Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari in data 18/09/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza emessa il 18 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre), ha annullato il decreto di sequestro probatorio, avente oggetto il telefono cellulare in uso a NOME, emesso dal Pubblico ministero nei confronti del predetto e di altri soggetti indagati in relazione ad episodi di corruzio provvedimento si dà atto che l’attività di indagine è stata espletata sulla base di una denu presentata da un cittadino che, a seguito di un “monitoraggio esterno dell’amministrazione de Comune di Monopoli”, aveva segnalato l’esistenza di una “organizzazione criminale costituita da persone in servizio presso l’ufficio tecnico di Monopoli e da politici in carica, ciascuno proprie competenze che favorisce alcuni privati, siano essi costruttori o semplici imprendit attraverso un’acclamata e palese riduzione degli oneri ed opere di urbanizzazione” rappresentando altresì alcune specifiche vicende.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto: a) che il decreto impugnato non contiene descrizione dei fatti contestati, ma solo l’indicazione delle norme violate e del luogo e dell del fatto. Peraltro, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rit di procedere comunque all’esame del fumus essendo il decreto in astratto integrabile “in quanto, pur in mancanza di una contestazione in fatto, contiene la descrizione dei fatti oggetto procedimento, che è possibile ricondurre ragionevolmente almeno alle prime tre delle quattr ipotesi di reato prospettate in epigrafe con la sola indicazione delle norme violate”; b comunque non era ravvisabile detto fumus non risultando i fatti rappresentati nel decreto di sequestro congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospettate. In particolare, ha ritenuto tre fatti oggetto di contestazione non risultano idonei a radicare una situazione di plau commissione di un reato (che dovrebbero consistere in una corruzione, una turbativa d’asta e una ulteriore corruzione); c) che risulta assorbito il pur sussistente profilo relativo alla v del principio di proporzionalità del sequestro “per la mancata indicazione di un criterio selettivo per l’estrazione e/o per la conservazione dei dati indiscriminatamente appresi dal disposit elettronico”.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo tre motivi.
3.1. Con il primo motivo censura il provvedimento del riesame per violazione di legge i relazione alla ritenuta mancata indicazione dei fatti contestati che, al contrario, eran precisati dal PM nel decreto di sequestro (si precisa che alle pagine da 2 a 6 vi era “una corp ed articolata descrizione dei fatti, con specifica indicazione degli di tutti gli elementi emersi a carico degli indagati con riferimento ai reati di corruzione commessi a Monopol 30.08.2022 e il 14.12.2022 e al reato di turbativa d’asta commesso in Monopoli nel mese di dicembre 2022) rilevandosi che in base a tali elementi il Gip aveva autorizzato le intercetta ritenendo sussistenti “gravi indizi di reati”.
3.2. Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha condotto le proprie valutazioni no limitandosi a verificare la sussistenza del mero “fumus commissi delicti” dei reati, ma “ha operato un non consentito sindacato sulla concreta fondatezza delle ipotesi accusatorie poste fondamento del decreto annullato” (richiamando a tal fine una pronuncia di questa Corte).
3.3. Con il terzo motivo, infine, si duole dell’affermazione relativa alla violazione del p di proporzionalità in assenza di una qualsivoglia motivazione a sostegno di tale asserzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Preliminarmente, va rilevato che l’ordinanza del riesame ha dato atto che il decret impugnato non contiene la descrizione dei fatti contestati. Secondo il AVV_NOTAIO generale ta
deficit motivazionale non sarebbe rilevante in quanto «per la legittimità dei provvedimenti i materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo rigu cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazion che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferim esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudi (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276727 – 01).
2.1. Ritiene il Collegio che al contrario sia corretto il diverso orientamento, ribadito di da questa Sezione (Sez. 6, n. 29939 del 10/05/2023, COGNOME), in base al quale l’operazione integrativa effettuata dall’ordinanza impugnata che esaminando gli atti di indagine (non no ovviamente, all’indagato al momento del sequestro probatorio) abbia “esplicitato” gli estremi fatto contestato, ha l’effetto di colmare la radicale carenza di motivazione del provvedime impugnato individuando, di propria iniziativa, gli estremi del fatto e le specifiche fina sequestro; operazione, questa, vietata perché invasiva della prerogativa esclusiva del pubblic ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumer determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (così, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Valle Rv. 277989 – 01). E già sotto questo profilo il ricorso del PM (che peraltro, nel contesta mancanza di indicazione dei fatti ascritti provvisoriamente all’indagato, ha genericamen evocato il contenuto del decreto di sequestro, senza allegarlo) risulta inammissibile.
Per quanto concerne il secondo motivo, il Pubblico ministero ricorrente ha richiamato principio tratto da Sez. 2, n. 2530 del 5 giugno 2016, Bulgarella, Rv. 267007, secondo cui « sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astra configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazion congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’ o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria».
3.1. Peraltro, nell’esaminare il profilo del fumus, l’ordinanza del riesame ha ritenuto i fatti (per come ricostruiti dal Tribunale) “non congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospet Non si tratta di valutazione estranea all’ambito di cognizione del riesame reale, dal moment che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve esse necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti dell’int penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituziona garantiti, quale è certamente il diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’ primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (così, Sez. 5, 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 – 01).
La motivazione sul punto non risulta dunque assente o meramente apparente e non è pertanto sindacabile in questa sede. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazion o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; P.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqu Rv. 226710 – 01). Pertanto, anche in riferimento a detto aspetto il ricorso del Pubblico minis è inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21 marzo 2024
,Il onsigliere es nsor
P e dente