Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1280 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Pasquale nato a MILANO il 04/06/1976
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Monza Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Monza ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di NOME COGNOME avverso il decreto di perquisizione e sequestro reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza; sequestro caduto su diversi beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, indagato per concorso in corruzione propria, e in particolare su due telefoni cellulari, alcuni documenti (rivenut presso l’abitazione dell’indagato), nonché su due agende cartacee e sulla copia informatica di diversi account di posta elettronica (rinvenuti presso lo studio professionale del De Sena, esercente la professione di avvocato).
Si propongono tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. atteso il difetto di motivazione, del provvedimento genetico e dell’ordinanza che ne ha confermato la legittimità in ordine alla finalità probatoria perseguita con il sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 253 cit. viene prospettata sostenendo un difetto assoluto di motivazione in punto di proporzionalità del sequestro avuto riguardo, in particolare, ai dispositivi informatici sottoposti vincolo, al contenuto nonché al contenuto delle copie informatiche degli account di posta elettronica sottoposti a sequestro.
Il decreto impugnato, infatti, risulterebbe esteso senza limitazione alcuna ai dati ivi contenuti, senza che risulti resa alcuna giustificazione in tal senso; né, ancora, emergerebbe una precisa indicazione dei criteri fattuali, anche sul versante della relativa perimetrazione temporale, che dovrebbero guidare la selezione dei relativi contenuti, con conseguente onere di restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti e con puntuale indicazione anche dei tempi in cui detta attività di selezione andrebbe effettuata.
Difetto di motivazione che il Tribunale avrebbe escluso con argomentare meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 103 cod. proc. pen. perché sarebbero stati sequestrati dispositivi e account di posta recanti dati relativi all’atti professionale dell’indagato, come messo in immediata evidenza dalla mera disamina dei relativi indirizzi. Censura, questa, erroneamente superata con l’affermazione che si tratterebbe di beni costituenti corpo dell’ipotizzato reato di corruzione quando, di contro, la già rilevata genericità del contenuto del decreto dava spazio al vizio in questione, considerato il portato indistintamente omnicomprensivo del sequestro, in quanto tale destinato anche a comprendere contenuti inerenti l’attività professionale del COGNOME, all’evidenza eccentrici rispetto all’accusa fondante l’iniziativa cautelare in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita l’accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico, oltre che manifestamente infondato.
L’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e, per quel che qui immediatamente interessa, in relazione alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, deve essere modulato, da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito che viene contestato, alla relazione che le cose sulle quali deve cadere i
sequestro devono presentare con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare e alla finalità probatoria concretamente perseguita tramite il sequestro.
Nel caso, il decreto gravato da riesame si atteneva puntualmente a siffatte coordinate di principio e di tanto il Tribunale ne ha dato adeguato conto, senza che sul punto il ricorso si confronti puntualmente con le risposte offerte dalla decisione impugnata sul tema.
In particolare, risultano adeguatamente descritti il tipo di reato, i.e. la corruzione propria resa in concorso con NOME COGNOME ascritta al COGNOME, nonché i termini della relativa vicenda con specifico riguardo al contenuto e alle modalità di avvenuta definizione dell’accordo corruttivo, nel caso definito mediante comunicazioni via chat telefoniche, in parte riscontrate presso il telefono, già sequestrato, del concorrente, il c dispositivo recava, peraltro, il segno della avvenuta cancellazione di alcuni messaggi.
Da qui la puntualizzazione, messa adeguatamente in luce dal Tribunale, diretta ad emarginare la finalità probatoria perseguita, legata alla necessità di acquisire ulterior momenti probatori diretti a c:onsolidare ulteriormente il contesto complessivo del fatto di reato ascritto al ricorrente.
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento, considerando il perimetro della regiudicancla devoluta alla Corte, finisce per assumere un rilievo assorbente rispetto alle ulteriori critiche mosse dal ricorso con la terza censura: se, infatt la seconda censura appare ontologicamente limitat al sequestro dei due cellulari e del contenuto complessivo degli account di posta elettronica riferibili al ricorrente, la terz doglianza risulta espressamente circoscritta ai medesimi beni (si veda il terzo capoverso della relativa censura), si da far coincidere il portato oggettivo delle due contestazioni.
Va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte i principi di “adeguatezza”, “proporzionallità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evita un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 3 21271 del 7/5/2014, COGNOME, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, COGNOME, RV. 254712).
Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo c le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un eq bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, COGNOME c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la
persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. RAGIONE_SOCIALE Romania).
4.1. Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio.
La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabille alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità – impeditiva o probatoria – perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.
4.2. Ciò premesso, dall’estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, ge consegue l’illegittimità dei sequestri a fini probatori riguardan possibili contenitori informatici che conducano, in difetto di specifiche ragioni, al indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 264092).
Senza escludere a priori la legittimità di tali vincoli, va infatti ribadita l’esigen evitare che la misura assuma una valenza meramente esplorativa: in questa ottica, sarà onere del pubblico ministero adottare una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME Rv. 279949-02).
Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato. Ciò in quanto l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copi mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949-01).
4.3. Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati finiscano per coinvolgere persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.
Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura
sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:
le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, dando contezza delle ragioni che possano giustificare l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusi dei dati personali archiviati.
4.4. Nel caso, la verifica operata dal Tribunale quanto al portato della motivazione giustificativa sottesa all’atto impugnato denunzia un mal governo delle superiori indicazioni di principio.
Ad avviso del Tribunale’ la disponibilità da parte dell’indagato di più dispositivi e d svariati account di posta elettronica rendeva impossibile ex ante la ricerca e selezion documenti di interesse investigativo e imponeva l’esecuzione di copia forense di tutti i dati ivi contenuti, anche alla luce della complessità dell’attività di indagine in corso, t da giustificare l’onnicomprensività originaria del disposto sequestro; per altro verso, si evidenzia ancora nella decisione gravata, che nel corso della stessa perquisizione la polizia giudiziaria avrebbe in via prospettica chiarito che il contenuto estrapolato sarebbe stato circoscritto a quanto di interesse investigativo, così da contemperare al meglio i vari interessi confliggenti.
4.4.1. Vi è, tuttavia, che se le prime considerazioni ben possono valere a sostenere l’ampia estensione del sequestro operato nella specie – caduto, per quanto detto sull’insieme di dati informatici contenuti nei due dispositivi di telefonia mobile e sull’int portato dei diversi account mail riferibili all’indagato-, l’altra indicazione motiva o inequivoco riscontro della marcata inadeguatezza della giustificazione argomentativa adottata a sostegno del sequestro, palesemente distonica rispetto agli oneri rappresentativi sopra sintetizzati sub b) e c), il cui portato delimitativo non solo non può sopravvenire rispetto alla emissione del sequestro ma non può neppure dipendere dalle scelte indicative rese dalla polizia giudiziaria in sede di esecuzione.
4.4.2. Recuperando, COGNOME– alcune indicazioni critiche esposte dal terzo motivo di ricorso, va altresì considerata la posizione professionale del ricorrente, quale chiave di condotta che imponeva margini di argomentata delimitazione del perimetro di operatività del vincolo da apporre ancora più stringenti e rigorosi.
Ad avviso della Corte, il fatto che perquisizione e sequestro nel caso dovessero essere realizzati presso lo studio di un difensore imponeva una ancor più definita delimitazione dei dati da apprendere, delle coordinate nonché dei tempi e delle modalità che avrebbero dovuto guidarne la selezione.
Di certo, le guarentigie sancite dall’art. 103 cod. proc. pen. non operano per il difensore indagato. Là dove, tuttavia, l’esecuzione del sequestro, per l’ampio respiro del vincolo previsto, possa coinvolgere documentazione afferente rapporti del professionista con terzi da lui assistititi estranei al procedimento penale e al reato che lo riguardano, tornano nuovamente in gioco i limiti dettati dalla citata disposizione ( tant’è che nel caso risultano rispettate le relative formalità con autorizzazione del Giudice per le indagin preliminari).
In altre parole, il decreto non poteva non contenere a monte i criteri di individuazione della categoria di dati suscettibili di apprensione funzionali – filtrati sotto il ver soggettivo ma anche cronologico- funzionali a guidare una successiva attività di selezione degli elemento trattenuti; attività da rendere, a fronte della massima estensione del vincolo apposto, riducendo al massimo potenziali condotte lesive di posizioni difensive diverse da quelle del ricorrente, legate a questo da rapporti professionali.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto di perquisizione e sequestro del procuratore della repubblica presso il tribunale di Monza del 28/06/2024 limitatamente ai dispositivi telefonici e alle copie informatiche del contenuto degli account di posta elettronica sottoposti a sequestro e per l’effetto ne dispone la restituzione al ricorrente. Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza per l’esecuzione.
Così è deciso, 12/11/2024