Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8743 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8743 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Tempio Pausania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettere gli atti al Gip del Tribunale di Tempio Pausania per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato inammissibili le doglianze proposte dalla terza interessata NOME COGNOME in ordine alla legittimità e al merito del sequestro probatorio disposto su un’imbarcazione, ritenendo che tali censure, unitamente a quelle relative al decreto del Pubblico Ministero di rigetto dell’istanza di dissequestro, dovessero essere dedotte dinanzi al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta avverso il provvedimento di diniego di dissequestro, anche parziale, con richiesta subordiNOME di limitazione del vincolo alle sole batterie.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, non ricorrendo le condizioni per la decisione de plano ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta l’abnormità del provvedimento, ritenuto idoneo a impedire l’utilizzo di un rimedio previsto dall’ordinamento, sottraendo la materia a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla ricorrente, terza proprietaria del bene, avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto dell’istanza di dissequestro dell’imbarcazione, con la quale la stessa deduceva la carenza di motivazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo a fini probatori e chiedeva, in subordine, il dissequestro parziale, con mantenimento del sequestro limitatamente alle batterie, al fine di evitare danni all’imbarcazione.
Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari resa sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30 ottobre 2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290); ne consegue che non vi è luogo al richiamo della categoria dell’abnormità, la quale è riferibile ad atti avverso i quali l’ordinamento non prevede specifici mezzi di impugnazione.
Le doglianze proposte con il primo e il secondo motivo sono fondate.
3.1 Il sequestro probatorio può essere disposto solo per esigenze istruttorie che devono essere esplicitate nel provvedimento. Venuta meno la finalità istruttoria, la cosa deve essere restituita, anche prima della sentenza, salvo che
il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non la sottoponga a sequestro preventivo.
3.2. Sulla restituzione delle cose sequestrate nella fase delle indagini preliminari provvede il Pubblico Ministero, il quale può respingere la relativa richiesta solo ove evidenzi la persistente attualità dell’esigenza probatoria che ha giustificato l’adozione del sequestro. Avverso il diniego è ammessa opposizione al giudice.
Tale opposizione può avere a oggetto esclusivamente le questioni concernenti la necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, mentre ogni altra problematica relativa all’opportunità o alla legittimità del sequestro deve essere fatta valere mediante richiesta di riesame (Sez. 3, n. 10220 del 20/01/2010, COGNOME e altri, Rv. 246337 – 01; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257489).
Ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., infatti, le cose sono restituite a chi ne abbia diritto «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova»; ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari non può disporre il dissequestro per ragioni attinenti alla legittimità del provvedimento genetico, poiché la competenza a valutare la sussistenza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame (Sez. 1, n. 4468 del 12/10/1994, Turchetta, Rv. 200065 – 01; Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413).
Ne deriva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari resa sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, cod. proc. pen.; tuttavia, tali motivi non possono essere utilizzati per riproporre surrettiziamente questioni attinenti alla legittimità del sequestro genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, COGNOME, Rv. 264059; Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278994 – 01).
3.3 Tanto premesso, va rilevato che il procedimento in esame ha ad oggetto la richiesta di dissequestro di un bene sottoposto a sequestro probatorio e che, avverso il decreto del Pubblico Ministero che ha respinto la relativa istanza per ragioni inerenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, l’unico rimedio previsto dall’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è l’opposizione, come nella specie ritualmente proposta.
Come noto, infatti, soltanto il decreto di sequestro probatorio e quello di convalida del sequestro probatorio sono impugnabili mediante richiesta di riesame, mentre l’appello previsto dall’art. 322-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente in materia di sequestro preventivo.
Va, peraltro, rilevato che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che decide sull’opposizione proposta dagli interessati avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate deve essere adottata nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e, dunque, con la garanzia del contraddittorio. In tal senso è inequivoca la previsione dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il quale dispone che, sull’opposizione, «il giudice provvede a norma dell’art. 127».
Nella medesima direzione si colloca la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’adozione de plano del provvedimento del giudice sull’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, COGNOME; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, COGNOME, Rv. 225972 – 01; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202503 – 01).
In ragione di quanto suesposto, l’ordinanza impugNOME va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania per la decisione sulla opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10/02/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME