Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 439 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 439 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
NOME
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, ha autorizzato NOME COGNOME a prelevare dall’abitazione di Cerr Marabino, sottoposta a sequestro, «documenti ed effetti personali necessari per vivere in altr sede», previa supervisione dei Carabinieri presso i quali avrebbe dovuto presentare l’elenco dei beni dei quali aveva necessità.
Il giudicante ha emesso il provvedimento (denomiNOME «Ordinanza in materia cautelare») nell’ambito di un procedimento nel quale la predetta abitazione risulta essere sottoposta sequestro in funzione dello svolgimento di attività investigativa.
Il provvedimento è stato assunto su istanza dell’interessata (che risulta essere indagata ne suddetto procedimento), previa acquisizione del parere contrario del Pubblico ministero.
Quale cautela funzionale a garantire le esigenze di conservazione del materiale sottoposto a sequestro in funzione del procedimento penale, è stato imposto all’istante di predisporr l’elenco dei beni da prelevare.
Tale elenco avrebbe dovuto essere sottoposto alla Polizia giudiziaria «in modo da mettere in condizione gli operanti di avanzare qualche osservazione ai fini che li occupano», precisando che qualora gli investigatori non avessero dato il consenso «l’autorizzazione non può – all stato – darsi per accordata».
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia eccependo la natura di atto abnorme del provvedimento.
Premesse considerazioni generali sulla diversa natura del vizio di abnormità che può affliggere i provvedimenti, ha segnalato come, nel caso di specie, l’ordinanza sia affetta «abnormità strutturale», trattandosi di atto emesso al di fuori dai casi e dai limiti cons caratterizzato, peraltro, da «singolarità e stranezza in violazione di quanto espressament statuito dall’art. 263 c.p.p.».
Tanto, in primo luogo, deriverebbe dall’attribuzione al provvedimento di natura «cautelare»; natura che esule dall’ambito del sequestro probatorio che integra una misura priva di funzione cautelare.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che, nel caso specifico, il provvedimento sia sta adottato senza osservare la procedura prevista dall’art. 263 cod. proc. pen. secondo cui l’istanza di restituzione deve essere presentata, nel corso delle indagini preliminari, al Pubb ministero che provvede con decreto motivato contro il quale è possibile proporre opposizione davanti al giudice che decide con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso per cassazione.
A supporto di quanto sostenuto ha richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, peraltro, a supporto della tesi dell’abnormità dell’attoi? anche circostanza che il provvedimento è stato assunto dal giudicante senza osservare le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
Il difensore dell’indagata ha presentato memoria con la quale ha sostenuto che, in pratica, provvedimento impugNOME è rimasto ineseguito e che, a seguito di successiva istanza presentata al Pubblico ministero, la COGNOME è stata autorizzata a prelevare quanto necessari dall’abitazione sottoposta a sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
L’art. 263 cod. proc. pen. stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competen a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate è lo stesso Pubblico ministero che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide con il rito camerale, a norma dell’ar cod. proc. pen. (commi 4 e 5).
Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il qual provvede con ordinanza, se non c’è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3).
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell’esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., procede a norm dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., ossia de plano con ordinanza, contro cui l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.
Secondo un primo orientamento, in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminar provveda – a seguito di parere negativo espresso dal Pubblico ministero – su una richiesta d restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in quanto quel parere sarebbe assimilabile al decreto di rigetto previsto dall’articolo 263, comma 4, cod. proc. pen. precede il provvedimento del giudice, purché quest’ultimo non sia adottato de plano ma in esito all’udienza camerale di cui all’articolo 127 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 40083 06/06/2005, COGNOME, Rv. 232449; Sez. 6, n. 33393 del 19/09/2002, COGNOME, Rv. 222499).
Quindi, qualora il giudice per le indagini preliminari, ricevuta un’istanza di restituzi cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al Pubblico ministero per quanto sua competenza, ai sensi dell’articolo 263, comma 4, cod. proc. pen., provveda, con ordinanza “de plano”, in conformità ad irrituale parere fatto pervenire unitamente all’istanza, l’eventu appello proposto avverso detta ordinanza va qualificato come “opposizione” ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il parere negativo, a sua volta assimilabile al decreto d rigetto previsto dal precedente comma 4, e va quindi trasmesso, per la decisione, allo stesso giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione e del favor impugnationis (in tal senso, Sez. 1, n. 51192 del 22/05/2018, Commisso, Rv. 274480; Sez. 5, n. 8151 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 246102; Sez. 1, n. 5926 del 22/10/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209467).
Secondo altro indirizzo qui condiviso, se l’istanza viene proposta direttamente al Giudi per le indagini preliminari, questi deve trasmetterla al Pubblico ministero affinché provve essendo il giudice sfornito di competenza funzionale.
Nè può ritenersi che il parere del Pubblico ministero possa valere come rigetto dell’istanza restituzione, in quanto «in tal modo sarebbe pesantemente stravolta la funzione delle parti ne procedimento incidentale previsto dal legislatore nell’art. 263 cod. proc. pen., essen sottratta all’interessato, in violazione del diritto di difesa, la possibilità di eser l’opposizione una adeguata e puntuale critica al provvedimento di rigetto da parte del Pubblic ministero» (Sez. 1, n. 29118 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283478, con rinvio anche a Sez. 6, n. 3098 dell’11/7/1997, Messina, Rv. 209038).
Il provvedimento così emesso, quindi è invalido in quanto adottato in violazione del principi del contraddittorio previsto a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio anche in s legittimità in quanto attinente all’intervento dell’indagato (Sez. 1, n. 4657 del 27/09/ Coppola, Rv. 202503), oltre che da organo funzionalmente incompetente, perché vulnera la ripartizione degli affari penali in relazione allo sviluppo del procedimento.
Esso è affetto da nullità assoluta ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen. in quanto emaNOME da giudice privo della capacità specifica richiesta dall’ordinamento (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/19 Rutigliani, Rv. 214060).
La violazione del contraddittorio è stata segnalata anche da Sez. 2, n. 43700 del 27/09/2016, COGNOME, Rv. 268449.
In particolare, quest’ultima sentenza ha messo in evidenza come la procedura così adottata per decidere sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro «si collocaho totalmente a fuori dello schema legale fin dalla oro origine, non essendo certo assimilabile ad un decre “motivato” il mero “parere contrario” all’accoglimento dell’istanza di restituzione dei sequestrati formulato dal P.M. con una annotazione a margine dell’istanza dell’interessato, difettando inoltre un conseguente atto di opposizione».
Nello stesso senso anche Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Messori, Rv. 278532 , che riepiloga tutte le argomentazioni sin qui illustrato prestandovi motivata adesione.
L’orientamento in esame appare preferibile in quanto maggiormente attento alle esigenze del contraddittorio e alla ripartizione delle competenze in materia di sequestro c conseguente impossibilità di sanare le invalidità derivanti proprio da quest’ultimo profilo riguarda, complessivamente, l’intero procedimento «non potendo ritenersi proposta l’opposizione avverso un “non provvedimento” poiché l’art. 263, comma 4, cod. proc. pen. richiede che il Pubblico ministero provvede con decreto motivato la cui adozione costituisce presupposto affinché sorga il potere decisorio del giudice.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio al quale non deve seguire la trasmissione degli atti al Pubblico ministero l’ulteriore corso del procedimento, risultando emesso il provvedimento di autorizzazione da parte del Pubblico ministero in base a quanto illustrato nella memoria difensiva.
P.Q.M.
Annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 02/11/2022