Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8563 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8563 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – Rappresentato Da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 27/10/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del consigliere relatore, il procuratore generale conclude, riportandosi alla memoria in atti, per il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, dato atto di aver cognizione della memoria del procuratore generale, discute i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, impugna l’ordinanza del 5 novembre 2025 del Tribunale di Milano, che ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di convalida da parte del PM della perquisizione e sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria l’8 ottobre 2025 .
In particolare, il ricorrente deduce con il primo motivo mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente dal momento che l’inesistenza di documentazione fotografica impediva il confronto della merce sequestrata ed il logo figurativo del marchio prodotto in atti.
In altri termini, l’ordinanza impugnata risulta concretamente fondata su elementi che non sono presenti agli atti del fascicolo del riesame.
Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dal momento che i giudici di merito non ha tenuto in considerazione gli elementi addotti per contestare la sussistenza del fumus commissi delicti .
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria del 26 gennaio 2025 la difesa contestava: -a) l’astratta configurabilità dell’art. 474 cod. pen., atteso che il giudice di merito non aveva proceduto al confronto visivo della merce in sequestro; –b) l’assenza di motivazione per relationem della ordinanza impugnata, mancando la descrizione e valutazione comparativa degli articoli recanti il marchio del ricorrente; -c ) la mancata valutazione della documentazione da parte del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento.
Prima di esaminare tali motivi, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che nella nozione di ‘ violazione di legge ‘ per cui soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710).
Ciò posto, sempre le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai da tempo precisato che, in tema di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.
Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero.
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, COGNOME e altri, Rv. 206657).
Orbene, il Tribunale del riesame era stato destinatario di una serie di depositi documentali rilevanti ai fini del decidere, riguardanti da un lato la registrazione del marchio Jeans Yesed e dall’altro le fotografie relative ai capi di abbigliamento commercializzati dai quali emergerebbe la diversità del marchio rispetto a quello riconducibile al marchio Armani.
Tali elementi risulterebbero determinare una situazione – in tema di fumus – assolutamente dubbia. Tale situazione di dubbio e tali elementi documentali allegati il Tribunale non ha nemmeno considerato, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge.
Infatti, se, da una parte, l’omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse
le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272739; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600), dall’altra la denunzia dell’omessa o inadeguata valutazione, nell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal Tribunale del riesame è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. allorquando, come nel caso di specie, sulla rilevanza e sull’apprezzamento del singolo dato e/o del complesso probatorio vi sia stata una specifica deduzione per iscritto dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 22333 del 06/12/2012, Lagravanese, Rv. 252885) e i suddetti vizi emergano in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione (Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. V6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686).
Al riguardo, il Tribunale pur avendo dato atto della impossibilità di procedere ad un confronto del marchio con le fotografie allegate dalla difesa in mancanza in atti delle fotografie della merce in sequestro, ha fondato la verosimile riconducibilità dei beni al marchio Armani sulla scorta di quanto dichiarato dagli stessi consulenti della casa di moda, ossia soggetti legati alla stessa casa di moda potenzialmente danneggiata.
L’ordinanza di mantenimento del vincolo risulta altresì violativa del principio di proporzionalità con conseguente indebita compressione della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’ art. 41 Cost.
Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della C. dei diritti fondamentali dell’Unione dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.
L’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza B. del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. COGNOME, Rv. 273548).
Nella sentenza COGNOME, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto
della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, cit.).
Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l’argomento dell’autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato.
Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.
E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa (pag. 12 della sentenza).
Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo .procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’ an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato -lo spossessamento del bene e il fine endoprocessuale perseguito -l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».
3.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME.
Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, cit.).
Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza COGNOME, hanno ribadito l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.
Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE Bulgaria).
Solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del P. protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità».
Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”».
La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di
evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria.
E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE).
Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».
Nell’elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.
3.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative.
L’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelar’ perseguite.
Il pubblico ministero, dunque, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.
La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.
Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.
Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente spiegato la ragione di apporre il vincolo su tutta una serie di beni (analiticamente descritti a pp. 1 e 2 della ordinanza).
Invero, nessuna motivazione è spesa al fine di spiegare se l’apposizione del vincolo nei confronti di centinaia di felpe, t-shirt e pantaloni è funzionale alla salvaguardia del l’integrità della res , per scongiurarne il pericolo di dispersione, di modificazione, di manomissione, di alterazione di stato, sì da renderne possibile l’analisi e l’osservazione diretta da parte del giudice, dei periti, dei consulenti e delle parti in qualunque fase del procedimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano – sezione riesame.
Così deciso in Roma, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME