Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27676 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1070/2025
NOME VERGINE
CC – 10/07/2025
NOME
Relatore –
R.G.N. 13015/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME Alessandro nato a ALTAMURA il 02/05/1978
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 05/04/1973
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
Con ordinanza in data 13/03/2025, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, rigettava lÕopposizione, ai sensi dellÕart. 263 cod.proc.pen., avverso il provvedimento del P.M. di rigetto di restituzione dei dati informatici oggetto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, nellÕambito di indagini svolte in relazione ai reati di cui allÕart. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e 640 bis cod.pen. (capo 1) e artt. 1, 5 e 24 legge n. 231 del 2001 (capo 2).
Avverso lÕordinanza hanno presentato separati ricorsi per cassazione lÕAssociazione Sinergia, lÕAssociazione COGNOME, DÕAdamo NOME e NOME NOMECOGNOME a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto lÕannullamento deducendo, con un unico motivo comune a tutti i ricorrenti, la violazione di legge ai sensi dellÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli art. 253,254, 262 e 263 cod.proc.pen.
Assumono i ricorrenti lÕassenza/apparenza di motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali
che regolano la materia, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla necessitˆ di mantenimento del sequestro dei dati informatici desunta dalla nota della Guardia di finanza, in data 10 settembre 2024, in cui veniva rappresentato che Òconsiderata la numerositˆ dei dispositivi e l’estesa dimensione dei dati di archiviazione è precisata del contempo l’impossibilitˆ di eseguire le operazioni di ricerca in concomitanza con l’esecuzione della perquisizione si rappresenta che l’analisi tecnica degli stessi mediante l’utilizzo di dati esca e limitatamente al periodo di indagine è ancora in corso e verrˆ ultimata nel più breve tempo possibileÓ.
Argomentano i ricorrenti la motivazione apparente e la violazione della garanzia fondamentale, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimitˆ, che impongono una adeguata motivazione circa i tempi entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati tenuto conto di un rapporto di proporzione tra finalitˆ probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilitˆ esclusiva dei dati, valutazione imposta ai fini del rispetto del principio di proporzionalitˆ.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell’art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all’art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, COGNOME, Rv. 242291 Ð 01), anche dopo la modificazione dellÕart. 611 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 120 del 2024.
5. I ricorsi sono inammissibili.
Va anzitutto premesso, in punto di diritto, che è ricorribile per cassazione lÕordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (S.U. n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507; S.U. n. 9857 del 30/10/2008, COGNOME, Rv. 242290).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimitˆ ha avuto modo di chiarire, con orientamento consolidato, che in tema di sequestro probatorio, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessitˆ di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunitˆ o legittimitˆ del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame ( Sez. 2, n.
50169 del 11/11/2015 Nobile, Rv. 265413; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 COGNOME e altri Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011 Famˆ, Rv. 249989), da cui consegue che l’ordinanza del G.I.P. che provvede sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimitˆ del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 264059).
Infatti, a norma dell’art. 262 cod. proc. pen., le cose sono restituite a chi ne abbia diritto Òquando non è necessario mantenere il sequestro a fini di provaÓ, di conseguenza, non pu˜ il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimitˆ del provvedimento genetico, in quanto competente a decidere sulla fondatezza del fumus commissi delicti è riservata al Tribunale del riesame.
6. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha respinto lÕopposizione al rigetto della richiesta di dissequestro dei dati informatici sequestrati in data 15 aprile 2024 Ð 20 ,maggio 2024, a fini probatori, nellÕambito di complesse indagini per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata e segnatamente per aver posto in essere, le citate associazioni e DÕ NOME e NOME, condotte fraudolente relative ad attivitˆ professionali svolte nel settore della formazione professionale per il contrasto alla disoccupazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani beneficiari di contributi comunitari erogati nell’ambito del programma Garanzie Giovani e destinati dall’Unione europea alla Regione Puglia, quale organismo intermedio.
7. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ in materia, secondo cui in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitˆ della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrˆ effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 Ð 03), nonchŽ il principio a tenore del quale, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei “files” rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei
principi di proporzionalitˆ e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltˆ tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, COGNOME, Rv. 286923 Ð 01).
Quanto al caso concreto, ha, poi, argomentato la necessitˆ di mantenere il vincolo a fini di prova, richiamando la nota della Guardia di Finanza del 10/09/2024, che evidenziava il numero dei dispositivi e le dimensioni dei dati di archiviazione, pari a 4 Terabyte, nonchŽ la circostanza che lÕanalisi tecnica non poteva essere compiuta in concomitanza con la perquisizione, che la ricerca con i Òdati escaÓ era in corso e sarebbe stata svolta nel più breve tempo possibile, da cui ha tratto la conclusione che sulla scorta delle circostanze sopra evidenziate era ragionevole e proporzionato il mantenimento del vincolo, tenuto conto delle dimensioni dei dati archiviati, dei dispositivi, della difficoltˆ di estrapolare il materiale utile alle complesse indagini svolte nei confronti di più soggetti.
Ci˜ premesso, il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha reso una motivazione congrua in relazione alla necessitˆ di mantenimento del vincolo e conforme ai principi di diritto enunciati e condivisi, rispetto la quale i ricorsi non si confrontano compiutamente, non indicando gli elementi (quali ad esempio lÕindicazione dei criteri per agevolare la facile estrazione dei dati) per contrastare la ritenuta necessitˆ di mantenere il sequestro.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME