Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20374 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.D.
omissis
, nato a
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo di ricorso declaratoria di inammissibilità nel resto;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha con chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di perquisizione e sequestro del 21.11.2023.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale di Torino rigettava l’istanza di riesame proposta, nell’interesse di GLYPH B. D. GLYPH , avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 21.11.2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ivrea in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv’ 609-bis comma 1, 609-ter, comma 2, cod.pen. commesso in danno di minori.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazionel GLYPH B.D. GLYPH l, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il decreto di sequestro probatorio recava una motivazione apparente in ordine alla descrizione della condotta concretamente ipotizzata a carico dell’indagato.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle finalità probatorie.
Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto congruamente indicato sia il nesso di pertinenzialità tra la res ed il delitto ipotizzato che la finalità probatoria attraverso il richiamo alla necessità di esaminare i contenuti del telefono cellulare e degli altri dispositivi; evidenzia che trattasi di valutazione erronea, in quanto l’apparato argomentativo del decreto impugnato era inidoneo a delimitare i confini dell’attività investigativa e rendeva il sequestro illegittimo, in quanto del tut esplorativo.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 253 cod.proc.pen., 15, comma 1, Cost. e 6 CEDU, lamentando che nel decreto di perquisizione e sequestro non erano stati indicati i criteri di selezione del materiale da apprendere, così da determinarsi un’acquisizione di dati indiscriminata e totale, in violazione dei diritt della persona.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di perquisizione e sequestro del 21.11.2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché afferenti entrambi ai presupposti applicativi del vincolo reale, sono infondati.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibili della res o l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Se 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020,Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016,.Rv.267007 – 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 – 01 Rv.267007 – 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 – 01).
Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l’emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p., e considerando che, versandosi in tema di “assicurazione delle fonti di prova” spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez.3, n. 28151 del 20/03/2013, Rv. 255458 – 01, in motivazione).
Ciò posto, deve rilevarsi che i Giudici del riesame hanno fatto buon uso dei suddetti principi giurisprudenziali, procedendo ad una adeguata ricostruzione dei fatti come risultanti dalla descrizione delle condotte e della dimensione spaziotemporali delle stesse contenute nel decreto di sequestro e dal contenuto degli atti di indagine (verbali di s.i.t.) e rilevando la sussistenza del reato ipotizzato da pubblico ministero, così restando nell’ambito di cognizione come sopra delineato.
Va, poi, osservato che il sequestro probatorio ha finalità istruttorie e, segnatamente, quella di assicurare l’acquisizione delle fonti di prova e che con riferimento alla motivazione che deve corredarlo, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato o cose pertinenti al reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, trattandosi dell’unic soluzione compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 4 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711; Sez. U, n. 36072
del 19/04/2018, Rv.273548 – 01; Sez.3,n.45034 del 24/09/2015, Rv.265391;Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv.26289; Sez.2, n.4155 del 20/01/2015, Rv.262379; Sez. 3, n.37187, dep.05/09/2014, Rv.260241).
Nella specie, il decreto di sequestro, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, non può certo dirsi carente di motivazione.
Esso consente non solo, come si è detto, la conoscenza degli estremi del reato per il quale si procede ma anche il rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato dal Pubblico Ministero, specificamente indicato nel decreto (cellulare e altri devices in uso a NOME.D. e la finalità probatoria (esame del contenuto dei dispositivi), del tutto coerente con gli atti di indagini espleta comprovanti che i contatti tra l’indagato e le persone offese avvenivano anche tramite applicazione di messaggistica istantanea.
Nè coglie nel segno la doglianza secondo cui il decreto di sequestro sarebbe illegittimo perché avente finalità esplorativa.
Se è pur vero che è illegittima l’adozione della misura reale a fini meramente esplorativi al fine di acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illec non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, Rv. 229250 -01), questa Corte ha anche affermato il principio in base al quale deve escludersi che il sequestro probatorio sia illegittimo, perché sorretto da finalità meramente esplorative, ove si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori (Sez.6, n.3187 del 07/01/2015, Rv 262084 – 01; Sez.3, n. 44928 del 14/06/2016,Rv.268774 – 01; Sez.3, n.36930 del 2020, non mass., che ha precisato che è legittimo il sequestro probatorio emesso sulla base di una notizia di reato precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l’antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica).
Nella specie, risulta evidente che, a fronte di una notizia di reato non solo sufficientemente delineata ma anche supportata dagli esiti di specifici atti di indagine, il sequestro probatorio non aveva finalità esplorativa ma è stato correttamente finalizzato all’approfondimento istruttorio dei fatti (relativi, peraltr a reati procedibili d’ufficio), al fine di delinearne la concreta consistenza dimensione. La finalità del vincolo reale in esame non è, dunque, esplorativa (e, cioè, quella di acquisire la notitia criminis dell’illecito) ma istruttoria in quanto volta all’approfondimento della dimensione dell’illecito, già delineato ed individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale sulla base di una notizia di reato precedentemente acquisita.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, al quale il Colle intende dare continuità, l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia m di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può dis un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle c sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessari per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzio l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ra necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489).
Tale principio è stato ribadito da Sez.2, n. 17604 del 23/03/2023,Rv. 28439 – 01, secondo cui in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto disposit informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto al successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati r per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei prin proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessar all’espletamento delle operazioni tecniche. E da ultimo è stato anche precisato è legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto apparati telefonici e sup informatici, il cui contenuto sia ritenuto, “ex ante”, utile per la prosecuzion indagini, rientrando nella nozione di “cose pertinenti al reato” non solo q dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si p ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all’accertamen dei fatti (Sez.4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv.285427 – 01).
Al fine della valutazione di proporzionalità del sequestro probatorio di supp informatici, va, pertanto, considerata sia la finalità istruttoria della mis impone che la verifica della selezione dei dati deve avvenire successivamen all’imposizione del vincolo reale e non al momento della disposizione dello ste sia la variabile “tempo”, che incide sulla tempestività dell’estrazione de rilevanti e che deve essere ragionevolmente limitata al tempo necessario p l’espletamento delle indagini; in caso di mancata tempestiva restituzione dei non rilevanti a fini istruttori, l’interessato potrà presentare la relativa ist valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnat offerti dal sistema.
Di tali aspetti il Tribunale del riesame ha dato debito conto e, in linea suesposti principi di diritto, ha ritenuto correttamente infondate le ce afferenti la proporzionalità del sequestro, censure qui riproposte.
Alla valutazione di infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen, la condanna del rico al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 18/04/2024