Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5198 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5198 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME
IGNAZIO COGNOME NOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Racale il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha dedotto l’abnormità del provvedimento impugnato e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 agosto 2025, il G.i.p. del Tribunale di Lecce – al quale il pubblico ministero, avendo ritenuto che non si dovesse disporre il sequestro probatorio che era stato richiesto dalla persona offesa dal reato NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 368 cod. proc. pen., aveva trasmesso la richiesta dello COGNOME -, rigettava tale richiesta della persona offesa.
Avverso l’indicata ordinanza del 18 agosto 2025 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi, con i quali il ricorrente lamenta:
la violazione dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 125 cod. proc. pen., e il «vizio di motivazione apparente, insufficiente o illogica», in quanto il G.i.p. del Tribunale di Lecce non si sarebbe «confronta specificamente con i motivi e le esigenze istruttorie dettagliate indicate nell’atto di querela depositato il 17 luglio 2024 e nella memoria difensiva nr. 2 depositata in data 31 marzo 2025», essendosi «arresta a valutazioni generiche e apodittiche, omettendo un effettivo scrutinio delle esigenze investigative residue prospettate dalla persona offesa»;
l’«omessa considerazione degli elementi di prova offerti dalla persona offesa ai sensi dell’art. 90 c.p.p.» e l’«omessa valutazione delle esigenze investigative residue», in quanto il G.i.p. del Tribunale di Lecce non avrebbe dato «atto nØ della valutazione delle specifiche allegazioni contenute nella memoria difensiva, nØ delle ragioni per cui le stesse sarebbero
considerate ‘irrilevanti’ ai fini delle indagini», rendendo, così, una motivazione «meramente apparente, non essendo correlata alle doglianze effettive della parte istante»;
la violazione degli artt. 125, 253 e 368 cod. proc. pen. «per motivazione manifestamente illogica e apparente», sotto i profili: 3.1) dell’«rronea interpretazione della funzione del sequestro probatorio e confusione tra ‘copia documentale’ e ‘corpo del reato’», atteso che «itenere la prova ‘già acquisita’ attraverso le copie Ł una manifesta illogicità»; 3.2) del «ravisamento del concetto di ‘attività meramente esplorativa’», atteso che, «el caso di specie, la richiesta era puntuale e mirata», in quanto «si chiedeva di sequestrare gli strumenti che, secondo una precisa ipotesi investigativa, sarebbero stati utilizzati per commettere il reato»; 3.3) dell’«llogicità manifesta sulla presunta irrecuperabilità delle prove per decorso del tempo», atteso che «i dati digitali possono essere recuperati anche a distanza di molto tempo e nonostante tentativi di cancellazione»;
quanto alla ritenuta (da parte del G.i.p. del Tribunale di Lecce) impossibilità di riqualificare la richiesta come richiesta di sequestro preventivo, che «se il PM avesse correttamente qualificato la necessità di un sequestro probatorio, non ci sarebbe stato bisogno di discutere di una sua ‘riqualificazione’ in preventivo, procedura per la quale effettivamente la parte offesa non ha iniziativa autonoma».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Ciò per la preliminare e assorbente ragione che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione – che il Collegio, condividendolo, intende ribadire -, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti a norma dell’art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, Ł sottratto a ogni mezzo d’impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall’art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42969 del 04/10/2007, COGNOME, Rv. 238100-01; Sez. 6, n. 2881 del 10/06/2002, COGNOME, Rv. 223717-01. Tra le sentenze non massimate: Sez. 2, n. 33626 del 09/06/2023, COGNOME; Sez. 3, n. 26006 del 21/03/2023, C.; Sez. 2, n. 45566 del 13/10/2021, COGNOME).
A norma dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso si estende alla censura di asserita abnormità del provvedimento impugnato che Ł stata avanzata con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., atteso che tale censura costituisce, in effetti, un motivo nuovo.
La stessa censura Ł, in ogni caso, manifestamente infondata, atteso che l’ordinanza impugnata: a) non Ł avulsa dal sistema, giacchØ costituisce espressione del potere che l’art. 368 cod. proc. pen. attribuisce al giudice per le indagini preliminari di pronunciarsi sulla richiesta dell’interessato di sequestro probatorio che il pubblico ministero abbia ritenuto di non dovere disporre; b) non determina una situazione di stasi procedimentale, ben potendo il pubblico ministero proseguire nelle indagini.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME