Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8041 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8041 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, con ordinanza del 09/09/2025, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria in data 11/08/2025 ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro il 13/08/2025, avente ad oggetto l’autocarro Iveco TARGA_VEICOLO, coinvolto in un sinistro stradale nel quale NOME COGNOME riportava lesioni personali gravi.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 257 cod. proc. pen. in relazione all’interesse ad impugnare, nonché manifesta illogicità della motivazione,e la violazione degli artt. 352-354 cod. proc. pen. e
114 disp. att. cod. proc. pen. Osserva che il Tribunale del riesame ha errato ne dichiarare inammissibile l’istanza di riesame, in considerazione della coincidenza tra l’indagato ed il socio unico della società proprietaria del bene; che, in o caso, sussiste l’interesse del ricorrente ad ottenere la rimozione del bene dag elementi di prova utilizzabili dal giudice; che, dunque, l’indagato ha interesse far valere l’illegittimità del provvedimento acquisitivo di un eleminto di prova suo carico; che, nel caso di specie, il sequestro probatorio disposto di urgenz dalla Polizia Giudiziaria, poi convalidato dal Pubblico Ministero, è illegittimo, i quanto non preceduto dal doveroso obbligo di comunicare la facoltà di assistenza difensiva, ai sensi degli artt. 352-354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. pr pen.; che, inoltre, illegittima risulta anche la scelta di escutere il COGNOME ne forme di cui all’art. 351 cod. proc. pen., comma 1, cod. proc. pen., piuttosto ch quale persona indagata, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Si osserva che l’indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del (-‘f riesame, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. GLYPH -guanto “persona alla quale le cose sono state sequestrate”, non vanta un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, il Collegio intende dare continuità all’orientamento prevalente maturato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale, che deve corrispondere al risultato tipizzat dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tant Sez. 2, n. 26926 del 12/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277753 – 04; Sez. 1, n. 6779 del 8/1/2019, COGNOME, Rv. ta GLYPH ‘ GLYPH i r 274992 – 0). In altri termini, affinché siatggitigu . , –9i e,a proporre impugnazione, l’indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridic dell’impugnante: la persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi, con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di
recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, COGNOME, Rv. 283990 – 01).
Del resto, sul tema, sia pure con riferimento al sequestro preventivo (ma la questione è analoga), si sono di recente espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, ric. Calvarese, R.G. n. 34936/2024, ud. 25/09/2025, di cui allo stato si dispone solo della informazione provvisoria n. 15/2025), affermando che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.
Le considerazioni svolte valgono anche nel caso in cui l’indagato sia legale rappresentante e socio unico di una società di capitali, atteso che l’ente è soggetto diverso e distinto dalla persona fisica, con la conseguenza che, per proporre riesame, è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica (Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 18419/2024, cit.), a meno che l’indagato non vanti un fondato personale interesse alla restituzione dei beni in sequestro. Orbene, nel caso di specie, tale interesse non solo non è stato efficacemente rappresentato dal ricorrente, ma neppure è da ritenere che esso possa derivare dalla enfatizzata ampiezza della entità della partecipazione al capitale sociale vantata dal ricorrente.
1.2. Non ignora il Collegio l’orientamento minoritario, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, l’interesse dell’imputato non titolare del bene a proporre richiesta di riesame prescinderebbe dall’interesse alla restituzione della cosa, in quanto questi ha diritto . a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 – 01; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 01). Tale approdo ermeneutico, tuttavia, non convince, in quanto l’interesse all’impugnazione, per mantenere e dimostrare i caratteri di attualità e concretezza, non può mirare al solo conseguimento di una pronuncia in sede incidentale sulla legittimità del ricorso allo strumento del sequestro probatorio, atteso che la valutazione sulla legittimità dell’apprensione del bene e della utilizzabilità del mezzo di prova mediante il quale si intende raggiungere il risultato probatorio va condotta nella sede naturale del processo di merito, specie se si considera che l’eventuale giudizio espresso nella fase cautelare comunque non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 277029 – 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, già nel 2008, pronunciandosi sull’ammissibilità dell’impugnazione avverso il decreto di sequestro probatorio, una volta disposta
la restituzione del beni sequestrati, avevano avuto cura di precisare che «mentre il riesame proposto nel tempo in cui il bene è sottoposto a vincolo è sorretto da un interesse immediato ed attuale (la restituzione appunto), non è sorretto da analogo interesse il riesame inteso ad espungere dal patrimonio probatorio un’acquisizione documentale di cui non è in atto l’utilizzazione» (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 – 01), atteso che l’utilizzazione del dato probatorio è un fattore processuale eventuale e incerto, che dipende dalla strategia del pubblico ministero, che tiene conto sia dello sviluppo ulteriore delle indagini sia dell’andamento della successiva fase processuale. Dunque, le Sezioni Unite Tchmil hanno ritenuto imprescindibile la necessità di verificare il requisito dell’interesse all’impugnazione, identificandolo con «la domanda di un possibile ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa», in tal modo escludendo che detto interesse possa essere individuato nella pretesa all’astratta legittimità del provvedimento; non hanno, poi, mancato di evidenziare che il giudizio del Tribunale del riesame sulla validità del sequestro probatorio, se comporta «indubbi riflessi concreti sulla restituzione della cosa sequestrata, ne avrebbe soltanto di teorici in ordine all’acquisizione della prova, i profili di legittimità e di utilizzabilità della quale non sarebbero in alcun modo pregiudicati da pronunzie assunte in sede incidentale, rispetto alle decisioni che si potranno adottare nel giudizio», tenuto conto che «il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente il proprio ambito con la pronuncia su quel vincolo».
1.3. Nel caso di specie, l’autocarro in sequestro appartiene alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME è socio unico, mentre il ricorso per cassazione e prima ancora l’istanza di riesame sono stati proposti dal COGNOME quale persona fisica, che, non spendendo la qualità, rispetto alla res è terzo. Dunque, è la società proprietaria del veicolo che ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene in sequestro, di talché è il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente che vanta l’interesse a proporre impugnazione (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 – 01). L’odierno ricorrente, invero, non potrebbe ottenere la restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non essendo titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta nel senso sopra indicato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,
così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2026.