunale del riésame del 24 febbraio 2023, quindi non conoscibile in quel frangente;
-la difesa aveva dimostrato, e il Pubblico ministero ammesso, che una parte degli elementi da restituire era rimasta ancora tra quelli oggetto di discovery dopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Quindi il Tribunale doveva privilegiare l’approccio garantista caldeggiato dalla Suprema Corte e rilevare un fumus di incompletezza delle operazioni, che, apparentemente, dovevano essere già esaurite nel gennaio 2023.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione e motivazione apparente.
Rileva la Procura che il sequestro nei confronti di COGNOME è stato emesso il 2 dicembre 2022 ed eseguito il 7 dicembre 2022; in pari data, l’ufficio del Pubblico ministero delegava alla polizia giudiziaria, la quale era stata anChe incaricata della esecuzione del sequestro, la restituzione delle copie forensi integrali, senza necessità di nuovo decreto di restituzione, previo riversamento ‘del contenuto delle stesse attinenti ai fatti di reato oggetto del decreto di sequestro e limitatamente a tale contenuto. Si indicava, altresì, come termine per l’esecuzione delle operazioni quello di mesi due dall’esecuzione dei sequestro. Il
13 gennaio 2023 l’hard disk contenente la copia forense dei supporti sequestrati a COGNOME era restituito all’indagato. Inoltre, i dispositivi, intesi come apparecchi sequestrati nel dicembre 2021, erano già stati restituiti da mesi e, quindi, la questione atteneva al contenuto delle copie forensi estrapolate e al trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. A tale proposito, vi era il verbale d operazioni compiute dal servizio di RAGIONE_SOCIALE forense in data 12 dicembre 2022 che dava atto di avere eseguito la parte di delega che accompagnava il decreto di sequestro del 2 dicembre 2022, estrapolando dalle copie forens del computer “Asus” e del telefono già sequestrati a NOME il 2 dicembre 2021 i dati ritenuti di interesse per le indagini, come indicato nel provvedimento di cu trattasi, e di avere successivamente generato un contenitore con i dati di cui all’allegato elenco.
Quindi, rispetto al decreto di sequestro del 2 dicembre 2022, unico provvedimento oggetto del ricorso iniziale, vi sarebbe stato il trattenimento solo dei contenuti pertinenziali ai reati contestati nel decreto stesso, Con estrazione degli stessi effettuata nei termini indicati nella delega (ben prima dei due mesi autorizzati). Il tribunale del riesame, decidendo in data 24 febbraio 2023, invitava l’ufficio di Procura a completare le operazioni con urgenza. In realtà, tali operazioni erano già state effettuate in data 12 dicembre 2022 e l’attività di analisi e studio dei contenuti si era conclusa con la formalizzazione dell’attività stessa nella annotazione del 1 marzo 2023. Nessuna ulteriore ,copia forense restava da restituire, perché a ciò si era provveduto il 13 gennaio e i contenuti pertinenti ai reati di cui al decreto del 1 dicembre 2022 erano stati estrapolati e riversati su un nuovo supporto il 12 dicembre 2022.
Pertanto, il Tribunale del riesame aveva tutti gli atti per valutare la ternpistica impiegata per l’estrazione dalle copie forensi integrali dei contenuti pertinenziali ai reati di cui al decreto di sequestro; con l’annotazione del 1 marzo 2023 aveva anche lo scritto che gli avrebbe permesso di valutare se i contenuti estratti dalla copia forense in data 12 dicembre 2022 fossero o meno pertinenziali a tali fattispecie.
Il Tribunale del riesame non ha correttamente interpretato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente laddove ha ritenuto di dover valutare l’adeguatezza e la pertinenzialità, con un giudizio ex ante.
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero, all’atto del sequestro, aveva definito un cronoprograrorna per la verifica di quanto estrapolato, del cilk -le l’ordinanza impugnata ha dato atto, programma che risulta puntualmente rispettato dal momento che la copia forense è stata restituita tempestivamente éd i contenuti pertinenti di cui al decreto del 1 dicembre 2022 estrapolati e riversati su nuovo
supporto. L’analisi si è svolta in poco più di due mesi e i contenuti pertinenti ai reati contestati evidenziati progressivamente in annotazioni parziali già versate in atti al momento della prima ordinanza e nell’annotazione conclusiva depositata il 1 marzo 202:3.
3.La difesa ha depositato memoria, con allegati, evidenziando che non corrisponde al vero che i contenuti pertinenti ai reati contestati sarebbero stati evidenziati in annotazioni parziali di polizia giudiziaria e in quella conclusiva del marzo 2023. In realtà, alla data di pronuncia della sentenza el la Seconda Sezione della Corte di cassazione (4 ottobre 2023) l’indagato gra ancora in attesa della restituzione del materiale donato indistintamente dalle copie forensi sequestrate.
La delega di indagine per le operazioni tecniche sarebbe carente in quanto si limitava a impartire istruzioni con riguardo ai dati contenuti sul telefono I Phone, senza alcun riferimento agli altri supporti sequestrati, anch’essi già oggetto di copia forense.
Rileva la difesa che ciò che è stato sottovalutato è il fatto che il decreto di sequestro annullato dall’ordinanza impugnata è stato operato, a un anno di distanza, sulle copie forensi di materiale informatico già oggetto di sequestro l’anno precedente, annullato, insieme all’ordinanza del Tribunale del riesame che lo aveva confermato, dalla Sesta Sezione di questa Corte in data 12 ottobre 2022. La sentenza della Seconda Sezione fa esplicito riferimento a quell’ annullamento, richiedendo, oltre a una valutazione circa il rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità, anche una specifica e adeguata motivazione circa la necessarietà del ricorso a quel mezzo di ricerca della prova.
In data 26 aprile 2024 sono stati depositati dalla difesa motivi nuovi, nei quali si evidenzia che:
non esiste alcuna delega di indagine emessa dai Pubblici ministeri in pari data rispetto al decreto di sequestro delle copie forensi relative al materiale già sequestrato un anno prima, ma esiste una generica delega, in data 1 dicembre 2022, indirizzata alla polizia giudiziaria, con la quale si ‘disponeva la estrapolazione delle copie forensi del solo telefono modello I Phone sequestrato il 2 dicembre 2021, da attuarsi limitatamente al contenuto delle stesse attinenti ai fatti reato oggetto del sequestro. La delega non riguarda le copie forensi relative agli altri supporti elettronici sequestrati all’indagato. Non riveste, allo rilevanza decisiva i’avere ricorse del Pubblico ministero evidenZiato come la restituzione delle copie forensi e del materiale sia avvenuto in data 13 gennaio 2023.
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Come notato nell’ordinanza impugnata, ad oggi non si è ancora in possesso dei verbali tecnici delle operazioni compiute su tutti i supporti informatici per capire quali siano state le operazioni di copiatura e di analisi dei dati acquisiti. Ancora non si ha conoscenza di ciò che il Pubblico ministero ha fatto in merito alla estrapolazione dei dati rilevanti e quanti consulenti siano stat nominati. Ancora non si sa quale sia il termine assegnato per l’ultimazione della consulenza e quali i criteri di selezione con cui abbia operato.
Il Pubblico ministero tenta di avallare una ricostruzione dell’istituto del decreto di perquisizione e di sequestro come di un atto à formazione motivazionale progressiva, anche postuma rispetto alla esecuzione e all’analisi del materiale sequestrato, integrabile con il richiamo a successive attività sotto il profilo della completezza e sufficienza della motivazione. Gli inquirenti hanno proceduto ricorrendo a decreti di sequestro a finalità esplorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.L’ordinanza impugnata si è correttamente adeguata al principio di diritto dettato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Seconda Sezione di questa Corte di cassazione.
2.1. Rileva il Collegio che viola il principio di proporzionalità e adeguatezza il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e, comunque, senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione, tenuto conto che il principio d proporzionalità impone che il vincolo sia ab origine commisurato a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all’indicazione di criteri di selezione dei dati sia temporalmente, al fine della restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro della stessa che, nel caso in esame, a un anno dal primo sequestro dei supporti informatici, all’atto della restituzione è stata oggetto di ulteriore sequestro con decreto del Pubblico ministero.
2.2.L’ordinanza impugnata ha giudicato, con argomenti logici e coerenti, il sequestro probatorio carente circa la necessità di farvi ricorso e privo di idonee indicazioni sui dati da ricercare, sui criteri per effettuare la ricerca, sull’ ambi temporale della loro selezione, indicato, per di più, in un atto esterno (una delega relativa, poi, a un solo apparecchio), sulle ragioni per le quali, anche a
fronte del sequestro dell’anno precedente, annullato, si dovesse neCessariamente procedere a un nuovo !.;equestro generalizzato e onnicomprensivò di tutti i dati contenuti nella copia forense che stava per essere restituita.
Inoltre, il Tribunale del riesame di Torino, adeguandosi ai prihcipi di diritto dettati della Seconda sezione, ha evidenziato che l’esigenza di rendere prevedibile la tempistica mediante la adozione di una adeguata Organizzazione (peraltro tenendo conto anche del periodo anteatto di disponibilità ,del medesimo materiale sequestrato a fine 2021), non può ritenersi soddisfatta al punto da consentire delle valutazioni attuali completi ed esaurienti in ordine all’avvenuto rispetto del nesso di pertinenza e della connessa proporzione tra invasività del mezzo, obiettivo probatorio e risultato.
2.3.Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dal Tribunale del riesame circa il fatto che se il tenore letterario della delega consentiva di intuire ch dopo la già avvenuta acquisizione e copiatura, si sarebbe provveduto a una sollecita selezione restituzione dei dati, tuttavia mancava ogni riferimento a disposizioni organizzative precise sul tipo di attività da svolgere in rapporto 1)alle risorse umane da impiegare ai tempi e ai mezzi tecnici di lavorazione, 2)ai criteri tecnici e metodici adottati in ordine allo scarto e alla restituzione nella esclusiva disponibilità del titolare di tutto quanto non ritenuto pertinente ai rea contestati, e, quindi, specularmente, in ordine al trattenimento degli elementi ritenuti idonei e necessari alla prova dei fatti.
2.4.Alla luce di ciò, il Collegio della cautela ha correttamente ritenuto che da ciò deriva la impossibilità di eseguire quella valutazione differita del nesso pertinenziale al di là di una semplice prognosi presuntiva iniziale ottimistica. A distanza di oltre un anno dal sequestro del 2021 e di un altro trimestre dal nuovo sequestro, infatti, ancora non appariva chiaramente definito il quadro di quanto definitivamente raccolto e isolato dal resto della copia forense integrale, fino all’annotazione di Polizia giudiziaria del 30 ottobre 2023, depositata in atti ed evocata nella memoria del Pubblico ministero. Solo in base ad essa’ sopraggiunta a distanza di dieci mesi dai sequestro qui in esame, si è potuto procedere alla redazione dell’avviso ex 415-bis cod. proc. pen. del 01 dicembre 2023 che – a dimostrazione del vulnus relativo a ogni possibilità di prevedere una ragionevole durata delle operazioni – si è arricchito di una molteplicità di ulteriori ipotesi reato nuove, anche a carico di altri soggetti.
2.5.Avendo la difesa dimostrato e il Pubblico ministero amrr esso che una parte degli elementi da restituire era rimasta ancora tra quelli resi oggetto di discovery dopo l’avviso ex 415-bis cod. proc. pen., il Tribunale ha correttamente ritenuto di dovere seguire l’orientamento 112jrnleu rZq di questa Corte e
rilevare un fumus di incompletezza delle operazioni che apparentemente dovevano essere già esaurite nel gennaio 2023.
2.6. Occorre, in conclusione, ribadire il principio secondo il quale in tanto è possibile disporre un sequestro “esteso”, e magari totalizzante, in quanto si spieghi -caso per caso – perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per cui si procede e la finalità probatoria debba avere – in quella determinata fattispecie – una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l’oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 32265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262898).
3.Da ciò discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 2 maggio 2024
Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente