Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a S. Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Tortona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 20/07/2023 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. presso il predetto Tribunale in data 05/07/2023.
In particolare, il Tribunale ha annullato il provvedimento limitatamente alle somme di danaro sequestrate, disponendone la restituzione all’avente diritto e confermando, nel resto, il decreto di convalida.
Propongono ricorso per cassazione il COGNOME, la COGNOME e l’COGNOME, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza per non avere il Tribunale preso atto della mancanza di motivazione sia in ordine al fumus per la mancata descrizione della condotta ipotizzata (lacuna cui aveva tentato in parte di rimediare con il proprio provvedimento), sia in ordine alle esigenze probatorie, che neppure nel contraddittorio dell’udienza di riesame erano state indicate dal P.M. Pertanto, il Tribunale aveva illegittimamente integrato la motivazione del decreto di convalida, essendo tale potere escluso dalla più recente giurisprudenza.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, ritenendo le doglianze nel loro complesso infondate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente al sequestro dell’agenda e dei cellulari.
Con un indirizzo interpretativo ormai del tutto consolidato, questa Suprema Corte ha chiarito che «il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte, evidenziata l’assenza di motivazione dell’originario decreto e l’avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41132 del 27/09/2023, Il Grande).
Tali principi devono trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha provveduto ad integrare il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M., che appare del tutto carente non solo nella indicazione delle condotte addebitate ai ricorrenti (essendovi solo un richiamo agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990), ma anche – ed è quel che più rileva in questa sede nella individuazione delle esigenze probatorie da preservare attraverso il sequestro.
Il decreto di convalida aveva infatti richiamato la natura di corpo di reato e di cose ad esso pertinenti, “necessarie probatoriamente nonché ai fini di un futuro dibattimento”, aggiungendo poi – dopo un inciso dedicato allo stupefacente e alla
necessità di approfondirne qualità e quantità – che gli altri beni costituivano “cose pertinenti al reato necessarie per acquisire eventuali ulteriori elementi e ricostruire compiutamente la vicenda per cui si procede” (cfr. pag. 2 del decreto del P.M.).
Appare superfluo sottolineare le connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazione, trattandosi di rilievi applicabili ad una serie indefinita fattispecie del tutto eterogenee, difettando qualsiasi concreta precisazione in ordine alle esigenze probatorie effettivamente perseguite nello specifico procedimento a carico dei ricorrenti (esigenze che non risultano essere state indicate neanche nel contraddittorio dell’udienza di riesame). Deve conseguentemente ritenersi illegittima, come fondatamente rilevato nei ricorsi, l’opera di integrazione compiuta dal Tribunale (che aveva posto in correlazione i telefoni cellulari in sequestro con le risultanze in atti, comprovanti l’utilizzo di t apparecchi per tenere i contatti con i clienti).
Quanto fin qui esposto impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida: statuizione che peraltro deve essere limitata all’agenda e ai cellulari in sequestro, di cui va disposta la restituzione agli aventi diritto.
A tali conclusioni non può invece pervenirsi per lo stupefacente e la pistola in sequestro, dovendo farsi applicazione – trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria – dell’art. 321, comma 7, cod. proc. pen., che impone il mantenimento in sequestro precludendo la restituzione: disposizione dettata in tema di sequestro preventivo e tuttavia applicabile, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, anche nell’ipotesi di sequestro probatorio (cfr. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690 NUMERO_DOCUMENTO 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e il decreto di sequestro limitatamente all’agenda e ai cellulari disponendone la restituzione all’avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 31 gennaio 2024
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