Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a PIAZZA ARMERINA il 27/02/1972
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il sequestro probatorio, disposto in sede dibattimentale, dal giudice monocratico del Tribunale locale, avente ad oggetto il telefono cellulare in uso, all’epoca dei fatti, a NOME COGNOME tratto a giudizio per calunnia per aver accusato NOME COGNOME appartenente alla Polizia di Stato, di avergli consegnato copia del verbale segretato inerente all’interrogatorio reso ai Pubblici ministeri di Milano 1’11 gennaio 2020 da NOME COGNOME.
2. Si deducono tre motivi e in particolare si lamenta:
-la violazione degli artt. 507 e 430 cod. proc. pen. nonché dell’art.111 Cost., perché il decreto di sequestro, emesso fuori udienza senza rispettare il contraddittorio, avrebbe dato luogo ad una acquisizione probatoria resa senza rispettare i canoni di giudizio e valutativi imposti dall’art 507 citato;
una integrale assenza di motivazione, perché non risulterebbe chiarito perché il dispositivo sequestrato sarebbe necessario rispetto alla calunnia contestata né appare precisato il legame tra il cellulare e i fatti in contestazione, né, ancora, si indica la sopravvenuta attività istruttoria utile a giustificare
sequestro, risultando altresì trascurato il fatto che l’unico dispositivo in uso ad NOME era già stato sequestrato con conseguente estrazione di copia forense negativa;
infine, un ulteriore difetto integrale di motivazione in relazione alla ritenuta attualità dell’esigenza di estrarre copia forense del telefono cellulare sequestrato / giustificata dalla possibilità di accedere ai dati in esso contenuti grazie all’innovazione tecnologica che oggi garantirebbe spazi di approfondimento non consentiti all’epoca del primo sequestro del medesMo dispositivo, effettuato in altro procedimento ( sempre promosso ai danni di NOME per altro fatto di reato), quando, in realtà i i relativi strumenti informatici ( in particolare il li softwarél cellebrite) erano presenti sul mercato sin dal 2012 e ciò per di più trascurando che W nell’altro procedimento il medesimo devic SI era stato restituito a fronte della sufficienza dei dati acquisiti in forza della relativa estrazione forense e malgrado l’identico contesto investigativo di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Il primo motivo lamenta, in prima battuta, una asserita violazione del contraddittorio perché il sequestro sarebbe stato reso dal Tribunale senza previamente disporre la comparizione delle parti.
2.1.11 rilievo è manifestamente infondato.
Nel ricorso non si contesta che, una volta intervenuto il rinvio a giudizio, facendo corretta applicazione dell’art. 430 cod. proc. pen., solo il giudice del dibattimento doveva ritenersi legittimato a rendere il sequestro ex art. 253 cod. sollecitato dalla Procura.
A differenza di quanto ritenuto dalla difesa, le connotazioni della relativa fase processuale, tuttavia, non alterano le caratteristiche strutturali dell’atto da rendere, che resta per definizione un atto a sorpresa e che dunque ben può ritenersi compatibile con una decisione assunta inaudita altera parte, ferma restando la piena possibilità della difesa dell’imputato di dispiegare integralmente le proprie prerogative interponendo riesame nei tempi, estremamente concisi, propri della verifica cautelare.
2.2 Per il resto, la censura espressa dal motivo è manifestamente infondata, perché sovrappone e confonde due diversi argomenti – la ricerca dei momenti probatori da realizzare con lo strumento in contestazione e la successiva acquisizione dei relativi risultati- rispetto ai quali solo il primo è nel caso attua mentre il secondo, sul quale si concentrano i rilievi esposti dal motivo, assumerà
interesse solo all’esito delle risultanze tratte dalla esecuzione del sequestro, come correttamente puntualizzato dal Tribunale.
3.11 secondo motivo è inammissibile perché denunzia asseriti, integrali, difetti di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato smentisce, mettendo al contempo a nudo l’aspecificità del ricorso che, del resto, introduce temi di scrutinio non consentiti in questa sede, considerato il limitato perimetro di verifica ascritto alla Corte nella materia in esame, riservato alle sole violazioni di legge.
Quanto al legame tra il dispositivo sequestrato e i fatti in contestazione, il Tribunale, seppur succintamente, da / conto delle ragioni di funzionalità sottese al decreto (si veda pag. 8, penultimo capoverso, ultimo periodo e ultimo capoverso); e ciò non diversamente da quanto è a dirsi in relazione allA, sopravvenienze istruttorie utili a giustificare l’adozione del sequestro (si veda pagina 9, ultimo capoverso).
Il tutto con argomentare che non può ritenersi meramente apparente, malgrado quanto si sostenga con il ricorso.
Va poi rimarcato che la circostanza, prospettata dalla difesa, in forza della quale l’unico dispositivo in uso ad COGNOME all’epoca dei fatti fosse già stato sottoposto a sequestro con conseguente estrazione di copia forense negativa, a tacer d’altro, evoca valutazioni in fatto palesemente estranee ai parametri di verifica devoluti nella materia che occupa alla Corte.
Infine l’ultimo motivo, per un verso devolve alla Corte un tema di giudizio, I, GLYPH ti quello legato alle possibilità, anche nel passato, di accedere ai contenuti del device Il GLYPH Il in assenza della password di accesso, diverso da quello posto al Tribunale (là dove si discuteva della utilità del sequestro a fronte della possibilità tecnica di accedere ai contenuti del dispositivo, aspetto correttamente ricondotto dalla decisione gravata ad ambiti di approfondimento diversi da quelli inerenti alla legittimità del sequestro, perché maggiormente confacenti ai momenti di esecuzione dell’atto in questione); per altro verso, anche in parte qua, non si confronta con le risposte offerte dal Tribunale nel rimarcare le differenze di contenuto oggettivo ( quanto alla imputazione e alle correlate valutazioni probatorie) tra i due procedimenti, parimenti coinvolgenti la persona del ricorrente, nel corso dei quali è stato disposto il sequestro del medesimo I elevicél( vedi pag. 10, primo capoverso).
Da qui la ritenuta inammissibilità del ricorso, alla quale seguono le pronunce ex art 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore
BENED O PAT GLYPH
‘ NOME
Il Presidente