Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di MASSA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Massa, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 11/10/2023 confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Massa il 14/9/2023 nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. Rileva che nonostante lo stesso organo dell’accusa abbia ritenuto nel provvedimento di non convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria del 14/9/2023 che non sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine alla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti in sede di perquisizione, il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di convalida del sequestro; che, dunque, i beni in sequestro non sono né
corpo di reato, né oggetto di profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo su cui si fonda.
1.1 Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, COGNOME; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, COGNOME, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie il Tribunale ha ben evidenziato, quanto alla sussistenza del fumus, che le circostanze di tempo e di luogo (il ricorrente era a bordo di una autovettura sulla quale erano state apposte targhe di provenienza furtiva ed al cui interno vi erano strumenti atti allo scasso, tra cui una smerigliatrice che emanava ancora odore di ferro tagliato e numerosi oggetti sottratti poco prima in Vignola dalla cassaforte di NOME COGNOME, ivi compresa la somma di denaro di circa ventimila euro; detta auto aveva percorso l’autostrada Parma-La Spezia, prima di essere fermata; tale percorso è compatibile con il luogo in cui era poco prima avvenuto il furto, così come l’orario e la presenza della smerigliatrice da
poco adoperata; il tentativo di fuga alla vista degli operanti), unita all’assenza di qualsivoglia spiegazione in ordine alla provenienza dell’ing somma di denaro occultata sulla persona (oltre sessantamila euro) e degli a oggetti, depongono nel senso della sua illecita provenienza.
1.2 Del resto, è noto che le condizioni generali per l’applicabilità delle cautelari personali, indicate nell’art. 273 cod. proc. pen., non sono esten per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; di conseguenza, ai fi verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordin sequestro preventivo di un bene, è preclusa ogni valutazione sulla sussiste degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n 25/3/1993, Gifuni, Rv. 193117 – 01), in correlazione alla diversità – peralt rango costituzionale – dei valori coinvolti (Corte cost., sentenze n. 2 10/12/1986 e n. 48 del 9/2/1994; Corte Cost., ordinanza n. 153 del 4/5/200 Sezioni Unite, n. 26268 del 28/3/2013, COGNOME, non nnassimata sul punto).
Dunque, l’affermazione di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per determinato reato non costituisce ostacolo, in via generale ed automati all’adozione di una misura cautelare reale nei confronti della medesima perso e per il medesimo reato. Diversa, invero, è la nozione di gravi indi colpevolezza, elemento indefettibile per l’applicazione di una misura cautel personale, rispetto a quella di fumus commissi delicti, costituente presupposto per l’adozione di una misura cautelare reale. Sul punto, le Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che, ai fini della verifica delle condizioni di legittim sequestro preventivo (ma la questione è identica con riferimento al seques probatorio), il Tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitars controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rim preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezz alla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 21 – 01; Sezioni Unite, n. 4/1993 citata). Va inoltre rilevato che costituisce pr ampiamente condiviso quello secondo cui la valutazione di insussistenza de presupposto del fumus commissi delícti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelar personale solo se l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata s motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattis criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della m cautelare reale (Sezione 3, n. 30286 del 19/4/2021, Giudici, Rv. 282135 – 0 Sezione 6, n. 20839 del 7/2/2018, COGNOME, Rv. 272954 – 01; Sezione 5, 21525 del 8/2/2018, COGNOME, Rv. 273127 – 01; Sezione 2, n. 22207 d 29/4/2014, Ianì, Rv. 259758 – 01).
1.3 Il motivo di ricorso è, dunque, anche aspecifico, in quanto non
confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che nei termini sopra sintetizzati ha dato conto delle ragioni che hanno condotto alla conferma del decreto di convalida del Pubblico ministero.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.