Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
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nato a FORMIGINE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE DI MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Modena, decidendo sulla richiesta di riesame presentata dal terzo interessato NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un’autovettura emesso dal Pubblico ministero in relazione ad un ipotizzato reato di riciclaggio, disponeva il mantenimento del sequestro e rimetteva al giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà del bene.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, lamentando “violazione degli artt. 355.2 e 125.3 c.p.p. per carenza di motivazione dei provvedimenti”.
Il Tribunale ha affermato che il decreto del Pubblico ministero era privo di motivazione, in assenza anche della configurabilità di una funzione probatoria del sequestro, cui conseguiva la illegittimità del vincolo apposto, e ha riconosciuto nel contempo la buona fede del ricorrente, che acquistò regolarmente il veicolo, pagandone il prezzo, corrispondente al valore di mercato.
Tuttavia, il Tribunale ha errato nel ritenersi “legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state radicalmente e illegittimamente pretermesse”.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso va rigettato per l’infondatezza del motivo proposto.
Il Tribunale ha osservato che il veicolo posto sotto sequestro era stato immatricolato per la prima volta a favore della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), che due anni dopo aveva presentato querela per appropriazione indebita nei confronti di tale NOME COGNOME, il quale aveva noleggiato il mezzo senza pagare i canoni e senza poi restituirlo.
Da successivi accertamenti era emerso che l’autovettura aveva avuto diversi passaggi di proprietà il primo dei quali in favore della RAGIONE_SOCIALE, avvenuto attraverso la presentazione di falsa documentazione, circostanza in ragione della quale la RAGIONE_SOCIALE presentò una integrazione di querela.
Ne consegue che sussiste una potenziale controversia avente ad oggetto la proprietà del bene oggetto di riciclaggio tra la prima società intestataria del bene e il ricorrente, ultimo detentore.
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L’art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l’art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nella individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro.
L’ordinanza impugnata, pertanto, ha seguìto il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di restituzione della cosa sequestrata, alla luce delle suddette disposizioni, il giudice penale procedente, ove accerti l’esistenza di una controversia sulla proprietà nonché la serietà della stessa, specie in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283173-01; Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277935-01; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264532-01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260318-01; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 259917-01).
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/02/2024.