Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34985 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34985 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del AVV_NOTAIO Ministero di rigetto dell’istanza di restituzi one della patente di NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO, sottoposta a sequestro il 9 aprile 2024. Il provvedimento impugnato fa seguito alla sentenza n. 46273 del 20 settembre 2024, emessa da questa Corte, con cui è stato annullato senza rinvio il precedente decreto del G.I.P. di Bergamo del 3 maggio 2024, poiché aveva provveduto de plano a respingere l’opposizione alla decisione del AVV_NOTAIO Ministero.
La vicenda trae origine dal decreto di perquisizione emesso il 20 marzo 2024 dalla Procura di Bergamo, finalizzato al sequestro delle patenti di guida ritenute indebitamente conseguite. In particolare, il COGNOME è indagato per falsità
ideologica in atto pubblico ex artt. 48 e 480 cod. pen. e per uso di mezzi fraudolenti nell o svolgimento dell’ esame teorico per conseguire il titolo ex art. 1 l. 475/1925, con riferimento alla patente di guida n. NUMERO_DOCUMENTO.
In occasione dell’esecuzione del sequestro, però, il 9 aprile 2024, l’indagato consegnava spontaneamente una patente recante diversa sigla (n. NUMERO_DOCUMENTO). La polizia giudiziaria procedeva comunque al sequestro, precisando trattarsi di un errore materiale nell’indicazione contenuta nel decreto del AVV_NOTAIO Ministero. La difesa chiedeva la restituzione della patente , eccependo l’incongruenza tra bene ricercato sulla base delle delega e bene sequestrato nonché la mancanza della necessaria convalida del P.M., in quanto si trattava di sequestro d’iniziativa. Il AVV_NOTAIO inistero rigettava l’istanza di restituzione .
Seguiva l’ opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decisa dal G.I.P. dapprima con decreto del 3 maggio 2024 (poi -come detto -annullato da questa Corte) e successivamente con l’ordinanza dell’8 aprile 2025 ora in esame, con cui è stata ritenuta immutata la necessità del sequestro probatorio.
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, il COGNOME -a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO -ha impugnato per Cassazione l’ordinanza del G.I.P. di Bergamo, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 2, 355, 263, comma 5, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione. Sostiene che il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria il 9 aprile 2024, su una patente diversa da quella di cui al decreto del AVV_NOTAIO Ministero, costituisse attività d’iniziativa soggetta a convalida del P.M., mai intervenuta, con conseguente inefficacia del vincolo. Lamenta che il G.I.P. non abbia esaminato tale profilo, limitandosi a ribadire la sussistenza della necessità del sequestro probatorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 2, 253 e 262 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere il giudice affrontato i rilievi circa l’assenza di fumus commissi delicti e la mancanza di esigenze probatorie. Sottolinea che, a seguito delle indagini, sarebbe emersa l’insussistenza dell’ipotesi di reato contestata, posto che l’imputato avrebbe sostenuto autonomamente l’esame di guida senza l’ausilio degli apparati elettronici contestati, circostanza avvalorata da intercettazioni. Aggiunge che, in ogni caso, il sequestro non sarebbe più necessario ai fini di prova, essendo già agli atti videoregistrazioni e intercettazioni sufficienti all’uopo . Infine, rileva la contraddittorietà della motivazione del G.I.P., il quale avrebbe prospettato la
confisca del documento in caso di condanna, confondendo sequestro probatorio e preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dagli atti risulta una discrasia tra la sigla alfanumerica identificativa della patente indicata nel decreto di perquisizione e quella relativa al documento effettivamente sequestrato. È dunque necessario accertare se l’incongruenza sia frutto di mero errore materiale, che non inciderebbe sull ‘identificazione del l’oggetto il cui sequestro era stato delegato dal AVV_NOTAIO Ministero (ovvero l’unica patente di guida conseguita dal COGNOME) , o se, nel presente caso, si sia proceduto al sequestro di un bene esistente diverso da quello contemplato dal provvedimento del AVV_NOTAIO Ministero (un’altra patente del COGNOME) .
Tale verifica non è stata adeguatamente compiuta dal G.I.P., che ha omesso di motivare sul punto limitandosi a ribadire la necessità del ‘sequestro probatorio in relazione alla valutazione nel merito dell’accusa’, e alla possibile sua confisca: senza chiarire se il documento oggetto testuale del decreto di sequestro emesso dal AVV_NOTAIO Ministero esistesse o meno e se, in definitiva, si sia trattato di un unico documento, indicato semplicemente con un numero errato, oppure di una pluralità di documenti: caso , quest’ultimo, in cui si dovrebbe effettivamente parlare di un sequestro di iniziativa della Polizia Giudiziaria, poiché caduto su un bene diverso da quello oggetto della delega del AVV_NOTAIO Ministero.
Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che dovrà espressamente valutare la corrispondenza tra il bene oggetto del decreto emesso dal AVV_NOTAIO Ministero e quello sottoposto a sequestro, nonché -in caso negativo -le eventuali conseguenze su validità ed efficacia del vincolo in difetto di convalida.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.
Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME